Ordinanza — n. 42032/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANANZA - ricorrente - 2021 contro ° - controricerrente - 8. R.G. n. 25311/2016 PREMESSO CHE 1. Nel 2002 la società Energy Recuperator s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare la somma di euro 23.113,29 in favore della società Elettrostudio s.r.I., chiedendo di compensare il proprio debito con un proprio credito nei confronti di Elettrostudio s.r.I., e per il residuo proponeva domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione ritenendo che non vi fossero i presupposti per la compensazione del credito, trattandosi di credito incerto, non liquido e non ancora esigibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42032/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Né vale al riguardo il riferimento all'appello incidentale svolto da Energy Recuperator s.p.a., avendo la Corte d'appello unicamente preso atto che, una volta respinta integralmente l'opposizione, il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di Elettrostudio s.r.I., originaria titolare del credito, doveva intendersi confermato.II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Testo completo
NANZA - ricorrente - 2021 contro ° - controricerrente - 8. R.G. n. 25311/2016 PREMESSO CHE 1. Nel 2002 la società Energy Recuperator s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare la somma di euro 23.113,29 in favore della società Elettrostudio s.r.I., chiedendo di compensare il proprio debito con un proprio credito nei confronti di Elettrostudio s.r.I., e per il residuo proponeva domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione ritenendo che non vi fossero i presupposti per la compensazione del credito, trattandosi di credito incerto, non liquido e non ancora esigibile.
2. Avverso la sentenza Energy Recuperator s.p.a. proponeva appello nei confronti di Elettrostudio s.p.a., lamentando che vi erano i presupposti per la compensazione e che la domanda riconvenzionale fosse stata erroneamente rigettata. Si costituiva Elettrostudio s.p.a, chiedendo di confermare la sentenza impugnata e facendo valere appello incidentale (chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo). L'appellante principale Energy Recuperator s.p.a. in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello eccepiva la carenza di legittimazione e il difetto di interesse ad agire della controparte Elettrostudio s.p.a., in quanto il soggetto subentrato ad Elettrostudio s.r.l. era una diversa società, Sinergo s.r.l.
La Corte d'appello in via preliminare ha ritenuto tardiva l'eccezione, trattandosi di questione attinente la legittimazione sostanziale, che avrebbe dovuto essere tempestivamente allegata e provata; nel merito rigettava l'appello principale e accoglieva invece l'appello incidentale in quanto il Tribunale erroneamente aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto che doveva invece essere confermato.
3. Contro la sentenza d'appello 29 marzo 2016, n. 727 Energy Recuperator s.p.a. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Elettrostudio s.p.a. Con atto datato 30 settembre 2019 il difensore della ricorrente ha rinunciato al mandato. Con atto del 22 aprile 2021 si sono costituiti i nuovi difensori della ricorrente (Energy Recuperator s.r.l. in liquidazione, già Energy Recuperator s.p.a.). La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è basato su un motivo che contesta "violazione dell'art.345 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; erronea qualifica dell'eccezione di difetto di titolarità del credito quale eccezione in senso stretto, rilevabilità dell'eccezione predetta in ogni stato e grado": la Corte d'appello nel qualificare l'eccezione sollevata dalla ricorrente quale eccezione in senso stretto e dunque tardiva, ha seguito un orientamento della Corte di cassazione superato dalla pronuncia delle sezioni unite n. 2951/2016, secondo la quale "la negazione della legittimazione sostanziale attiva o passiva costituisce una mera difesa proponibile in ogni fase del giudizio, rilevabile d'ufficio dal giudice".
Il motivo è inammissibile. È vero che secondo la pronuncia delle sezioni unite invocata dalla ricorrente la negazione della legittimazione sostanziale attiva o passiva è mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, così che la Corte d'appello ha errato nel qualificare l'eccezione quale eccezione in senso stretto e pertanto tardiva. Tuttavia, l'eccezione era priva di interesse in quanto, ove ritenuta fondata dal giudice, avrebbe condotto a una declaratoria di inammissibilità dell'appello. La ricorrente - che aveva essa stessa individuato Elettrostudio s.p.a. quale legittimato passivo della impugnazione - non ha pertanto interesse alla proposizione del ricorso per cassazione.
Né vale al riguardo il riferimento all'appello incidentale svolto da Energy Recuperator s.p.a., avendo la Corte d'appello unicamente preso atto che, una volta respinta integralmente l'opposizione, il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di Elettrostudio s.r.I., originaria titolare del credito, doveva intendersi confermato.II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 5.500 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della sezion