Cassation court declares opposition procedure null due to failure to notify necessary co-litigants in technical expert fee dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the opposition procedure null and ordered a remittal to the President of the Tribunal of Matera. The material facts show that a technical expert was appointed in a criminal proceeding against Ghizzoni s.p.a., and the opposition to the resulting payment decree was notified only to the Ministry of Justice. The court held that the parties involved in the underlying criminal case were necessary co-litigants because potential liability for expert fees could have financial repercussions for them. Consequently, the failure to notify these parties violated mandatory joinder rules, rendering the entire procedure void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 d.P.R. n. 115/2002; Art. 103 c.p.c.: The failure to notify necessary co-litigants in an opposition proceeding regarding technical expert fees renders the entire procedure null due to violation of mandatory joinder rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e GICL úOS ORDINANZA sul ricorso 5901-2017 proposto da: COLACI ALESSANDRO, PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA , elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO ANGELO FOCHETTI 29, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATI TLS ASSOCIAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLA BARAZZETTA; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 27/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott.
ROSSANA GIANNACCARI; udito l'Avvocato; Rilevato che: nell'ambito del procedimento penale N.3708/12 pendente innanzi alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Matera, il Pubblico Ministero conferì al dott. Colaci Alessandro un incarico di consulenza tecnica in materia contabile con riferimento alla Ghizzoni s.p.a.; in particolare il Pubblico Ministero chiese di accertare, attraverso l'esame della documentazione contabile, se amministratori, direttori generali e sindaci della Ghizzoni s.p.a, avessero esposto nei bilanci e nelle comunicazioni previste per legge fatti non corrispondenti al vero, se vi fosse stato irregolare accesso al credito o altre forme di falsificazioni delle scritture contabili; all'esito di tali accertamenti, il Pubblico Ministero liquidò la somma di C 51.062,92 a fronte di una richiesta pari ad C 846.153,00; l'opposizione proposta dalla Pricewatehousecoopers e dal Colaci venne rigettata dal Tribunale di Matera con ordinanza del 27.7.2016; per la cassazione della citata ordinanza hanno proposto ricorso Pricewatehousecoopers ed il Colaci sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia; in prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative;
Ritenuto che: deve essere dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'intero procedimento relative al giudizio di opposizione per omessa notifica del ricorso in opposizione nei confronti delle parti del processo nei cui Ric. 2017 n. 05901 sez. 52 - ud. 28-10-2021 -2- confronti la consulenza tecnica espletata nel giudizio di merito potrebbe avere riflessi patrimoniali; nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessarie in quanto, in caso di condanna, le spese di consulenza sono poste a loro carico sicchè l'esito del giudizio di opposizione potrebbero avere riflessi patrimoniali nei lor confronti; ne consegue che il decreto presidenziale di comparizione degli interessati deve essere notificato dal ricorrente non soltanto al c.t.u., ma altresì alla controparte ed al Ministero della Giustizia; l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest'ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice "a quo" riesamini l'opposizione, previa integrazione del contraddittorio (Cassazione civile sez.
VI, 22/07/2019, n.19694;(Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, n.30053); la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal giudice dell'opposizione vizia, pertanto, l'intero procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia emessa con rinvio al Presidente del Tribunale, titolare della competenza funzionale in materia ( Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n7528); Ric. 2017 n. 05901 sez. 52 - ud. 28-10-2021 -3- nel caso di specie, il ricorso per opposizione è stato notificato soltanto al Ministero della Giustizio e non alla parte processuale nei cui confronti il procedimento penale potrebbe avere riflessi, nell'ipotesi di recupero di tali spese di giudizio; nel caso di specie, risulta che il Pubblico Ministero aveva conferito al dott.
Colaci Alessandro un incarico di consulenza tecnica in materia contabile con riferimento alla Ghizzoni s.p.a., chiedendo di accertare se gli amministratori, direttori generali e sindaci della società avessero esposto nei bilanci e nelle comunicazioni previste per legge fatti non corrispondenti al vero, se vi fosse stato irregolare accesso al credito o altre forme di falsificazioni delle scritture contabili; poichè l'opposizione avverso il decreto di liquidazione è stato è stata notificato soltanto al Ministero della Giustizia, va dichiarata la nullità dell'ordinanza Fr impugnata e dell'intero procedimento, con rimessione della causa al Presidente del Tribunale di Matera in persona di altro Magistrato.
P.Q.M.
dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'intero procedimento e rimette la causa al Presidente del Tribunale di Matera in persona di altro Magistrato. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Se