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Ordinanza — n. 40831/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against extinction order in monocratic proceedings without merit claims, remitting case for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40831/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appellant's appeal against a district court's dismissal of the appeal, ruling that extinction orders in monocratic proceedings are appealable without requiring merit-based grievances. The appellant argued that the lower court incorrectly dismissed the appeal solely on procedural grounds while ignoring the right to request a retrial under Article 308 of the Civil Procedure Code. The Court held that when an extinction order is issued without prior conclusion formulation, it functions as a final judgment allowing retrial, thus validating the appeal's admissibility despite the lack of specific merit arguments.

Regesto Legislator

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Art. 308, comma 2, c.p.c.; Art. 354, comma 2, c.p.c.: In monocratic proceedings where extinction is pronounced without prior conclusion formulation, the order is appealable without merit claims, and the appellate court must remit the case for retrial to ensure defensive rights.

Parole chiave

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monocratic proceedings extinction of judgment appeal admissibility retrial remission procedural defect civil procedure code defensive rights censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 308, comma 2, c.p.c.
354, comma 2, c.p.c., ravvisandosi l'ipotesi menzionata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., garantendo l'esercizio di facoltà difensive che in precedenza le parti non avevano avuto modo di esercitare.
Art. 354, comma 2, c.p.c.
Anche in tal caso il giudice di secondo grado, ove riformi la decisione, può disporre la rimessione della causa in primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c., ravvisandosi l'ipotesi menzionata dall'art.
Art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
354 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
354 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
art. 306 c.p
Ha poi osservato che al ricorrente era pervenuta la comunicazione dell'ordinanza di rinvio ex art. 306 c.p.c., sia pure con l'errata Rk.9 indicazione dell'ufficio giudizio dinanzi al quale doveva svolgersi il processo, e che ogni precedente irregolarità doveva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo.
art. 354 c.p
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 354 c.p.c., ai sensi dell'art.
art. 308 c.p
354, comma 2, c.p.c., ravvisandosi l'ipotesi menzionata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., garantendo l'esercizio di facoltà difensive che in precedenza le parti non avevano avuto modo di esercitare.
art. 645 c.p
Il tribunale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
articolo 308 c.p
354, comma 2, c.p.c., ravvisandosi l'ipotesi menzionata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., garantendo l'esercizio di facoltà difensive che in precedenza le parti non avevano avuto modo di esercitare.
art. 189 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 2880/2015
Cass. 11722/2011
Cass. 14343/2008
Cass.11722/2011; Cass. 14343/2008; Cass.
Cass. 5976/1987
14343/2008; Cass. 5976/1987).
Cass. 23997/2019
Cass. 7633/2012
(Cass.23997/2019; Cass. 7633/2012; Cass.
Cass. 22917/2010
7633/2012; Cass. 22917/2010; Cass.4470/1995).
Cass. 4470/1995
Cass. 31024/2019
Cass. 11675/2020
Cass. s.u. 2155/2021
11675/2020; Cass. s.u. 2155/2021).Segue accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, dovendo il giudice del rinvio riesaminare i motivi di gravame, attenendosi ai principi di diritto enunciati con la presente decisione.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4180/2017 R.G. proposto da DI GERONIMO GERARDO, rappresentato e difeso dall'avv. C , Ut, Lodovico Di Brita, con domicilio eletto in Roma, Via dei Gracchi n. 209, presso l'avv. Dario De Blasiis. - RICORRENTE- contro MAGLIONE LUIGI. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3003/2016, depositata in data 25.7.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23.9.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 3003/2016, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Gerardo Di Geromino avverso la decisione con cui il Tribunale di Avellino aveva pronunciato l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, inizialmente instaurato dal ricorrente dinanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi.

L 1:)St L'appellante aveva sostenuto che - dopo lo svolgimento dell'udienza 24.6.2013 - non gli era stato comunicato il provvedimento con cui era stata fissata l'udienza di prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino, al quale era stata devoluta la causa dopo la soppressione del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. Il Giudice distrettuale ha ritenuto inammissibile l'impugnazione, poiché l'appellante si era limitato a denunciare una violazione processuale senza sollevare anche censure di merito, precisando che la mancata comunicazione del rinvio dell'udienza non è causa di rimessione della causa in primo grado.

Ha poi osservato che al ricorrente era pervenuta la comunicazione dell'ordinanza di rinvio ex art. 306 c.p.c., sia pure con l'errata Rk.9 indicazione dell'ufficio giudizio dinanzi al quale doveva svolgersi il processo, e che ogni precedente irregolarità doveva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo. La cassazione della sentenza è chiesta da Gerardo Di Geromino con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. Luigi Maglione non ha svolto difese.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 354 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che il provvedimento di estinzione in un giudizio a decisione monocratica ha valore di sentenza impugnabile con l'appello e che, in tal caso, l'interessato può richiedere la rimessione in primo grado, verificandosi l'ipotesi disciplinata dall'art. 308 c.p.c., non occorrendo che l'impugnazione contenga anche censure di merito. Il secondo motivo deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver il giudice distrettuale dichiarato l'inammissibilità dell'appello con motivazioni gravemente carenti e per aver omesso di tener conto dei molteplici precedenti favorevoli alle tesi del ricorrente in merito alle conseguenze dell'errata pronuncia di estinzione del giudizio, avendo inoltre contraddittoriamente esaminato anche il merito del gravame, dopo aver ritenuto inammissibile l'impugnazione per motivi di rito.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento della seconda censura. Il tribunale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. per mancata comparizione delle parti all'udienza successiva al 24.6.2013. La causa era stata rinviata a causa della soppressione del tribunale di S. Angelo dei Lombardi ed era trasmigrata al tribunale di Avellino per l'ulteriore prosieguo. L'estinzione è stata pronunciata ordinanza senza che le parti avessero precisato le definitive conclusioni. Deve considerarsi che, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice nel caso di riforma della sentenza che abbia pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308 c.p.c., ossia in caso di riforma della pronuncia adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento assunto dal giudice monocratico in una causa a decisione collegiale.

In tal caso la rimessione diviene doverosa allo scopo di non pregiudicare i diritti di difesa e per assicurare il rispetto della garanzia del doppio grado di giurisdizione. Nei giudizi a decisione collegiale, la rimessione in primo grado può tuttavia esser disposta solo nel caso in cui il giudice di appello riformi la sentenza di estinzione adottata a seguito di reclamo al collegio ai sensi dell'art. 308 c.p.c., non anche ove detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., non trovando applicazione - in tal caso - l'art. 354, comma secondo, c.p.c. (Cass. 2880/2015;

Cass.11722/2011; Cass. 14343/2008; Cass. 5976/1987). Parimenti, nei giudizi a decisione monocratica (quale quello di cui si discute), qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato l'estinzione senza il previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il provvedimento, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo con l'appello. Anche in tal caso il giudice di secondo grado, ove riformi la decisione, può disporre la rimessione della causa in primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c., ravvisandosi l'ipotesi menzionata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., garantendo l'esercizio di facoltà difensive che in precedenza le parti non avevano avuto modo di esercitare.

Diversamente, se l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove riformi la pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, non trovando applicazione l'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. (Cass.23997/2019; Cass. 7633/2012; Cass. 22917/2010; Cass.4470/1995). Nel caso in esame, avendo il tribunale dichiarato l'estinzione con ordinanza a seguito di mancata comparizione delle parti, senza che fossero state formulate le conclusioni definitive, la Corte distrettuale, riformando la decisione, doveva disporre la rimessione della causa in primo grado.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non occorreva che l'appellante formulasse anche censure di merito. Avendo la Corte di merito pronunciato - sia in motivazione che in dispositivo - l'inammissibilità dell'impugnazione per ragioni di rito, le ulteriori statuizioni concernenti l'effettiva sussistenza della violazione processuale denunciata devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non aveva neppure l'onere o l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, costituendo quest'ultima la vera ragione della decisione (Cass. 31024/2019;

Cass. 11675/2020; Cass. s.u. 2155/2021).Segue accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, dovendo il giudice del rinvio riesaminare i motivi di gravame, attenendosi ai principi di diritto enunciati con la presente decisione. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma,