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Ordinanza — n. 40837/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows partial appeal regarding lawyer fees, rejecting inadmissibility but remanding for merit review on specific items.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40837/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the inadmissibility of the lawyer's appeal but allowed the second ground, ordering a remand to the lower court. The lower court had dismissed the claim for unpaid fees, arguing that only performed acts were compensable and that the total owed was less than amounts already received. The Court held that while the lower court correctly applied the tariff in force at the time of each act, it erred by failing to verify the actual performance of specific acts listed in the appellant's schedule, which were not covered by the standard tariff tables.

Regesto Legislator

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Art. 28 L. 794/1942; Art. 14 d.lgs. 150/2011: The appeal against a judgment dismissing a claim for lawyer's fees is admissible even if the client contests the existence of the mandate, provided the defendant does not introduce a new claim exceeding the court's jurisdiction; however, the lower court must verify the factual occurrence of specific acts claimed under tariff tables B when they are not automatically covered by the standard schedule.

Parole chiave

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lawyer fees appeal tariff verification admissibility of appeal professional indemnity remand for merit legal representation court jurisdiction risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 28 L. 794/1942
La controversia di cui all'art. 28 L. 794/1942, introdotta sia ai sensi dell'art.
Art. 702 bis c.p.c.
794/1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art.
Art. 14 d.lgs. 150/2011
702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur".
Art. 34 c.p.c.
Art. 35 c.p.c.
Art. 36 c.p.c.
112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
D.M. 585/1994
1, 2, 5, comma terzo, e 6 D.M. 585/1994 e 127/2004, ai sensi dell'art.
D.M. 127/2004
b) spettavano i soli diritti che trovavano corrispondenza nelle voci di tariffa, per un totale di C 3296,89, mentre gli onorari ascendevano ad C 12.240,00 in applicazione del D.M. 127/2004;
art. 702 bis c.p
794/1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art.
art. 14 d.lgs. 150/2011
702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur".
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Testo completo

seguente ORDINANZA CL sul ricorso iscritto al n. 5282/2017 R.G. proposto da LAURITANO MARIA, rappresentata e difesa da se stessa, con domicilio in Caserta, alla Via Roma n. 162. - RICORRENTE- contro ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Franzese, Ferdinando Cerreto e Francesca Landolfi, con domicilio in Cerreto, Via Capo d'Acqua 24, presso Marcella Cerreto. -CONTRORICORRENTE- avverso l'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data 15.7.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.10.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'avv. Maria Lauritano ha adito il tribunale di S. Maria Capua Vetere, esponendo di aver svolto attività difensiva in favore dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Caserta (da ora IDSC), in un giudizio di pagamento dell'indennità di occupazione di un fondo e di risarcimento del danno. Ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento del saldo delle competenze professionali Nella resistenza dell'Istituto convenuto, il tribunale ha respinto la domanda, osservando che a) l'attività si era svolta dal 1998 e si era esaurita con la rinuncia al mandato del 6.6.2008;

b) spettavano i soli diritti che trovavano corrispondenza nelle voci di tariffa, per un totale di C 3296,89, mentre gli onorari ascendevano ad C 12.240,00 in applicazione del D.M. 127/2004;

c) le somme complessivamente dovute al difensore erano pari ad C 16.192,78 ed erano inferiori agli acconti già ricevuti (C 18392,00), non residuando alcun ulteriore credito professionale. La cassazione dell'ordinanza è chiesta dall'avv. Maria Lauritano con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. L'IDSC resiste con controricorso.

2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. La controversia di cui all'art. 28 L. 794/1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande.

Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14. (cfr., testualmente, Cass. s.u. 4485/2018).

3. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver il tribunale omesso di pronunciare sulla nullità della costituzione in giudizio dell'istituto, avvenuta mediante deposito di una comparsa che faceva riferimento ad altro procedimento tra le stesse parti. Il motivo è infondato. E' utile precisare che, per orientamento costante di questa Corte, in sede di impugnazione, non rileva né l'omessa pronuncia su di un'eccezione di inammissibilità, né l'omessa motivazione su tale eccezione, atteso che solo l'effettiva esistenza dell'inammissibilità denunciata è idonea a viziare la decisione del giudice che, accogliendo le richieste in relazione alle quali l'eccezione è stata formulata, l'abbia implicitamente rigettata (Cass. 13425/2014;

Cass. 15843/2015). Il mancato esame da parte del giudice di una questione meramente processuale sollevata dalle parti non può dar - in realtà - luogo a un vizio di omessa pronuncia, che invece attiene soltanto al mancato esame delle domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza impugnata, potendo semmai prospettarsi una nullità della decisione per violazione di norme processuali diverse da quella di cui all'art. 112 c.p.c., se risulti errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. 10073/2003;

Cass. 3667/2006). L'eccezione è infondata anche nel merito: l'esame dell'atto conferma che la memoria aveva attinenza al giudizio di cui trattasi, nonostante la presenza di taluni refusi, tali comunque da non minare la validità della costituzione in giudizio dell'ISDC.4. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1, 2, 5, comma terzo, e 6 D.M. 585/1994 e 127/2004, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.. Il tribunale si sarebbe limitato a recepire la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice della causa in cui la ricorrente aveva svolto il patrocinio, senza indicare le singole attività per le quali ha negato il corrispettivo ed affermando erroneamente che le prestazioni elencate nella nota specifica non trovavano corrispondenza nelle voci di tariffa o che talune attività non erano state espletate o erano state richieste più volte (assistenza ai mezzi istruttori).

Gli onorari sarebbero stati calcolati in applicazione del D.M. 585/1994, benché il rapporto professionale si fosse esaurito nel 2004, applicando i minimi tariffari senza tener conto dei risultati ottenuti e dei vantaggi conseguiti, e sulla base di un valore della causa inferiore a quello effettivo, pari ad € 2.463.228,00, quale importo del risarcimento liquidato in favore dell'Istituto convenuto. Il motivo è parzialmente fondato. Deve anzitutto escludersi che il tribunale, nel liquidare il compenso, si sia conformato alla regolazione delle spese processuali assunte nella causa in cui era stato svolto il patrocinio.

Il provvedimento contiene l'indicazione analitica dei criteri adottati, che appaiono conformi a quelli che disciplinano il rapporto tra il difensore ed il cliente. Le attività per le quali è stata - invece - respinta la richiesta di liquidazione possono individuarsi per esclusione, essendo indicate quelle specificamente remunerate. Il fatto che invece l'ordinanza abbia qualificato come diritti somme invece spettanti a titolo di onorario, integra un errore materiale che non ha in alcun modo inciso sulla corretta della liquidazione. Le somme attribuite a tale titolo risultano - in concreto - conformi alle previsioni del D.M. 127/2004, nonostante la (parziale) corrispondenza con quelli risultanti dall'applicazione del parametri del D.M. 585/1994. 4.1.

Con riferimento al valore della causa posta a base della liquidazione, l'esame analitico delle somme riconosciute al difensore consente di stabilire che il giudice abbia applicato i valori minimi dello scaglione compreso tra C 1.549.400,01 ed C 2.582.300, in considerazione del non elevato grado della materia trattata e dell'attività svolta. Il valore preso in considerazione nell'ordinanza corrisponde - pertanto - a quello indicato in ricorso e alla condanna a titolo di risarcimento emessa a favore dell'IDSC. La ritenuta applicabilità dei minimi ai sensi del D.M. 127/2004, appare - invece - il frutto di un apprezzamento dell'attività svolta, della sua importanza e complessità esente da vizi logici o giuridici (cfr. ordinanza, pag. 3), essendo invece il parametro del risultato conseguito discrezionalmente apprezzabile dal giudice di merito che, ove non considerato, non consente di ravvisare una violazione di legge, come invero chiarisce l'art. 5, comma terzo, D.M. 127/2004, secondo cui, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può tenersi conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti.

Le contestazioni sollevate in ricorso circa l'insufficienza dell'importo liquidato invadono - in definitiva - il campo delle valutazioni di merito, inammissibili in cassazione. Quanto all'assistenza ai mezzi istruttori, il tribunale ha chiarito di aver remunerato le sole attività concretamente svolte, conseguendone che - per quelle non remunerate - il rigetto trova giustificazione nella carenza di prova dell'effettuazione di attività istruttoria in senso stretto (diversa dalla c.t.u.). 4.2. Dopo aver correttamente premesso che i diritti andavano liquidati secondo la disciplina in vigore al momento dello svolgimento delle singole attività e che per gli onorari doveva invece applicarsi quella in vigore al momento dell'esaurimento dell'incarico, il X+4,‘ tribunale riconosciuto un importo complessivo, per diritti ex D.M. 585/1994, pari ad € 2230,89 per posizione archivio, disamina, atto introduttivo, scritturazione e collazione, mandato e autentica, iscrizione a ruolo, costituzione in giudizio, esame scritti di controparte, esame documentazione di controparte, istanza di ammissione della c.t.u., partecipazione alle operazioni peritali, istanza chiarimenti c.t.u., precisazione delle conclusioni, esame conclusioni di controparte, partecipazione a 11 udienze, consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa, con esclusione di ogni voce non compresa in quelle elencate nelle succitate disposizioni regolamentari.

Per i diritti ex D.M. 127/2004, l'ordinanza ha liquidato complessivi € 1066,00 per precisazione conclusioni, esame ordinanza, comparsa conclusionale, deposito comparsa in cancelleria e fascicolo, richiesta copie verbali, nota spese, partecipazione a tre udienze, anche stavolta con esclusione di ogni altra richiesta non contemplata tra le voci di tariffa. Dall'esame del prospetto delle competenze riportate in ricorso emerge tuttavia che la ricorrente aveva richiesto diritti anche per prestazioni ricornprese nella tabella B allegata ai DD.MM . 585/1994 e 127/2004.

Ciò vale, quanto alle voci di cui al D.M. 585/1994, per la notifica atto introduttivo, esame relata, ritiro atto notificato, esame ordinanza ammissione c.t.u. e consulenza suppletiva, esame c.t.u. e suppletiva, esame decreto liquidazione c.t.u., esame perizia di parte, esame ordinanza chiarimenti c.t.u.. Anche con riferimento ai diritti ex D.M. 127/2004, erano state indicate ulteriori prestazioni ricomprese nella tabella B, ossia ritiro fascicolo, ritiro copie verbali, scritturazione collazione, esame ordinanza 16.6.2006. Per tali prestazioni - e per le altre menzionate nella nota - il tribunale era tenuto a verificarne l'effettivo svolgimento o la sussistenza di eventuali duplicazioni, essendovi piena corrispondenza con le voci contemplate nella tariffa professionale.

E' quindi accolto l'unico motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione. L'ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimi