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Sentenza — n. 41493/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 41493/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41493/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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à co. i galei , SENTENZA sul ricorso 18529-2019 proposto da: DE CARO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI, 4, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LIPPI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; - ricorrente - 2021 contro 1601 MINISTERO ECONOMIA FINANZE; - intimato - avverso l'ordinanza n. 7031/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI;

Regesto Legislator

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art. 1, comma 17 legge n. 228/12; Sentenza — n. 41493/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il soccombente ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del costituito Ministero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

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motivi di revisione impugnabilità della decisione di rinvio correzione di errore materiale revoca della decisione amministrativa errore di calcolo riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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Testo completo

à co. i galei , SENTENZA sul ricorso 18529-2019 proposto da: DE CARO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI, 4, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LIPPI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; - ricorrente - 2021 contro 1601 MINISTERO ECONOMIA FINANZE; - intimato - avverso l'ordinanza n. 7031/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI;

I FATTI DI CAUSA Con ordinanza di questa Corte n. 7031/2019, depositata il 12/3/2019, il ricorso proposto da Claudio De Caro venne rigettato sul presupposto che, risolta questione di competenza, sollevata con regolamento d'ufficio, con l'ordinanza di questa Corte n. 168/2015, depositata il 12/1/2015, il processo di merito (concernente domanda d'indennizzo per la non ragionevole durata di un processo amministrativo) fosse stato riassunto oltre il termine semestrale di legge al tempo vigente, poiché l'ordinanza regolatrice risultava essere stata materialmente trasmessa alla Corte territoriale il 3 maggio 2015 e la riassunzione era stata effettuata il 23 dicembre 2015.

Il De Caro chiedeva la revocazione dì quest'ultima ordinanza della Corte, fondata sulla circostanza che l'ordinanza regolatrice risultava essere stata materialmente trasmessa il 3 giugno 2015 e non il 3 maggio 2015 e, pertanto, solo a causa dì una svista, quella riassunzione era stata affermata tardiva. Il Ministero dell'economia e delle Finanze resiste con controricorso. La Sezione Sesta, all'esito dell'adunanza camerale del 6/11/2020, con ordinanza depositata il giorno 11/12/2020, ha rimesso il processo alla pubblica udienza, mandando alla Cancelleria di richiedere alla Corte d'appello di Perugia dì comunicare la data di ricezione dell'ordinanza regolatrice della competenza di questa Corte n. 168/2015, depositata il 12/1/2015, afferente al procedimento successivamente definito dalla predetta Corte locale con decreto n. 1674/2016, depositato il 14/7/2016.

Venuto il procedimento in trattazione all'udienza pubblica del 9/6/2021, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8bis, d. I. n. 137/2020, convertito nella I. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio.Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. Punto di diritto non controvertibile in sede di revocazione dell'ordinanza di cui vien chiesta qui la revocazione è costituita dall'affermazione che «il termine semestrale di cui alla disciplina pre vigente alla Legge n. 69/2009 e l'ulteriore periodo di sospensione feriale di 30 giorni» va computato dalla «successiva data in cui [il provvedimento regolativo della competenza su richiesta d'ufficio] è stato materialmente trasmesso alla Corte di Appello».

Come si è anticipato il ricorrente assume che la trasmissione in parola sarebbe avvenuta il 3 giugno e non il 3 maggio. L'asserto è sconfessato in radice dagli atti. Invero dalla comunicazione trasmessa dalla Cancelleria della Corte di Perugia con p.e.c. del 15/2/2021, consta che l'ordinanza della Cassazione di cui qui si discute pervenne alla Corte d'appello addirittura il 15/1/2015, con l'ovvia conseguenza che la riassunzione era avvenuta ben oltre il termine semestrale di legge al tempo vigente. Né, come correttamente evidenzia il P.G., la ricezione può identificarsi con l'inserimento del procedimento nel sistema informatico SICID, che può avvenire in epoca anche notevolmente successiva.

Il soccombente ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del costituito Ministero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ministero controricorrente, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella c