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Ordinanza — n. 41489/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41489/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41489/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 6160-2017 proposto da: AMBROSI DONATELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI n. 29, presso lo studio dell'avvocato MARINA MILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO CRISAFI - ricorrente - contro CANDEO GAVINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO n. 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO CASTELLANI - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2973/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41489/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Sulla base di tale non implausibile ragionamento, il giudice di merito ha attribuito -all'esito di un giudizio di fatto fondato sull'apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie- ai vari pagamenti eseguiti dall'Ambrosi in acconto effetto interruttivo della prescrizione del credito del professionista. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

Parole chiave

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credito contestato credito in esecuzione identità dei crediti violazione dei doveri professionali offesa al credito debito pecuniario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 6160-2017 proposto da: AMBROSI DONATELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI n. 29, presso lo studio dell'avvocato MARINA MILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO CRISAFI - ricorrente - contro CANDEO GAVINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO n. 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO CASTELLANI - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2973/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 18.2.2003 Ambrosi Daniele, Ambrosi Antonella, Ambrosi Nicola e Bonato Maria, tutti eredi di Ambrosi Salvatore e Gomiero Annibale, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3384/2002, emesso dal Tribunale di Padova, in virtù del quale era stato loro ingiunto il pagamento di C 16.591,13 a favore di Candeo Gavino, a fronte dell'attività di professionale prestata da quest'ultimo in favore dei danti causa degli ingiunti. Nella resistenza del creditore, che invocava la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale, con sentenza n.1681/2010, rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti alle spese del grado.

Costoro interponevano appello e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, il Candeo. Con la sentenza impugnata, n. 2376/2016, la Corte di Appello di Venezia accoglieva in parte il gravame, ritenendo parzialmente prescritta la pretesa creditoria del Candeo, che riduceva sino alla concorrenza di C 10.158,28, compensando parzialmente le spese di lite. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Ambrosi Donatella, affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso Candeo Gavino. La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2944, 2945, 2956, 2957, 2960, 1219, 2704 e 2697 c.c., nonché l'omesso esame di fatti Ric. 2017 n. 06160 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -2- decisivi, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente riformato solo in parte la sentenza di prime cure, valorizzando come atti interruttivi del decorso della prescrizione presuntiva del credito del professionista una serie di pagamenti eseguiti da Ambrosi Salvatore, dante causa degli opponenti nel giudizio di merito, che in realtà non avevano alcuna valenza interruttiva della prescrizione, e valorizzando come dichiarazione a contenuto confermativo dell'incarico una dichiarazione firmata dallo stesso in data 19.1.1992, in effetti registrata in epoca successiva e comunque non idonea, in sé, ad assicurare l'interruzione del decorso della prescrizione.

La censura è infondata. La Corte di Appello afferma che i pagamenti in acconto, in occasione dei quali il dante causa degli opponenti in prime cure -che ebbe a conferire l'incarico professionale al Candeo- aveva firmato le parcelle emesse dal professionista, avevano effetto interruttivo della prescrizione e che la dichiarazione del 19.1.1992, sottoscritta dal medesimo dante causa, confermava l'esistenza del rapporto e del credito dell'ingegnere da esso scaturente. Il motivo proposto dall'odierna ricorrente si risolve nell'invocazione di un nuovo esame del merito, precluso in questa sede, perché estraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Peraltro, la valutazione del fatto e delle evidenze istruttorie Condotta dalla Corte territoriale si conforma ai principi affermati da questa Corte, secondo cui il pagamento in acconto, se di per sé non implica necessariamente rinuncia alla prescrizione, ove maturata, può tuttavia essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, come Ric. 2017 n. 06160 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -3- atto incompatibile alla volontà di avvalersene (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 09/06/2011, Rv. 618219;

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 16/11/2007, Rv. 600782). Nel caso di specie, la Corte lagunare ha evidenziato che gli eredi di Annbrosi Salvatore non avevaro disconosciuto le sottoscrizioni apposte dal loro dante causa, sia sulle fatture in acconto, sia sulla dichiarazione del 19.1.1993; che, di conseguenza, detti documenti dovevano ritenersi riconosciuti; che tutte le fatture prodotte dal Candeo, e firmate dal dante causa dell'odierna ricorrente, recavano l'espressa indicazione che il pagamento costituiva -appunto- un acconto sulla maggior somma dovuta al Candeo dall'Ambrosi, e per esso, oggi, dai suoi eredi; che questi ultimi non avevano mai mosso alcuna contestazione, nè in ordine al conferimento dell'incarico, nè in ordine allo svolgimento delle prestazioni da parte del professionista.

Sulla base di tale non implausibile ragionamento, il giudice di merito ha attribuito -all'esito di un giudizio di fatto fondato sull'apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie- ai vari pagamenti eseguiti dall'Ambrosi in acconto effetto interruttivo della prescrizione del credito del professionista. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del Ric. 2017 n. 06160 sez. 52 - ud. 03-11-2021 i -4- presente giudizio di legittimità, che liquida in C 3.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di