Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40833/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against indemnity order due to failure to formally repropose security claim in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40833/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against a first-instance judgment that ordered heirs to indemnify defendants for payments made to the plaintiff. The defendants argued the lower court erred by condemning them without considering their lack of formal security requests in the second instance. The court ruled that because the main claim was rejected, the security claim was absorbed and required specific reproposition under Article 346 of the Civil Procedure Code, which the defendants failed to do.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 346 c.p.c.; When a main claim is rejected and a conditional security claim remains unaddressed, the appellant must specifically repropose the security claim rather than relying on absorption, as failure to do so constitutes a procedural defect warranting cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 346 Civil Procedure Code Security Claim Reproposition Absorbed Claims in Appeal Procedural Nullity Indemnity Order Cassation responsabilità degli eredi indennizzo pecuniario privilegio di responsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza ovvero la nullità del procedimento per violazione ovvero per la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 346 c.p.c.
343 c.p.c.), sono, peraltro, tenute a riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass.
art. 112 c.p
Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza ovvero la nullità del procedimento per violazione ovvero per la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.
art. 346 c.p
343 c.p.c.), sono, peraltro, tenute a riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass.
art. 343 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17749 del 2017
346 c.p.c., tanto la domanda (Cass. n. 17749 del 2017; Cass.
Cass. n. 13768 del 2018
17749 del 2017; Cass. n. 13768 del 2018), quanto i mezzi di prova non ammessi dal primo giudice (Cass.
Cass. n. 5812 Ric. 2017 n. 4292
13768 del 2018), quanto i mezzi di prova non ammessi dal primo giudice (Cass. n. 5812 Ric. 2017 n. 4292 - Sez.
Cass. n. 25840 del 2020
Peraltro, pur se libera da forme, la riproposizione dev'essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. n. 25840 del 2020).
Cass. SU n. 7700 del 2016
Cass. SU n. 7700 del 2016; Cass.
Cass. n. 832 del 2017
7700 del 2016; Cass. n. 832 del 2017; Cass.
Cass. n. 121 del 2020
832 del 2017; Cass. n. 121 del 2020).
Cass. SU n. 7940 del 2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 4292-2017 proposto da: GAGLIARDI MICHELE RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIOVANNI LIMINA per procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro LECCI GIUSEPPE; - intimato - nonché PORCO GIUSEPPE FRANCESCO e FEDERICO CRISTINA; - intimati - 9-( 3 avverso la sentenza n. /2016 del TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, depositata il 17/11/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 29/9/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza appellata, ha, per un verso, accolto la domanda che Giuseppe Lecci aveva proposto nei confronti di Giuseppe Francesco Porco e di Cristina Federico, condannando i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di C. 2.468,67, oltre interessi, e, per altro verso, condannato Pasqualina Apa e Michele Raffaele Gagliardi, quale erede di Giovanni Gagliardi, chiamati in causa dai convenuti, a tenerli indenni da quanto pagato all'attore.

2. Michele Raffaele Gagliardi, con ricorso notificato il 7 e 1'8/2/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza del tribunale, dichiaratamente non notificata.

3. Giuseppe Lecci, al pari di Giuseppe Francesco Porco e Cristina Federico, sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza ovvero la nullità del procedimento per violazione ovvero per la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale l'ha condannato a tenere indenni i convenuti di quanto, in conseguenza della stessa sentenza, gli stessi erano tenuti a versare all'attore, omettendo, tuttavia, di considerare che i convenuti, in qualità di appellati, non avevano, in realtà, formalmente proposto, per il caso dell'accoglimento dell'appello, alcuna domanda di garanzia nei suoi confronti. 5.2.

Il motivo è fondato. L'appellante, il quale impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda, avendola ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto dell'art. 346 c.p.c., tanto la domanda (Cass. n. 17749 del 2017; Cass. n. 13768 del 2018), quanto i mezzi di prova non ammessi dal primo giudice (Cass. n. 5812 Ric. 2017 n. 4292 - Sez. 2 - CC del 29 settembre 2021 del 2016).

Peraltro, pur se libera da forme, la riproposizione dev'essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. n. 25840 del 2020). 5.3. Tale conclusione vale anche per la domanda di garanzia: in caso di rigetto della domanda principale e di conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente (ma anche necessaria) la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art.346 c.p.c. (cfr.

Cass. SU n. 7700 del 2016; Cass. n. 832 del 2017; Cass. n. 121 del 2020). 5.4. Le parti del processo di impugnazione, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), sono, peraltro, tenute a riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass.

SU n. 7940 del 2019). 5.5. Nel caso in esame, gli atti del giudizio, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostrano che, in effetti, gli originari convenuti Giuseppe Francesco Porco e Cristina Federico, nella comparsa di costituzione depositata il 23/4/2008 nel giudizio d'appello introdotto dall'attore Giuseppe Lecci, non hanno in alcun modo riproposto la domanda di garanzia (sulla quale il giudice di pace, rigettando la domanda dell'attore, non si era pronunciato in Ric. 2017 n. 4292 - Sez. 2 - CC del 29 settembre 2021 quanto evidentemente assorbita dal rigetto della domanda principale) che gli stessi avevano esperito in primo grado nei confronti dei chiamati in causa Michele Raffaele Gagliardi e Pasqualina Apa, essendosi, piuttosto, limitati a chiedere l'autorizzazione "alla chiamata in causa del terzo" (p.

3) e, nelle conclusioni, il rigetto della domanda proposta dall'attore (p. 4). 5.6. Il tribunale, quindi, lì dove ha accolto la domanda proposta dall'attore Giuseppe Lecci nei confronti dei convenuti Giuseppe Francesco Porco e Cristina Federico ed ha, quindi, ritenuto che i terzi chiamati in causa Michele Raffaele Gagliardi e Pasqualina Apa dovessero essere, a loro volta, condannati a tenere indenni i convenuti da quanto gli stessi abbiano pagato all'attore, non ha, evidentemente, tenuto conto del fatto che la domanda di garanzia, rimasta assorbita in primo grado per il rigetto della domanda principale, non era stata ritualmente riproposta dai convenuti stessi, quali appellati, nel giudizio d'appello. 5.7. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, nei limiti della statuizione di condanna pronunciata nei confronti di Michele Raffaele Gagliardi, per l'effetto, cassata senza rinvio.

6. Le spese di lite seguono la soccombenze la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nei limiti della statuizione di condanna pronunciata nei confronti di Michele Raffaele Gagliardi; condanna Giuseppe Francesco Porco e Cristina Federico, in solido, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in C. 1.700,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; Ric. 2017 n. 4292 - Sez. 2 - CC del 29 settembre 2021 Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2021. Il P "ci