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Ordinanza — n. 42036/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against administrative fine for video terminal installation, ruling it requires specific gaming hardware.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42036/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially allowed Mario Ninnolo's appeal against an administrative fine imposed by the Customs Agency for installing video terminals in his business. The lower court had convicted him based on the mere presence of internet-connected screens accessible to customers, without verifying if they included necessary gaming peripherals. The Court ruled that the specific legal provision only sanctions the provision of terminals equipped with devices for accepting payments or tickets, not generic screens with internet access.

Regesto Legislator

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Art. 110, comma 9 f-ter, T.U.L.P.S.; Art. 7, comma 3 quater, D.L. n. 158/2012: The administrative sanction for providing video terminals to the public applies only to devices equipped with specific gaming hardware, such as payment or ticket insertion mechanisms, and does not cover generic screens with internet connectivity.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative sanction video terminal definition gaming equipment requirements legal certainty principle customs agency fine internet point regulation Cassation review terminali di computer

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110, comma 9 f-ter, T.U.L.P.S.
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 110, comma 9 f-ter, t.u.l.p.s. e dell'art.
Art. 7, comma 3 quater, D.L. n. 158/2012
Né, sostiene infine il ricorrente, l'applicabilità della norma sanzionatoria di cui al comma 6 f-ter può essere giustificata dal richiamo estensivo all'ipotesi prevista dall'art. 7, comma 3 quater, legge n.
Art. 1, Law n. 689/1981
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 110, comma 9 f-ter, t.u.l.p.s.
Art. 110, comma 6, lett. b), T.U.L.P.S.
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 110, comma 9 f-ter, t.u.l.p.s.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ninnolo Mario, rappresentato e difeso per procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore dall'Avvocati Maria Francesca Soriano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Vincenzo Bellini n.

24. Ricorrente contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore generale, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12. Controricorrente avverso la sentenza n. 503 del 7 febbraio 2017 della Corte di appello di Milano; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22. 9. 2021 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi. A , ' R.G. N. 20547/2017. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 503 del 7 febbraio 2017 la Corte di appello di Milano rigettò l'appello proposto da Ninnolo Mario, titolare della omonima ditta, per la riforma della decisione di primo grado che aveva respinto la sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale l'Agenzia delle Dogane, Direzione territoriale della Lombardia, gli aveva irrogato la sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 110, commi 6, 7, 9 f-ter e 9 bis, t.u.l.p.s., per avere installato o comunque messo a disposizione nel proprio locale n. 5 apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui all'art. 110, comma 6 lett. b, citato.

La Corte territoriale, rilevato che dall'accertamento svolto era risultato che gli apparecchi installati nel pubblico esercizio avevano icone e link di accesso a siti che praticavano il gioco, che essi risultavano utilizzati dalla clientela prevalentemente per tale finalità e che lo stesso opponente era titolare di un contratto con un bookmaker e l'insegna e la ragione sociale del suo esercizio rimandavano alla società di scommesse, ritenne che il fatto accertato a carico dello Ninnolo integrasse la fattispecie vietata dalla disposizione di cui comma 9 f-ter dell'art. 110 tulps, precisando che tale norma ha inteso sanzionare la condotta di chi tiene in luogo aperto al pubblico postazioni telematiche utilizzate per attività di gioco estranee al circuito delle autorizzazioni.

Con atto notificato il 2. 11. 2017, Ninnolo Mario ricorre per la cassazione di questa decisione, sulla base di tre motivi, illustrati anche da memoria. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 110, comma 9 f-ter, t.u.l.p.s. e dell'art. 1 legge n. 689 del 1981, censurando la decisione impugnata per avere ritenuto che la disposizione applicata sanzioni, come avvenuto nel caso di specie, il semplice gestore di un internet point che installi personal computer dai quali i clienti possano, in autonomia, accedere ad un sito di gioco adoperando credenziali personali.

Il ricorrente altresì contesta la conclusione della sentenza impugnata secondo cui gli apparecchi rinvenuti sarebbero " apparecchi videoterminali", atteso che tale R.G. N. 20547/2017. espressione, ai sensi dell'art. 110, comma 6 lett.

a) e b), citato, non indica qualsiasi apparecchio di visualizzazione che permetta l'accesso alla rete telematica, cioè la libera navigazione, ma il terminale sempre connesso a piattaforme di gioco. La Corte distrettuale avrebbe dovuto pertanto escludere la sussistenza dell'illecito, atteso che i computer in oggetto non erano fissamente collegati a piattaforme di gioco, non consentivano l'immediato accesso ai giochi, dovendo l'utente avere un conto ed inserire le proprie credenziali, e non erano dotati di periferiche di accettazione di contanti o carte di pagamento.

Né, sostiene infine il ricorrente, l'applicabilità della norma sanzionatoria di cui al comma 6 f-ter può essere giustificata dal richiamo estensivo all'ipotesi prevista dall'art. 7, comma 3 quater, legge n. 189 del 2012, che vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi esercizio pubblico, di apparecchiature che, attraverso la rete telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, mancando in quest'ultima qualsiasi riferimento espresso, anche con riguardo alla sola sanzione, all'art. 110, comma 9, citato. Il secondo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo la Corte distrettuale valutato la circostanza emersa dalla prova testimoniale, secondo cui in nessun caso l'utente avrebbe potuto utilizzare l'apparecchio per connettersi ai siti di gioco senza inserire carta di credito o le proprie credenziali personali.

Il terzo motivo di ricorso, lamentando, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censura la decisione per non avere esaminato compiutamente le circostanze di fatto da cui emergeva la buona fede dell'opponente ovvero la sua convinzione incolpevole di non violare con la sua condotta alcuna norma di legge. Il primo motivo è fondato. La Corte ritiene di dare continuità al proprio precedente arresto n. 29646 del 2020, che ha affermato il principio secondo cui agli effetti della sanzione R.G.

N. 20547/2017. amministrativa stabilita dall'art. 110, comma 9 f-ter, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (cd. T.U.L.P.S.), costituisce apparecchio videoterminale l'apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), T.U.L.P.S., da collegare alla rete telematica del sistema di gioco, ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket. Il comma 9 f-ter dell'art. 110 sanziona la condotta consistente nel distribuire, installare o consentire l'uso di "qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lett. b ", secondo le quali sono da considerare apparecchi idonei per il gioco lecito" quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa " e le cui modalità di pagamento e funzionamento sono poi definite da un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno.

A sua volta l'art. 7, comma 3 quater, d.l. n. 158 del 2012, aggiunto dalla legge di conversione n. 189 del 2012, vieta " la messa a disposizione, presso qualsiasi esercizio pubblico, di apparecchiature che, attraverso la rete telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari autorizzati, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità". Ora, ritenere, come ha fatto la Corte di appello, che l'illecito previsto dal citato comma 9 f-ter possa realizzarsi con la mera messa a disposizione di " qualsiasi apparecchio di visualizzazione, simile allo schermo televisivo, che permetta di vedere le informazioni immagazzinate in un computer e ad esso collegato ad una tastiera, con accesso alla rete telematica" e quindi con la 4 ( R.G.

N. 20547/2017. possibilità di accedere ai siti di gioco on line, senza ulteriori precisazioni, finirebbe per sovrapporre le due disposizioni di legge, portando ad identificare la condotta sanzionata dal comma 9 f-ter con quella vietata dal citato art. 7, comma 3 quater, d.l. n. 158 del 2012, senza che tra le due disposizioni vi sia un collegamento testuale idoneo a giustificare la suddetta soluzione, tenuto conto del principio di legalità che regola la materia delle sanzioni amministrative. Dovendosi escludere, quindi, che il comma 9 f-ter dell'art. 110 tulps abbia voluto sanzionare la condotta vietata dall'art. 7 sopra citato, ne discende che il precetto di cui al comma 9 f-ter dell'art. 110 tulps non può essere riferito a chi installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni ( nella specie un internet point ) di computer che comunque abbiano una connessione internet, mediante la quale i clienti possano accedere al gioco on line, sulla base di login e conti personali, ove non si tratti di dispositivi provvisti quanto meno dello strumento di accettazione del gioco ad opera dell'utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte.

Poiché la Corte di appello non ha compiuto tale accertamento, il motivo va accolto e la sentenza cassata con rinvio al fine di consentire una nuova valutazione del fatto alla luce del seguente principio di diritto: agli effetti della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 110, comma 9 f-ter, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (cd. T.U.L.P.S.), costituisce apparecchio videoterminale l'apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), T.U.L.P.S., da collegare alla rete telematica del sistema di gioco, ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket.

Il secondo e terzo motivo si dichiarano assorbiti. • R.G. N. 20547/2017. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di