Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41496/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses first two appeal grounds but allows third regarding omitted ruling on accessary penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41496/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the first two appeal grounds concerning the State Attorney's tardiness and the constitutionality of speed limit enforcement, finding no merit in those arguments. However, the court accepted the third ground alleging the lower court failed to rule on the appellant's request for accessary penalties like license suspension. Consequently, the appealed judgment was quashed and remanded to a different judge at the Treviso Tribunal to address the omitted ruling on penalties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 112 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The court cannot raise exceptions of nullity or legality ex officio unless they affect the existence of the act, but an omission to rule on a specific appeal request constitutes a violation of the principle of correspondence between requested and decided matters.

Parole chiave

Generato dall'IA
omessa pronuncia principio di corrispondenza sanzioni accessorie decurtazione punti patente sospensione patente rinvio a diverso giudice violazione art 112 cpc contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra, infatti, la violazione dell'art. 112 cod.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
art. 2909 c.c
articolo 112 c.p
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 112 c.p.c.
art. 112 cod. proc. civ
L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra, infatti, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - 3, n. 6835 del 16/03/2017
e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello (Sez. 6 - 3, n. 6835 del 16/03/2017, Rv.
Sez. L, n. 22759 del 27/10/2014
643679 - 01; Sez. L, n. 22759 del 27/10/2014, Rv.
Sez. U, n. 01786/2010
655278-01, in continuità con l'indirizzo nomofilattico di Sez. U, n. 01786/2010, Rv.
Sez. 2, n. 12503/2018
611243-01, il rapporto giuridico sotteso, avente fonte legale in un'obbligazione di tipo sanzionatorio (così già Sez. 2, n. 12503/2018, Rv.
Sez. 2, n. 09286/2018
Sez. 2, n. 09286/2018, Rv.
Sez. 2, n. 27909/2018
Al descritto paradigma impugnatorio è annesso un rigido sistema preclusivo (Sez. 2, n. 27909/2018, Rv.
Sez. 1, n. 06965/2018
689 del 1981 (ribadito da Sez. 1, n. 06965/2018, Rv.
Sez. 1, n. 13433/2016
648110-01), con conseguente immodificabilità del relativo contenuto (in termini anche Sez. 1, n. 13433/2016, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12688-2016 proposto da: ti CANTARUTTI ALDO, rappresentato e difeso dall'avv.to ALESSANDRO BELTRAME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Manzano (UD) via Roma n.13/9; - ricorrente - contro PREFETTO PROVINCIA TREVISO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2743/2015 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 10/12/2015; Ric. 2016 n. 12688 sez. S2 - ud. 08/07/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Aldo Cantarutti proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Treviso con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada per il superamento del limite di velocità assenta mente avvenuto lungo l'autostrada A4 Venezia - Trieste.

2. Il Tribunale di Treviso rigettava l'impugnazione. Preliminarmente, il giudice dell'appello affermava la tardività della costituzione dell'Avvocatura dello Stato, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio; dalla contumacia dell'amministrazione, tuttavia, non derivava alcuna conseguenza sul piano probatorio e dal verbale di accertamento acquisito ritualmente emergeva che la vettura al momento della violazione procedeva lungo la direttrice Trieste - Venezia. Nella specie non assumeva alcun rilievo il fatto che nel verbale la strada percorsa fosse descritta come autostrada A4 Torino - Trieste, essendo tale espressione riferibile alla qualifica dell'autostrada e non alla direttrice di percorrenza.

Dal medesimo verbale, inoltre, risultava che i rilievi, come anche l'indicazione del chilometraggio, erano stati effettuati con riferimento alla carreggiata ovest direzione Trieste - Venezia, dove peraltro era apposto l'apparecchio autovelox che, dunque, era preceduto e non seguito dalla segnalazione mediante segnaletica verticale. Non vi era alcuna contraddizione tra la localizzazione dell'autovelox e quella della segnaletica. Quanto alla deduzione dell'appellante circa l'applicabilità quale ius superveniens del disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015 di declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 45 del codice della strada nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti Ric. 2016 n. 12688 sez.

S2 - ud. 08/07/2021 di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, la questione non poteva essere presa in considerazione nel giudizio di appello, non essendo stata mai oggetto di doglianza la circostanza di fatto della presunta omessa taratura. Pertanto, la mancata produzione in giudizio del certificato da parte dell'amministrazione non equivaleva all'accertamento della mancata taratura. Anche la deduzione circa la mancata precisazione del carattere temporaneo o permanente della postazione di rilevazione era stata sollevata solo in appello ed anzi addirittura solo all'udienza di discussione.

3. Aldo Cantarutti ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell'interno si è costituito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 45 del d. Igs. n. 285 del 1992. La censura attiene all'applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale al caso di specie in quanto non sarebbe stato provata in giudizio la regolare effettuazione della taratura dello strumento di accertamento della velocità e, inoltre, risulterebbe violato l'art. 2909 c.c., in quanto la mancata produzione del relativo certificato da parte dell'amministrazione non equivarrebbe all'accertamento della mancata taratura dello specifico apparecchio. Secondo il ricorrente, era onere dell'amministrazione di fornire la prova che l'apparecchiatura di rilevamento dell'infrazione fosse corretta mente tarata.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 142 - 200 del codice della strada. Secondo il ricorrente la deduzione circa l'incertezza sul carattere temporaneo o permanente del segnale di preavviso non era tardiva in Ric. 2016 n. 12688 sez. S2 - ud. 08/07/2021 quanto questione di puro diritto da risolvere indipendentemente dalle sollecitazioni di parte. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Le sentenze della Corte Costituzionale possiedono efficacia erga omnes, con la conseguenza di rendere inapplicabili le disposizioni travolte dal giudizio di incostituzionalità ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti rilevante, stante l'effetto retroattivo dell'annullamento escluso solo per i cd. rapporti esauriti.

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente aveva dedotto il motivo di censura circa la mancanza di taratura periodica dell'apparecchio misuratore della velocità solo in sede di udienza di discussione. La struttura del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative è di tipo impugnatorio. Esso riguarda, come ricorda, da ultimo, Sez. 6-2, n. 21146/2019, Rv. 655278-01, in continuità con l'indirizzo nomofilattico di Sez. U, n. 01786/2010, Rv. 611243-01, il rapporto giuridico sotteso, avente fonte legale in un'obbligazione di tipo sanzionatorio (così già Sez. 2, n. 12503/2018, Rv. 648753-01;

Sez. 2, n. 09286/2018, Rv. 648150-01). Al descritto paradigma impugnatorio è annesso un rigido sistema preclusivo (Sez. 2, n. 27909/2018, Rv. 651033-01), valevole per ogni soggetto coinvolto nel giudizio di opposizione, sicché tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità (o di annullamento) dell'atto devono essere prospettate nel ricorso introduttivo, entro i termini di legge. Al ricorrente non è consentito di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, non potendo egli ampliare il thema decidendum mediante domande nuove diverse dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione, mentre l'Amministrazione resistente non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze differenti da quelle enunciate con l'ordinanza, Ric. 2016 n. 12688 sez.

S2 - ud. 08/07/2021 stante il carattere vincolato del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, in conformità al principio di tassatività dettato dall'art. 1 della I. n. 689 del 1981 (ribadito da Sez. 1, n. 06965/2018, Rv. 648110-01), con conseguente immodificabilità del relativo contenuto (in termini anche Sez. 1, n. 13433/2016, Rv. 640355-01). Infine, il giudice non può rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi o ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione distinti da quelli dedotti dal ricorrente, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato o abbiano ad oggetto la violazione del principio di legalità.

Come si è detto, il ricorrente non ha proposto quale motivo di opposizione quello relativo alla mancata verifica periodica della funzionalità e taratura dell'apparecchio misuratore della velocità, sicché non può ammettersi la contestazione in corso di causa della mancanza di prova circa l'effettuazione della suddetta verifica periodica di funzionalità. Allo stesso modo non può sollevarsi di ufficio la questione circa il carattere temporaneo o permanente della postazione di rilevamento relativa al caso di specie.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 112 c.p.c. Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di opposizione avente ad oggetto le sanzioni accessorie della decurtazione di sei punti della patente, della sospensione della patente, e della sospensione della carta di circolazione. Egli deduce che non trovandosi alla guida del mezzo ed essendo responsabile solo in qualità di proprietaria non poteva soggiacere alle sanzioni accessorie. 3.1 n terzo motivo di ricorso è fondato.

Ric. 2016 n. 12688 sez. S2 - ud. 08/07/2021 Il Tribunale ha completamente omesso di pronunciarsi sul motivo di opposizione relativo alle sanzioni accessorie, pur avendo riportato nelle conclusioni del ricorrente il suddetto motivo con richiesta di annullamento dei provvedimenti assunti con il verbale in ordine alla decurtazione dei punti della patente, alla sospensione della patente e della carta di circolazione. Di qui l'evidente vizio ex art.360, n.4, cod. proc. civ., di omessa pronuncia su di un motivo di appello e violazione dell'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art.112 cod. proc. civ.

L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra, infatti, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello (Sez. 6 - 3, n. 6835 del 16/03/2017, Rv. 643679 - 01; Sez. L, n. 22759 del 27/10/2014, Rv. 633205 - 01).

4. In conclusione la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara infondati i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Treviso in persona di diverso magistrato che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara infondati i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Treviso in persona di diverso magistrato che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della