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Ordinanza — n. 41244/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41244/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41244/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso 21916-2018 proposto da: VIGIA SRL IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE E LIQUIDATORE VOLONTARIO, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO SARZI SARTORI; - ricorrente - contro 2021 SOCIETA' AGRICOLA SA MARIGOSA DI PALA SALVATORE E 2307 MELE PAOLO SNC IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE, MELE PAOLO, PALA SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MAROCCO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANCARLO MEREU; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 811/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 41244/2021 — snciv · Corte di Cassazione: SERGIO GORJAN; Fatti di causa La srl Vigia chiese ed ottenne decreto ingiuntivo in odio alla Società Agricola Marigosa ed i suoi soci Salvatore Pala e Paolo Mele a titolo di somma dovuta ad esito di transazione intervenuta tra le parti in dipendenza di altro contenzioso. Tutti i soggetti ingiunti ebbero a proporre opposizione ed il Tribunale di Mantova accolse l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo. La srl Vigia propose gravame avanti la Corte d'Appello di Brescia che, resistendo gli originari ingiunti, rigettò l'impugnazione. La srl Vigia ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo opposizione azione di rivendicazione nel pignoramento ritiro della domanda di esecuzione difetto di legittimazione dell'associazione grida ai creditori

Disposizioni normative citate

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art 391 cod. proc. civ
La richiesta di estinzione risulta ribadita con atto depositato 15.10.2021 a firma del difensore delle parti resistenti, sicché nulla s'ha da provvedere sulle spese ex art 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 21916-2018 proposto da: VIGIA SRL IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE E LIQUIDATORE VOLONTARIO, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO SARZI SARTORI; - ricorrente - contro 2021 SOCIETA' AGRICOLA SA MARIGOSA DI PALA SALVATORE E 2307 MELE PAOLO SNC IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE, MELE PAOLO, PALA SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MAROCCO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANCARLO MEREU; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 811/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott.

SERGIO GORJAN; Fatti di causa La srl Vigia chiese ed ottenne decreto ingiuntivo in odio alla Società Agricola Marigosa ed i suoi soci Salvatore Pala e Paolo Mele a titolo di somma dovuta ad esito di transazione intervenuta tra le parti in dipendenza di altro contenzioso. Tutti i soggetti ingiunti ebbero a proporre opposizione ed il Tribunale di Mantova accolse l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo. La srl Vigia propose gravame avanti la Corte d'Appello di Brescia che, resistendo gli originari ingiunti, rigettò l'impugnazione. La srl Vigia ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

La Società Agricola, il Pala ed il Mele resistono con controricorso. Ragioni della decisione Va dichiarato estinto il procedimento di legittimità per intervenuta rinunzia al ricorso proposto dalla srl Vigia in liquidazione. Difatti con atto depositato il 4.9.2019 il legale rappresentante la società ricorrente, assistito dal suo difensore, ha rinunziato al ricorso per cassazione e tale rinunzia risulta ritualmente accettato da tutte le controparti costituite. La richiesta di estinzione risulta ribadita con atto depositato 15.10.2021 a firma del difensore delle parti resistenti, sicché nulla s'ha da provvedere sulle spese ex art 391 cod. proc. civ.

P. Q. M. Dichiara estinto il procedimento di legittimità avviato dalla srl Vigia con ricorso avviato alla notifica il 16.7.2018. Così deciso in Roma nell'adunanza in cameno di consiglio del 3 novembre 2021. Il Presi ente est. rjan DEPOSft.Tn !N eTANCELLEFILA 02gi, 2-2 FunZiOt í'e