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Decreto — n. 40823/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 40823/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 40823/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ETO sul ricorso proposto da: AMIK ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA, 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANTARONI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO ADRIANO BARBERI, FRANCESCO BELLINI CAVALLETTI; - ricorrente - contro FALLIMENTO ICIESSE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA D'ARA COELI 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BANTI che lo rappresenta e difende; - con troricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.4649/2019 pubblicata in data 21 novembre 2019;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 40823/2021 — snciv · Corte di Cassazione: ETO sul ricorso proposto da: AMIK ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA, 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANTARONI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO ADRIANO BARBERI, FRANCESCO BELLINI CAVALLETTI; - ricorrente - contro FALLIMENTO ICIESSE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA D'ARA COELI 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BANTI che lo rappresenta e difende; - con troricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.4649/2019 pubblicata in data 21 novembre 2019;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato compensazione nel fallimento deduzione delle spese professionali prestazioni compensative indennità del difensore d'ufficio desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

ETO sul ricorso proposto da: AMIK ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA, 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANTARONI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO ADRIANO BARBERI, FRANCESCO BELLINI CAVALLETTI; - ricorrente - contro FALLIMENTO ICIESSE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA D'ARA COELI 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BANTI che lo rappresenta e difende; - con troricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.4649/2019 pubblicata in data 21 novembre 2019;

Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da AMIK ITALIA SPA, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. 135/2021 RG 5254-2020 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il dicembre 2021. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola n