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Decreto — n. 40822/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 40822/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 40822/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ETO sul ricorso proposto da: VALERI CARLO, VALERI RAFFAELE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO ALABISO; - ricorrenti - contro VALERI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VETRALLA, STRADA DEL GIARDINO, 36, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PIERMARTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA MANGANO; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.6324/2017 pubblicata in data 4 ottobre 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da VALERI CARLO, VALERI RAFFAELE, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 40822/2021 — snciv · Corte di Cassazione: proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Parole chiave

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revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale rinuncia d'eredità ritiro dell'atto procedurale diritto di ottenere una decisione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

ETO sul ricorso proposto da: VALERI CARLO, VALERI RAFFAELE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO ALABISO; - ricorrenti - contro VALERI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VETRALLA, STRADA DEL GIARDINO, 36, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PIERMARTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA MANGANO; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.6324/2017 pubblicata in data 4 ottobre 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da VALERI CARLO, VALERI RAFFAELE, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. 134/2021 RG 25289-2017 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2021. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola )11/(