Italian court dismisses appeal and orders new hearing due to missing notification proof for a third-party intervenor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's decision regarding property ownership and usucapion claims. The primary procedural flaw identified was the lack of evidence proving that the third-party intervenor, Libera Pozzuti, had been properly notified of the appeal. Consequently, the court ordered the integration of her contradictory rights and remanded the case for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; The appeal is inadmissible and the case must be remanded if the court cannot verify that a third-party intervenor who participated in the first instance has been duly notified of the appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19539/2016 R.G. proposto da ZEOLLA ANGELO e ZEOLLA INNOCENZO, rappresentati e difesi dall'Avv. Erminio A. Pacifico, con domicilio eletto in Roma, via Fulcieri Paolucci De' Calboli n. 9, presso lo studio dell'Avv. Piero Sandulli; - ricorrenti - contro NIGRO GIUSEVE NICOLA ZEOlt-A GIOVANNA e ZEO&k NICOLINA, rappresentati e difesi d 'Avv. Stanislao Lucarelli, con domicilio eletto in Rorrg, via Attilio Regolo n. 12/D, presso lo studio dell'Avv. Italo Castaldi; - controricorrenti - e contro POZZUTO LIBERA; - (non) intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 541 depositata 1'8 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 giugno 2021 dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e diritto Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1631/2011, in accoglimento della domanda proposta da Angelo Zeolla, Innocenzo Zeolla e Maria Teresa Zeolla, nei confronti di Giuseppe Nicola Nigro, Giovanna Zeolla, Michele Zeolla, Maria Zeolla, rigettava la riconvenzionale di usucapione formulata dai soli Giuseppe Nicola Nigro e Giovanna Zeolla, intervenuta nel giudizio Libera Pozzuti a sostegno delle ragioni degli attori, accertava la proprietà dei fondi siti in località Isca di Colle Sannita in capo agli attori e per l'effetto condannava i convenuti al rilascio dei predetti terreni e al risarcimento dei danni pari ad euro 3080,00 oltre al pagamento delle spese di lite; - sul gravame interposto da Giuseppe Nicola Nigro, Giovanna Zeolla e Nicolina Zeolla (quest'ultima in qualità di coerede dei coniugi Michele Zeolla e Maria Zeolla e la seconda in proprio oltre che in qualità di erede dei coniugi Zeolla), la Corte di appello di Napoli, nella resistenza dei germani Angelo Zeolla e Innocenzo Zeolla (in proprio e in qualità di eredi della madre, Maria Teresa Zeolla), con sentenza n. 541/2016, in parziale accoglimento dell'appello, rigettava la domanda di rivendicazione proposta in primo grado e per l'effetto revocava le statuizioni concernenti il rilascio dei fondi e il risarcimento dei danni; - a sostegno della propria decisione la Corte distrettuale preliminarmente rilevava la infondatezza della domanda attorea nei confronti di Michele e Maria Zeolla i quali non avevano più il possesso dei beni dal 1965, ossia dal momento in cui lo avevo ceduto alla figlia Giovanna Zeolla e al genere Giuseppe Nicola Nigro in occasione del loro matrimonio.Nel merito, per quanto di rilevo in questa sede, la Corte accertava che i titoli di proprietà dei beni da parte degli attori erano documentati da:
1) la quota di un mezzo per successione rispettivamente del genitore e coniuge Giuseppe Zeolla che l'aveva acquistata con atto del 28.08.1978, 2) la quota di un quinto acquistata dai germani Angelo Zeolla e Innocenzo Zeolla con atto del 06.12.1996 da Libera Pozzuto e pervenuta a quest'ultima tramite successione della madre Maria Zeolla deceduta il 16/07/1958 con denuncia di successione trascritta il 23/01/1959, 3) la restante quota (del 30%) acquistata dalla sola Maria Teresa Zeolla il 02/05/2000 da Maria, Nicolina e Libera Zeolla e pervenuta alle stesse per successione del padre Raffaele Zeolla deceduto il 29/11/1963 con denuncia di successione trascritta il 01/07/1969 e "dai Sig.ri Cristina Macchia e Raffaele Zeolla pervenuto agli stessi dal loro rispettivo marito e genitore Onofrio Zeolla, deceduto il 29/07/1986 con denuncia di successione trascritta il 02/12/1999".
Il giudice del gravame, "almeno limitatamente alle quote acquistate nel 1996 e 2000", accertava che i trasferimenti agli attori erano avvenuti sulla base delle dichiarazioni di successione rilevanti solo ai fini fiscali e che, peraltro, non sussistevano i presupposti per l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sul rivendicante per essere detti titoli successivi al momento indicato dai convenuti Nigro-Zeolla per l'inizio dell'esercizio del loro possesso. Confermava, poi, la pronuncia gravata per quanto concerne il rigetto della riconvenzionale di usucapione; - per la cassazione del provvedimento della Corte di appello di Napoli ricorrono Angelo Zeolla e Innocenzo Zeolla sulla base di due motivi; - resistono con controricorso Giuseppe Nicola Nigro, Giovanna Zeolla e Nicolina Zeolla.
In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno anche depositato memorie illustrative.Atteso che manca agli atti la prova che la notifica del ricorso sia stata effettuata nei confronti di Libera POZZUTI, la quale è intervenuta volontariamente nel giudizio in primo grado e sebbene sia rimasta contumace in appello, è comunque stata parte di tutto l'iter del giudizio, per cui la stessa risulta essere litisconsorte processuale. Ne consegue che risulta necessario disporre la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell'art. 331 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 331 c.p.c., dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Libera POZZUTI, assegnando termine perentorio di giorni novanta a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per le comunicazioni d'ufficio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,