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Ordinanza — n. 40834/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding usucapion servitude, quashing appellate judgment on evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40834/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against the second-instance judgment concerning usucapion of an easement. The appellant argued the lower court erred in evaluating witness testimony regarding land costs and currency conversion. The court quashed the decision because the appellate judge failed to properly assess the credibility of the witness's statement on the disputed expenses.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: The court quashed the judgment because the appellate judge failed to adequately evaluate the witness testimony regarding the costs incurred by the landowner, constituting a reversible error in the assessment of evidence.

Parole chiave

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usucapione servitù valutazione prova testimoniale errore di fatto rinvio causa elettrodotto su fondo danneggiamento d'impianti elettrici azione di mantenimento monopolio sulle installazioni elettriche

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
Va data continuità al principio secondo cui in tema di impugnazioni civili, l'errore nella percezione del significato letterale e logico di una deposizione testimoniale dà luogo ad un errore di fatto che, a norma dell'art. 395 n.
d.lgs. n. 213 del 1998
3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 213 del 1998 e 4 e ss.
regolamento CE 17 giugno 1997, n. 1103
del regolamento CE 17 giugno 1997, n. 1103.
art. 149 cod. proc. civ
A tale riguardo, va ribadito che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art. 149 cod.
art. 327 cod. proc. civ
14267), secondo cui in materia di termine lungo di impugnazione, l'art. 327 cod. proc. civ., come novel- lato dall'art.
art. 116 cod. proc. civ
- Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applica- zione dell'art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, 25 giugno 2003, n. 10127
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Testo completo

usucapione ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 1355-2017 proposto da: E-DISTRIBUZIONE s.p.a. (già ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a.), rappre- sentata e difesa dagli Avvocati Marco Mammoliti e Iolanda Giordanelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, viale Pa- rioli, n. 160; - ricorrente - contro INTRIERI Emma, rappresentata e difesa dall'Avvocato Sergio Scalfari, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Stefano Sergio Ca- stelvetere in Roma, via Paolo Emilio, n. 7; - controricorrente - , per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 938/2016 pubblicata il 7 giugno 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Alberto Giusti. FATTI DI CAUSA 1. - Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2003, la signora Emma Intrieri conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza l'Enel Distribuzione s.p.a., esponendo che la convenuta aveva arbitra- riamente occupato ed invaso con i suoi operai il fondo rustico di sua proprietà ed in suo possesso, sito in agro di Luzzi, contrada Sbrescia, San Martino, installandovi pali in cemento adibiti al sostegno dei fili per il trasporto dell'energia elettrica ad alta tensione e causando danni.

Deduceva inoltre che nell'autunno del 1992 ella era stata costretta a rimuovere numerosi pali in cemento per rendere più praticabile il ter- reno di sua proprietà avvalendosi di ruspa ed escavatore e sostenendo una spesa di lire 800.000. Tanto premesso, l'attrice chiedeva che fosse dichiarata illegittima l'occupazione del terreno di sua proprietà da parte dell'Enel e che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni o, comunque, al pagamento di una giusta indennità. Si costituiva l'Enel Distribuzione, resistendo e proponendo in via riconvenzionale domanda per l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù goduta. 2. - Con sentenza depositata il 21 marzo 2011, il Tribunale di Co- senza rigettava le domande dell'attrice e, in accoglimento della ricon- venzionale, dichiarava l'intervenuto acquisto per usucapione della ser- vitù di elettrodotto sui fondi oggetto di causa in favore dell'Enel.

Il primo giudice rilevava, in particolare, che la collocazione dell'elet- trodotto sul fondo oggetto di causa risultava parzialmente conseguente ad accordo tra le parti e per il resto al conforme, continuativo ed indi- sturbato contegno dell'ente convenuto. Il Tribunale osservava ancora che nessun ulteriore pregiudizio era stato adeguatamente provato da parte attrice quale conseguenza della sostituzione della originaria palificazione, considerato che la prova per testi assunta a seguito di rimessione della causa sul ruolo non aveva specificamente riscontrato la necessità della eliminazione di pali ab- bandonati sul terreno (rispetto all'utilizzo del fondo asservito) e del conseguente esborso, né, in ogni caso, la concreta effettuazione del medesimo. 3. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 giugno 2016, la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto il gravame della signora Intrieri e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, ha così provveduto: ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dall'Enel; ha ordinato all'Enel di rimuovere i pali indicati nell'atto di citazione, con esclusione di quelli oggetto del con- tratto di servitù intercorso tra la Intrieri e l'Enel in data 10 dicembre 1995; ha condannato l'Enel al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore della Intrieri, della somma di euro 800, oltre accessori; ha condannato l'Enel alla refusione delle spese processuali del doppio grado.

A tale esito la Corte distrettuale è pervenuta rilevando: che è da escludere l'invocata usucapione, posto che: i testi De- metrio Foti e Luigi Iaquinta hanno semplicemente riferito che, nel 1972, per l'apposizione di n. 7 pali è stata corrisposta una somma di denaro; tanto implica il riconoscimento da parte dell'Enel della ritenuta titolarità del bene in capo alla Intrieri e della insussi- stenza del relativo diritto di servitù in forza di intervenuta usu- capione; che esclusa l'usucapione e in assenza di altro titolo, risultante da atto scritto, legittimante l'occupazione, deve ritenersi illecita l'oc- cupazione della porzione di terreno su cui insistono i pali, ad ec- cezione di quelli che costituiscono oggetto della scrittura privata del 10 dicembre 1995; che dall'escussione del teste Maria Docimo risulta provata l'esi- stenza della palificazione e la rimozione della stessa, nonché l'at- - 3 - tività svolta dagli operai incaricati dalla Intrieri e l'accordo rela- tivo al prezzo da corrispondere, quanto meno nella misura di euro 800. 4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ca- tanzaro E-Distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione s.p.a.) ha propo- sto ricorso, con atto notificato il 2-9 gennaio 2017, sulla base di tre motivi.

Emma Intrieri ha resistito con controricorso. 5. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. - In prossimità della camera di consiglio la società ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inam- missibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della controricorrente sul rilievo che esso sarebbe stato notificato tardivamente, il 9 gennaio 2017, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della impugnata sentenza della Corte d'appello, depositata in cancelleria il 7 giugno 2016.

L'eccezione è infondata, sotto un duplice e concorrente profilo. L'eccezione considera, erroneamente, la data (9 gennaio 2017) in cui la destinataria ha ricevuto la notifica del ricorso per cassazione, anziché la data (2 gennaio 2017) in cui il ricorso per cassazione è stato spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale, effettuata dall'avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994. A tale riguardo, va ribadito che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art. 149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge n. 53 del 1994.

Ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva uni- camente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge n. 890 del 1982 (Cass., Sez. III, 3 luglio 2014, n. 15234). L'eccezione muove inoltre dal presupposto interpretativo, inesatto, secondo cui il termine lungo per impugnare sarebbe, nella specie, di sei mesi. Invece, il termine lungo, operante ratione temporis, era di un anno, poiché il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Cosenza è stato introdotto nel 2003.

Trova allora applicazione il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. II, 4 maggio 2012, n. 6784; Cass., Sez. VI-3, 8 luglio 2015, n. 14267), secondo cui in materia di termine lungo di impugnazione, l'art. 327 cod. proc. civ., come novel- lato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del ter- mine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della me- desima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia ante- riore a quella data. 2. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.1058 e 1061 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) ci si duole che sia stato escluso l'acquisto per usucapione del diritto di servitù in ordine ai sette pali installati dal 27 aprile 1972.

La società ricorrente censura che la da- zione della somma di danaro sia stata ritenuta incompatibile con l'ac- quisto della servitù. Ad avviso della ricorrente, la Corte d'appello avrebbe erroneamente privilegiato il profilo formale del percorso di per- fezionamento dell'usucapione, contaminando l'aspetto formale con quello fattuale e possessorio, e totalmente disattendendo quest'ultimo in nome della assertivamente inesistente (ed invece solo di inattuato reperimento) documentazione. Secondo la ricorrente, l'apposizione dei sostegni qualificherebbe come apparente la servitù di elettrodotto; e - 5 - agli atti vi sarebbe la dimostrazione dell'esercizio ininterrotto e non clandestino, a partire dal 1972, dell'esercizio della servitù. 2.1. - La censura è fondata.

La Corte di Catanzaro, dopo aver premesso che la servitù si costi- tuisce per contratto, per testamento o per usucapione (se volontaria) oppure a seguito di una sentenza o di un provvedimento da parte dell'autorità amministrativa (se coattiva), ha escluso l'acquisto della servitù per usucapione, sul rilievo che i testi hanno semplicemente ri- ferito che nel 1972 per l'apposizione di sette pali è stata corrisposta una somma di denaro. Tanto premesso, sussiste la denunciata violazione e falsa applica- zione di norme di diritto. Il primo giudice ha accolto la domanda riconvenzionale di acquisto a titolo originario della servitù di elettrodotto sulla base della avvenuta collocazione dei pali nel 1972, della permanenza dell'opera e dell'iner- zia del proprietario del fondo servente fino alla scadenza del termine per l'usucapione.

La Corte d'appello, invece, ha escluso l'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto sul rilievo "che, nel 1972, per l'apposizione di n. 7 pali è stata corrisposta una somma di denaro" e che tanto "im- plica il riconoscimento da parte dell'Enel s.p.a. della ritenuta titolarità del bene in capo a Intrieri Emma e dell'insussistenza del relativo diritto di servitù in forza di intervenuta usucapione (in ordine ai sette pali)". Così decidendo, tuttavia, la sentenza impugnata per un verso ha trascurato di considerare l'aspetto fattuale e possessorio derivante dalla installazione a partire dal 1972, e dal mantenimento per il periodo successivo, dei pali di sostegno dell'energia elettrica.

Per l'altro verso, non ha spiegato perché la corresponsione di una somma di denaro, nel 1972, dall'Enel alla titolare del diritto di proprietà sul bene, sia incom- patibile con l'acquisto, a partire da quella stessa data, di un possesso ad immagine del diritto di servitù, utile ad usucapionem. - 6 - 3. - Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applica- zione dell'art. 116 cod. proc. civ. Stante la mancanza di prova sulla dazione, da parte della Intrieri, del prezzo di lire 800.000 per la sosti- tuzione della originaria palificazione, avrebbe errato la Corte d'appello a ritenere dimostrato il pregiudizio asseritamente subito dalla proprie- taria del fondo. 3.1. - La censura è infondata.

La Corte d'appello ha ritenuto, in base alla deposizione della teste Maria Docimo, raggiunta la prova dell'esistenza della palificazione e della rimozione della stessa, nonché dell'attività svolta dagli operai in- caricati dalla Intrieri e dell'accordo relativo al prezzo da corrispondere. Valutando la deposizione testimoniale, la Corte di Catanzaro è giunta a ritenere provato che la Intrieri abbia subito danni pari alla spesa occor- rente per rimuovere i pali abbandonati sul terreno in conseguenza della sostituzione della originaria palificazione.

E' affidata ad una congrua motivazione la valutazione, operata dalla sentenza impugnata, che per la rimozione dei pali abbandonati sul ter- reno in conseguenza della sostituzione della originaria palificazione la Intrieri abbia dovuto affrontare una spesa. Il motivo si risolve in una, non consentita, censura della valuta- zione, non implausibilmente operata dal giudice di merito, della prova testimoniale. 4. - Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 213 del 1998 e 4 e ss. del regolamento CE 17 giugno 1997, n. 1103.

Posto che la deposizione della teste Docimo si riferisce ad un accordo relativo al prezzo da cor- rispondere di lire 800.000 per l'attività svolta dagli operai incaricati dalla Intrieri, avrebbe errato la Corte d'appello a convertire tout court l'importo di lire 800.000 in euro 800, pretermettendo il dato normativo, che avrebbe dovuto condurre la Corte di Catanzaro a quantificare l'im- porto asseritamente dovuto da Enel in quello di euro 413,17 (quoziente del dividendo 800.000 e del divisore 1.936,27, corrispondente al tasso ufficiale di conversione lira/euro). 4.1. - Il motivo è inammissibile, perché ciò di cui si duole la ricor- rente è un errore di fatto, sicché il rimedio esperibile era la revocazione, non il ricorso per cassazione.

Invero, si legge nella sentenza impugnata che dall'escussione della teste risulta provato, oltre all'esistenza della palificazione e alla rimo- zione della stessa attraverso l'attività svolta dagli operai incaricati dalla Intrieri, "l'accordo relativo al prezzo da corrispondere, quanto meno nella misura di euro 800,00". Nel capoverso precedente la sentenza riporta, tra virgolette, l'esatto tenore della deposizione della teste Docimo, la quale, escussa sulla circostanza risalente all'autunno del 1992, ha dichiarato che c'era stata "una discussione tra la Intrieri ed il proprietario dei mezzi mec- canici con cui erano stati eseguiti i lavori perché questo signore chie- deva un milione di lire e la signora Intrieri affermava che voleva dargli lire 800.000 perché questo era l'accordo".

Risulta per tabulas che la Corte d'appello ha letto 800 euro là dove la teste, riferendo dell'accordo relativo al corrispettivo da corrispondere nella vicenda risalente al 1992, si era invece espressa in termini di lire 800.000. L'errore di fatto configurabile era rimediabile con la revocazione. Va data continuità al principio secondo cui in tema di impugnazioni civili, l'errore nella percezione del significato letterale e logico di una deposizione testimoniale dà luogo ad un errore di fatto che, a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., consente solo l'impugnazione per re- vocazione (Cass., Sez.

III, 25 giugno 2003, n. 10127). 5. - Il ricorso è accolto relativamente al primo motivo, mentre è rigettato o dichiarato inammissibile nel resto. La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta. La causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, che la deciderà in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cas- sazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le sp