Cassation appeal dismissed due to appellant's formal withdrawal of the lawsuit before final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Oreste Virlinzi, who had appealed a second-instance judgment confirming his co-ownership dispute against Riccardo Dagnino and Claudio Vitale, voluntarily renounced the proceedings on September 6, 2021. The court accepted this withdrawal and applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without ruling on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; The cassation procedure is extinguished by the appellant's formal renunciation of the appeal, resulting in the termination of the proceedings without a substantive decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 16623-2017 proposto da: VIRLINZI ORESTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CARBONE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro DAGNINO RICCARDO, VITALE CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAllINI 142, 2021 presso lo studio dell'avvocato VINCENZO ALBERTO 1987 PENNISI, rappresentati e difesi dall'avvocato DARIO SANFILIPPO; - controricorrenti - nonchè contro FERRANTE MARGHERITA ANNA, D'URSO CARMELO, CONSIGLIO ELISABETTA, DAVINO GIUSEPPE, MIRABELLA ROSARIA, VIRLINZI ENNIO, SCHILIRO' MICHELINA; - intimati - avverso la sentenza n. 170/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che Oreste Virlinzi ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Catania, accolto l'appello proposto da Riccardo Dagnino e Claudio Vitale, dichiarò gli appellanti proprietari pro quota di uno stacco di terreno e condannò il Virlinzi al rilascio del fondo; che con rituale atto del 6/9/2021 il ricorrente ha rinunziato al ricorso e la predetta rinunzia è stata accettata dalla controparte, la quale ha controfirmato l'atto; che a ciò consegue, a mente dell'art. 391, cod. proc. civ., l'estinzione del processo senza statuizione sulle spese;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia. Così deciso in Roma il 15 settembre 2021. 16