Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, which was accepted by the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal, which was subsequently accepted by the opposing party. The underlying dispute involved a property owner seeking to reduce a building's distance from a boundary, a claim initially rejected by the first instance court but partially upheld by the Court of Appeal of Venice. Since the plaintiff voluntarily abandoned the litigation without cause, the higher court had no grounds to review the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.c.: When the appellant withdraws the appeal and the appellee accepts this withdrawal, the proceedings are declared extinct without examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 6015-2017 proposto da: PRETATO GIOVANNI e GOTTARDO FRANCESCA, rappresentati e r difesi dall'avv. PAOLO BOLDRIN e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro PICCOLO LAURETTA, SIMONATO CINZIA, RIZZI ANTONIO e SIMONATO EMANUELA, rappresentati e difesi dall'avv. GIANNI ZESSFGA o einrairiliati prsgo la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2933/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 1801/2014 il Tribunale di Padova rigettava la domanda, proposta da Simonato Cinzia, Simonato Emanuela, Piccolo Lauretta e Rizzi Antonio nei confronti di Pretato Giovanni e Gottardo Francesca, di abbattimento del manufatto realizzato dai convenuti in asserita violazione delle distanze previste dal regolamento comunale, o di suo arretramento sino al rispetto di dette distanze, ritenendo che detto bene non costituisse nuova costruzione e fosse, dunque, esentato dal rispetto della normativa in tema di distanze.
Il Tribunale accoglieva invece la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di passaggio proposta dai convenuti in danno degli attori. Con sentenza n. 2933/2016 la Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame interposto dagli originari attori avverso la decisione di prime cure, condannava Pretato Giovanni e Gottardo Francesca ad arretrare il loro fabbricato sino al rispetto della distanza di mt. 5 dal confine, confermando nel resto la decisione del Tribunale. Hanno proposto ricorso avverso detta decisione Pretato Giovanni e Gottardo Francesca, affidandosi a due motivi.
Hanno resistito con controricorso Simonato Cinzia, Simonato Emanuela, Piccolo Lauretta e Rizzi Antonio. Con atto depositato in forma telematica in data 14.7.2021 il difensore dei ricorrenti, munito di idonea procura speciale, ha rinunciato al ricorso, mentre il difensore dei controricorrenti, egualmente munito di idonea procura speciale, ha accettato la rinuncia. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2017 n. 06015 sez. 52 - ud. 10-09-2021 -2- Alla luce della intervenuta rinuncia al ricorso, debitamente accettata, depositata in atti, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.
Nulla per le spese. PQM la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 10 settembre 2021. Il Presidente (L. Orili