Court of Cassation quashes appeal dismissal for excessive litigation cost compensation without merit analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's dismissal of the appeal and ordered a new trial regarding litigation costs. The lower court had dismissed the appeal on procedural grounds while fully compensating the appellant's legal expenses, a decision the Supreme Court found legally flawed. The court ruled that the mere finding of an appeal's inadmissibility does not justify full cost compensation, as it does not address the actual causal link between the parties' conduct and the proceedings' prolongation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 cod. proc. civ.; The finding of inadmissibility of an appeal ex officio is insufficient to justify full compensation of second-instance litigation costs, as it lacks the necessary causal connection to the parties' conduct in the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 20615 - 2016 R.G. proposto da: G.C.T. s.r.l. - p.i.v.a. 01415770856 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Gela, alla via Guglielmo Marconi, n. 23, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Cammalleri che la rappresenta e , difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro S.E.M. s.r.l. in liquidazione - p.i.v.a. 01577950858 - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e ZIZZAMIA SANTE VINCENZO, titolare della ditta individuale "Valmontaggi - Impianti Elettrici Industriali" - p.i.v.a. 00670950773 - INTIMATO e IACONO GUGLIELMO - c.f.
CNIGLL67L051)960Y - INTIMATO avverso la sentenza n. 28/2016 della Corte d'Appello di Caltanissetta, udita la relazione nella camera di consiglio dell' 8 luglio 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. al Tribunale di Gela la "S.E.M." s.r.l. esponeva che aveva eseguito lavori in subappalto su incarico e per conto della "G.C.T." s.r.1.; che il corrispettivo dovutole, pari ad euro 111.573,60, era rimasto insoluto. Chiedeva ingiungersene il pagamento, con gli interessi, alla "G.C.T.".
2. Con decreto n. 154/2008 il Tribunale di Gela pronunciava l'ingiunzione.
3. Con citazione notificata 1'1.7.2008 la "G.C.T." proponeva opposizione. Eccepiva il difetto di giurisdizione - recte, di competenza - del giudice adito in dipendenza della stipulazione di clausola compromissoria all'art. 9 del contratto-quadro siglato da essa opponente con la "Smdn-Rete Gas", contratto accettato dalla "S.E.M." all'atto dell'affidamento in subappalto dei lavori. Instava per la declaratoria di nullità ovvero per revoca dell'ingiunzione.
4. Resisteva la "S.E.M." s.r.l.
5. Si costituiva, chiamato in causa dall'opposta, Sante Vincenzo Zizzamia, titolare della ditta individuale "Valmontaggi - Impianti Elettrici Industriali". Non si costituiva, del pari chiamato in causa dall'opposta, Guglielmo Iacono.
6. Con sentenza n. 474/2013 il Tribunale di Gela, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia compromessa in arbitri, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la "S.E.M." a rimborsare alla "G.C.T." e a Sante Vincenzo Zizzamia le spese di lite.
7. Proponeva appello la "S.E.M." s.r.l. Resisteva la "G.C.T." s.r.l. Resisteva Sante Vincenzo Zizzamia. Non si costituiva Guglielmo Iacono.
8. Con sentenza n. 28/2016 la Corte d'Appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile il gravame e compensava integralmente tra le parti costituite le spese del grado. Premetteva la corte che la sentenza con cui il giudice afferma o nega la propria competenza in dipendenza della stipulazione di una convenzione di arbitrato senza statuire nel merito, è suscettibile di impugnazione esclusivamente con il regolamento necessario di competenza. Indi evidenziava che l'impugnata statuizione, con cui il Tribunale di Gela aveva dichiarato esclusivamente il proprio difetto di giurisdizione, recte il proprio difetto di competenza, non era suscettibile di appello. Evidenziava infine che in dipendenza del rilievo officioso dell'inammissibilità dell'appello si giustificava l'integrale compensazione delle spese del grado.
9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "G.C.T." s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione. La "S.E.M." s.r.l. non ha svolto difese. Non hanno svolto difese Sante Vincenzo Zizzamia e Guglielmo Iacono.
10. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. l'errata applicazione dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. e l'omessa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. .A4 3 Premette che innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta è risultata totalmente vittoriosa e la "S.E.M." totalmente soccombente. Indi deduce che non possono reputarsi sussistenti i "giusti motivi" postulati dall'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. nella formulazione applicabile nella specie ratione temporis e comunque che i "giusti motivi" non possono identificarsi con il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'appello.
11. L'unico motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
12. Il regime positivo in tema di compensazione delle spese di lite applicabile ratione temporís al caso di specie è quello espresso dall'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. nel testo susseguente alla novella di cui alla legge n. 263/2005 ed antecedente alla novella di cui alla legge n. 69/2009, applicabile, quest'ultima, ai giudizi iniziati successivamente al 4.7.2009 (si è premesso che l'ingiunzione risale al 2008 e l'opposizione all'ingiunzione è stata notificata l' 1.7.2008). Il testo dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. cui occorre far riferimento, è quindi il seguente: "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".
13. Su tale scorta va ribadita l'elaborazione di questa Corte. Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema di regolamento delle spese di lite, nella vigenza del regime giuridico introdotto con la novella dell'art. 92 cod. proc. civ. recata dall'art. 2, 1° co., lett. a), della legge n. 263 del 2005, l'espressa motivazione della compensazione delle spese processuali è sottoposta al sindacato di legittimità in ordine alla verifica dell'idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia (cfr. Cass. (ord.) 31.5.2018, n. 13767).
14. In questi termini si ammetta pure che l'affermazione della Corte nissena, secondo cui il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'appello valeva a giustificare la compensazione delle spese del grado, soddisfi la previsione codicistica dell'esplicita enunciazione in motivazione delle ragioni della compensazione delle spese di lite (cfr. a tal specifico riguardo Cass.30.3.2010, n. 7766). Tuttavia, è da escludere che il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'appello sia legittimamente idoneo, in astratto ed in concreto, a giustificare l'integrale compensazione delle spese di seconde cure.
Difatti, il rilievo ex officio della inammissibilità del gravame è del tutto esterno al rapporto che nel processo si è instaurato tra le parti in lite, sicché per nulla ha escluso o menomato la soccombenza della "S.E.M." e l'ascrivibilità a tal ultima società, alla stregua del principio di causalità, della protrazione in seconde cure del giudizio (cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25141, secondo cui l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi;
Cass. 30.3.2010, n. 7625; Cass. 15.10.2004, n. 20335). E, ben vero, il riscontro officioso della inammissibilità del gravame viepiù non ha escluso la soccombenza dell'appellante "S.E.M.", tenuto conto, così come la ricorrente ha debitamente posto in risalto, che la medesima appellante ha insistito nella propria impugnazione pur successivamente alla concessione da parte della corte distrettuale di un termine perché si interloquisse sulla questione afferente all'ammissibilità dell'appello (cfr. ricorso, pagg. 12 e 13).
15. In accoglimento del motivo di ricorso e nei limiti del motivo di ricorso la sentenza n. 28/2016 della Corte d'Appello di Caltanissetta va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
16. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa, in relazione all'accolto motivo, la sentenza n. 28/2016 della Corte d'Appello di Caltanissetta e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, l'