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Ordinanza — n. 42038/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42038/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42038/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Marsala nella causa avente ad oggetto la domanda di esecuzione di un preliminare di compravendita proposta da Roberto Perrone (promissario acquirente) nei confronti della Pellegrino r.g.n. 2103 del 2017 Ud. 07/10/2021 t 1( Costruzioni S.r.l. (promittente venditrice) dichiarava cessata la materia contendere per avere le parti dato esecuzione al preliminare di compravendita e condannava la società venditrice al risarcimento della somma di euro 15.000 oltre interessi dall'Il dicembre 2008 al soddisfo.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Ordinanza — n. 42038/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte d'Appello di Palermo accoglieva l'appello proposto dalla società Pellegrino Costruzioni e annullava la condanna al risarcimento del danno, ritenendo assorbito l'appello incidentale del Perrone avente ad oggetto la liquidazione delle spese dall'accoglimento dell'appello principale.

Parole chiave

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istanza tardiva di restituzione dei termini restituzione della proprietà esecuzione della sentenza adempimento prima del termine preclusione per tardività controprestazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2103-2017 proposto da: PERRONE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 12 SC.D/2, presso lo studio dell'avvocato FABIO FAVA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- nonchè contro PELLEGRINO COSTRUZIONI SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1684/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. Il Tribunale di Marsala nella causa avente ad oggetto la domanda di esecuzione di un preliminare di compravendita proposta da Roberto Perrone (promissario acquirente) nei confronti della Pellegrino r.g.n. 2103 del 2017 Ud. 07/10/2021 t 1( Costruzioni S.r.l. (promittente venditrice) dichiarava cessata la materia contendere per avere le parti dato esecuzione al preliminare di compravendita e condannava la società venditrice al risarcimento della somma di euro 15.000 oltre interessi dall'Il dicembre 2008 al soddisfo.

2. La Pellegrino Costruzioni srl proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

3. Roberto Perrone si costituiva e proponeva appello incidentale.

4. La Corte d'Appello di Palermo accoglieva l'appello proposto dalla società Pellegrino Costruzioni e annullava la condanna al risarcimento del danno, ritenendo assorbito l'appello incidentale del Perrone avente ad oggetto la liquidazione delle spese dall'accoglimento dell'appello principale.

5. Roberto Perrone ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso.

6. La Pellegrino Costruzioni s.r.l. è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 1. Il difensore del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a firma del ricorrente Roberto Perrone.

2. Detta rinuncia risulta ritualmente notificata alla controparte, peraltro non costituita, che la ha anche accettata con dichiarazione di Pietro Pellegrino in qualità di rappresentante legale della Società Pellegrino Costruzioni srl 3. Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell'intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, non essendovi controparti costituite e ricadendosi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c., rilevandosi, altresì, come da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'arti 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P. Q. M. r.g.n. 2103 del 2017 Ud. 07/10/2021 La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 7 ottobre 2021. IL