Cassation appeal dismissed as inadmissible because the debt recovery procedure opening decision is not final or binding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the tribunal's decision rejecting the opening of the debt recovery procedure lacks the required finality and binding effect. The appellant argued against the organization's refusal to open proceedings under Law No. 3 of 2012, but the court noted such decisions can be re-filed. Consequently, the court held that the decision does not definitively determine a right, rendering it non-impugnable via extraordinary cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 ss. Law No. 3/2012; Art. 13 DPR No. 115/2002: A decision rejecting the opening of the debt recovery procedure is not final or binding as it does not definitively determine a debtor's right and can be re-filed, thus precluding cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente tt, ORDINANZA sul ricorso 7026-2017 proposto da: SCHIAVANO SERGIO, rappresentato e difeso dall'Avvocato CLAUDIO DEFILIPPI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro BROGGINI GIULIO, quale ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE DI VARESE, depositato il 11/1/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1. Rilevato che: Sergio Schiavano ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Varese che ha respinto il reclamo dal medesimo presentato nei confronti della declaratoria di insussistenza dei presupposti per l'apertura del procedimento di cui agli art. 7 e ss. della I. n. 3 del 2012.
2. Considerato che: come questa Corte ha recentemente chiarito, il decreto con cui il tribunale respinge il reclamo proposto contro la decisione di rigetto della domanda di apertura della procedura disciplinata dagli artt. 7 e ss. della I. n. 3 del 2012, successivamente modificata dal d.l. n. 179 del 2012, conv. in I. n. 221 del 2012, ha la stessa natura del decreto che respinge il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di fallimento, sicché esso non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, difettando dei requisiti della definitività, in quanto la domanda di apertura della procedura è riproponibile, e della decisorietà, in quanto non incide su un diritto del debitore (cfr. Cass. n. 17836 del 2019; Cass. n. 15821 del 2020);
3. Ritenuto che: il ricorso è, quindi, inammissibile, e come tale dev'essere dichiarato, senza alcuna pronuncia sulle spese, in difetto di controricorso.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 ottobre 2021. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio CORTE r» CASS,AZIC''r DEPG