Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40826/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on property boundary dispute, citing inadmissibility of evidence evaluation complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40826/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Maria Bragagnolo's cassation appeal against a lower court ruling on property boundaries and adverse possession. The appellant argued that the trial court erred in evaluating witness testimony and expert conclusions regarding long-term cultivation of disputed land parcels. The court held that complaints alleging improper exercise of judicial discretion in assessing evidence are inadmissible under Article 360(1)(5) of the Civil Procedure Code unless they demonstrate a violation of legal proof rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: Complaints alleging the trial court erred in its prudent assessment of evidence are inadmissible in cassation unless they demonstrate a violation of specific legal rules on proof evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of cassation complaints prudent assessment of evidence adverse possession requirements property boundary disputes judicial discretion review Civil Procedure Code witness testimony evaluation possessore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
proc.civ., bensì l'esito del concreto esercizio del prudente apprezzamento dei fatti effettuato dalla corte territoriale,rma la critica esula dai limiti di cui all'art. 360, comma 1, n.5, cod.
Art. 116 cod. proc. civ.
112 dell'art. 116 cod. proc. civ., per non avere la corte d'appello pronunciato sulla domanda di usucapione della servitù di passaggio a piedi sul mappale 204 omettendo altresì di Ric.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
civ.per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione per compiuto possesso ventennale del terreno insistente sul nnappale 204 nonché violazione dell'art. 132 cod.
art. 116 cod. proc. civ
112 dell'art. 116 cod. proc. civ., per non avere la corte d'appello pronunciato sulla domanda di usucapione della servitù di passaggio a piedi sul mappale 204 omettendo altresì di Ric.
art. 112 cod. proc.civ
art. 132 cod. proc. civ
civ.per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione per compiuto possesso ventennale del terreno insistente sul nnappale 204 nonché violazione dell'art. 132 cod.
articolo 116 cod. proc.civ
civ., per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione relativamente a detta domanda di usucapione sul terreno identificato col mappale 204 nonché, violazione dell'articolo 116 cod. proc.civ., per omessa valutazione delle risultanze peritali; -con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art.
art. 1141 cod. civ
civ., per omessa valutazione di risultanze peritali dalle quali risulta la presenza da lungo tempo sul mappale 709 del barco, del pollaio della coltivazione; -con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme sul possesso e sulla tolleranza con riguardo all'art. 1141 cod. civ.
art. 1144 cod. civ
25-06-2021 -4- che esercita il potere di fatto ed all'art. 1144 cod. civ.
art. 116 c.p
in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie ed alla ctu e possono essere perciò esaminati congiuntamente; -si tratta di censure inammissibili perchè, come chiarito dalla Corte "in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. 20867/2020
Cass. 16016/2021
Un.20867/2020; Cass. 16016/2021); Ric.
Sez. Un.20867/2020
Sez. Un.20867/2020; Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28640-2016 proposto da: BRAGAGNOLO MARIA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo Corridoni 23, presso lo studio dell'avvocato Ermanno Prastaro, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pasquale Contaldi; - ricorrente - contro COMARIN LUIGI, COMARIN ADRIAN, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Ferrari 35, presso lo studio dell'avvocato Massimo Filippo Marzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Massarotto; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2228/2016 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 05/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dalla Consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che: -la signora Maria Bragagnolo impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso-sezione distaccata di Castelfranco Veneto di accoglimento della domanda di accertamento del confine tra la proprietà di Adriano e Luigi Comarin e quella del convenuto Ferdinando Comarin nonchè dell'inesistenza di diritti reali a favore di quest'ultimo, di cui ella è erede, accogliendo al contempo la domanda riconvenzionale di usucapione della superficie di tre mq identyificata al Catasto Urbano come Foglio 2 mappale 178 sub 3; -l'appello della Bragagnolo era fondato su un unico motivo, incentrato sulla censura della sentenza di primo grado con riferimento alla valutazione delle prove testimoniali e delle conclusioni del CTU; -in particolare, sosteneva l'appellante che le prove testimoniali avrebbero consentito di pervenire al riconoscimento della usucapione a favore di Ferdinando Cornarin in relazione ai contestati mappali n.204 e 709 del foglio 33 del Catasto Terreni: si tratta, cioè, di mappali formalmente intestati ai fratelli Adriano e Luigi Comarin ma dei quali Ferdinando Comarin e la moglie Maria Bragagnolo hanno dichiarato di averli usucapiti per avere compiuto atti di coltivazione per un periodo ultraventennale e avervi, altresì, costruito ricoveri per attrezzi; -tuttavia i medesimi beni erano stati oggetto di azione possessoria promossa da Luigi ed Adriano Comarin contro Ferdinando Comarin ed essa era stata riconosciuta dal Ric. 2016 n. 28640 sez. 52 - ud. 25-06-2021 -2- Tribunale di Treviso sia in fase interinale che di merito con sentenza non impugnata; -tanto premesso, la corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado argomentando che da parte di Ferdinando Comarin non era stato provato il necessario possesso per un termine ventennale: ad avviso della corte territoiale non è decisiva, a tal fine, la aerofoírammWdei luoghi contesi e dalla quale risultano interventi del Comarin sul mappale n. 709 a partire dal 1981 dal momento che nella sentenza relativa alla tutela possessoria ottenuta da Adriano e Luigi nei confronti di Ferdinando Comarin si accerta quale data di inizio di atti di possesso da parte dei ricorrenti in possessorio l'anno 2000 e quindi prima JJ dell'acquisto del mappale effettuato dagli stessi nel 2006, con la conseguenza che dal 1981 al 2000 non poteva ritenersi maturato il termine ventennale per l'usucapione a favore di Ferdinando Comarin ; -con riguardo poi alle prove testimoniali la corte d'appello ha ritenuto non raggiunta la prova di un atto di interversione del possesso da parte di Ferdinando Comarin prima del 1988, anno in cui la proprietaria Maria Tognoli lasciò gli immobili per essere ricoverata in casa di riposo,« facendo venir meno il consenso a titolo di cortesia sino ad allora manifestato verso l'attività di coltivazione da parte di Ferdinando Comarin; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Maria Bragagnolo con ricorso articolato in otto motivi cui resistono con controricorso Adriano e Luigi Comarin; considerato che: -con il primo motivo si censura la violazione dell'art. 112 dell'art. 116 cod. proc. civ., per non avere la corte d'appello pronunciato sulla domanda di usucapione della servitù di passaggio a piedi sul mappale 204 omettendo altresì di Ric. 2016 n. 28640 sez. 52 - ud. 25-06-2021 -3- valutare le risultanze peritali in relazione all'accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio a piedi; -con il secondo motivo si denuncia la sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc.civ., per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione per compiuto possesso ventennale della proprietà del barco o cassonetto che insiste sul mappale 709 con violazione altresì dell'art. 116 cod. proc. civ. per omessa valutazione delle risultanze peritali sul punto; -con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., per avere la corte d'appello omesso di valutare le risultanze della CTU lì dove riconoscono che Ferdinando Comarin era in possesso delle chiavi dell'immobile di proprietà di Adriano e Luigi Comarin e, dunque, nel possesso dell'immobile, circostanza che ad avviso della ricorrente costituiva fatto decisivo di cui era stata omessa la valutazione; -con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione per compiuto possesso ventennale del terreno insistente sul nnappale 204 nonché violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione relativamente a detta domanda di usucapione sul terreno identificato col mappale 204 nonché, violazione dell'articolo 116 cod. proc.civ., per omessa valutazione delle risultanze peritali; -con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., per omessa valutazione di risultanze peritali dalle quali risulta la presenza da lungo tempo sul mappale 709 del barco, del pollaio della coltivazione; -con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme sul possesso e sulla tolleranza con riguardo all'art. 1141 cod. civ. che presume il possesso in colui Ric. 2016 n. 28640 sez. 52 - ud. 25-06-2021 -4- che esercita il potere di fatto ed all'art. 1144 cod. civ. in tema gli atti di intolleranza, atteso il lungo periodo in cui si è manifestata l'ingerenza di Ferdinando Comarin senza opposizione dell'avente diritto; -con il settimo motivo si deduce la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. per e l'omessa ed erronea valutazione/interpretazione delle dichiarazioni testimoniali in ordine al possesso ultraventennale; -con l'ottavo motivo si denuncia la violazione dell'art. 116 cod. proc.civ., per non avere il giudice del merito riconosciuto alle prove documentali la posizione di preminenza gerarchica rispetto alle altre prove semplici tra cui rientrano le prove testimonig assume al riguardo la ricorrente che le intimazioni e le diffide dapprima stragiudiziali e poi giudiziali manifestate da Adriano e Luigi Comarin per il recupero del possesso dei luoghi in questione costituiscono elementi di prova privilegiata del possesso dell'immobile di causa di Ferdinando Comarin; -così enunciate i motivi del ricorso, osserva il Collegio che il primo, il terzo ed il quarto, riguardando tutti l'accertamento svolto dalla corte territoriale sul nnappale 204 e possono essere esaminati congiuntamente; -le censure in esame sono infondate perchè la corte territoriale ha accertato che il passaggio sul nnappale 204 effettuato da Ferdinando Comarin sin dal 1980 è avvenuto tramite le chiavi consegnategli per cortesia e consenso dalla sig.ra Maria Tognon, madre dei fratelli Adriano e Luigi Comarin, la quale 1 ha abitato i luoghi contesi sino al 1988; con riguardo al periodo successivo, dopo che ella veniva ricoverata in una casa di riposo, non risultava essersi verificata, ad avviso della corte d'appello, alcuna modifica del titolo del Ric. 2016 n. 28640 sez. 52 - ud. 25-06-2021 -5- passaggio, non essendo stato accertato alcun atto di interversione del possesso (cfr. pag. 7 della sentenza); -la questione quindi risulta esaminata dalla corte territoriale sicchè deve ritenersi rigettata; - il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità non avendo la ricorrente indicato dove fra le conclusioni di merito formulate nell'impugnazione della sentenza di prime cure, e trascritte nel ricorso (cfr. pag. 7 e 8), fosse esplicitamente articolata detta domanda; -il quinto, il settimo e l'ottavo motivo attengono tutti alla denuncia della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie ed alla ctu e possono essere perciò esaminati congiuntamente; -si tratta di censure inammissibili perchè, come chiarito dalla Corte "in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.

è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (cfr.

Cass. Sez. Un.20867/2020; Cass. 16016/2021); Ric. 2016 n. 28640 sez. 52 - ud. 25-06-2021 -6- -nel caso di specie le doglianze censurano, in realtà, non l'errata applicazione del principio sancito nell'invocato art. 116 cod. proc.civ., bensì l'esito del concreto esercizio del prudente apprezzamento dei fatti effettuato dalla corte territoriale,rma la critica esula dai limiti di cui all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.; -il Collegio dà altresì atto della finale contestazione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni contenuta a pag. 36 del ricorso: riguardo ad essa viene, però, formulata una censura generica e, pertanto, essa va dichiarata inammissibile; -l'esito sfavorevole di tutti i motivi comporta che il ricorso è rigettato e, in applicazione della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 2300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2016 n. 28640 sez. 52 - ud. 25-06-2021 -7- Così deciso a Roma, nella camera di consiglio de