Court allows attorney's bill claim via special procedure even when client contests the debt's existence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's dismissal of an attorney's bill claim, ruling that the special procedure applies regardless of whether the client contests the debt's existence. The lower court had incorrectly restricted the special procedure to cases involving only the calculation of fees, excluding disputes over the debt's validity. The Court clarified that the special procedure remains applicable even when the client challenges the underlying obligation, requiring a new trial on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702 bis c.p.c.; d.lgs. n. 150 del 2011: The special procedure for attorney's fees applies even when the client contests the existence of the debt or the underlying obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a-e (cc- ORDINANZA C -LÀ- sul ricorso 15564/2017 proposto da: MANSI GIANCARLO, in proprio e rappresentato e difeso dall'Avvocato LUISA MATTERA per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro NAPOLEONE MARIA FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'Avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO per procura in calce al controricorso ; - controricorrente - nonché NAPOLEONE GIOVANNA; - intimata - avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE DI NAPOLI depositata il 24/5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/11/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con il quale l'avv. Giancarlo Mansi, a norma dell'art. 702 bis c.p.c., aveva chiesto di dichiarare Maria Francesca Napoleone e Giovanna Napoleone debitrici nei suoi confronti per l'attività professionale svolta in loro favore, ed ha condannato il ricorrente a rimborsare a ciascuna delle convenute le spese di lite. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che le resistenti avevano chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di terzi nonché il rigetto della domanda proposta sul rilievo che l'obbligazione era già stata soddisfatta, ha ritenuto che il ricorso proposto fosse inammissibile trattandosi di procedura volta esclusivamente alla liquidazione del compenso. 1.3.
Le eccezioni di merito sollevate dalle convenute, che hanno contestato l'esistenza stessa credito, ha osservato il tribunale, oltre a richiedere un'istruttoria non sommaria, escludono che il procedimento azionato possa essere limitato all'ammontare del credito. Il rito speciale, invece, può trovare applicazione solo se la controversia ha per oggetto il quantum dei compensi dovuti al professionista, ossia la determinazione della misura del compenso, e non anche quando il diritto al compenso sia contestato nell'an, come accade nel caso in cui il giudizio sia esteso all'accertamento dei suoi stessi presupposti, come l'effettiva esecuzione della prestazione, oppure della sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa, trattandosi di indagini incompatibili con la sua trattazione nelle forme del rito speciale. 1.4.
D'altra parte, ha concluso il tribunale, neppure può essere disposto, in siffatte ipotesi, il mutamento del rito, essendo ciò espressamente escluso dall'art. 54, comma 4, della I. n. 69 del 2009, stante "i caratteri della semplificazione della Ric. 2017 n. 15564 - Sez. 2 - CC 3 novembre 2021 trattazione e dell'istruzione della causa", nonché impedito dall'ulteriore circostanza costituita dalla richiesta delle convenute di estendere il giudizio a terzi. 2.1. L'avv. Giancarlo Mansi, con ricorso notificato il 20/6/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dell'ordinanza. 2.2.
Maria Francesco Napoleone ha resistito con controricorso. 2.3. Giovanna Napoleone è rimasta intimata. 2.4. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. Mansi a norma dell'art. 702 bis c.p.c. fosse inammissibile sul rilievo che il rito speciale non può trovare applicazione quando il diritto al compenso del professionista sia stato contestato nell'an, omettendo, tuttavia, di considerare che, al contrario, le controversie per la liquidazione del compenso spettante all'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui il giudizio non sia limitato al quantum ma riguardi anche l'an della pretesa azionata.
4. Il motivo è fondato. L'ordinanza impugnata, infatti, non si è attenuta al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la controversia di cui all'art. 28 della I. n. 794 del 1942, introdotta tanto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., quanto in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. Rtc. 2017 n. 15564 - Sez. 2 - CC 3 novembre 2021 n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur (Cass.
SU n. 4485 del 2018). Nello stesso modo, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14 (Cass. n. 12411 del 2017).
5. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e l'ordinanza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa l'ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 3 novembre 2021. Il lfresidente Se Gorjan DEPOSIT,""9 ft< CA'IC,E11.9VA < oggi— 2 1 9991 • I idiiivìo 4ii n14.g