Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the appellant accepted by the respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation proceeding extinguished after the appellant voluntarily withdrew the appeal. The appellant, Pizzuti Guido, formally renounced the lawsuit against the respondent, Scardozzi Francesco, on August 9, 2021. The respondent accepted this withdrawal, leading the court to dismiss the case without ruling on the underlying merits or court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; A cassation appeal is extinguished if the appellant voluntarily withdraws the appeal and the respondent accepts the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pizzuti Guido, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall'Avvocato Romolo Freddi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, c.so Garibaldi n. 124. Ricorrente contro Scardozzi Francesco, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall'Avvocato Lorenzo Di Marzio Maurizio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Onofri in Roma, via Verona n.
9. Controricorrente avverso la sentenza n. 556/2016 della Corte di appello di L'Aquila, depositata il 3. 6. 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22. 9. 2021 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi. R.G. N. 1426/2017. La Corte, letto il ricorso proposto da Pizzuti Guido per la cassazione della sentenza n. n. 556 del 3. 6. 2020 della Corte di appello di L'Aquila, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo aveva condannato al pagamento in favore di Scardozzi Francesco della somma di euro 33.701,68, oltre interessi; letto il controricorso depositato da Scardozzi Francesco; rilevato che il ricorrente con atto depositato in data 9. 8. 2021, sottoscritto dal suo procuratore e da lui personalmente, ha dichiarato di rinunziare al ricorso e che, con dichiarazione in calce all'atto, tale rinuncia è stata accettata personalmente dal controricorrente; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; visto l'art.391 cod. proc. civ.
P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. /Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 settembre 2021. Il Presidente Pasquale D'A