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Ordinanza — n. 40626/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's claim for fees by ruling prescription starts upon final judgment publication, not case initiation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40626/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court judgment that had dismissed a lawyer's fee claim based on the statute of limitations. The appellant argued the limitation period began in 1999, but the court held it commenced only upon the publication of the final appellate judgment in 2002. Consequently, the court ruled that the three-year deadline had not yet expired and ordered the case to be remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 2956 c.c.; Art. 2957 c.c.: The statute of limitations for a lawyer's fee claim runs from the moment the legal relationship with the client ends, which corresponds to the publication of the final judgment in multi-tier proceedings, not the filing of the initial lawsuit.

Parole chiave

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statute of limitations lawyer fees final judgment publication legal representation contract prescription period compenso per prestazioni indennità di patrocinio indennizzo pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 2956 c.c.
Si costituiva in giudizio Giacomo Mancini Junior, resistendo alla domanda attorea ed eccependo la prescrizione presuntiva del credito, in ragione dell'avvenuto decorso del termine triennale ex art. 2956 c.
Art. 2957 c.c.
La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio per il quale la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957 cod.
art. 2956 c.c
Avverso detta sentenza proponeva appello Giacomo Mancini junior, il quale denunciava l'errore in cJi sarebbe incorso il Tribunale per non aver ritenuto che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2956 c.c.
art. 69 c.p
1722, 2956 e 2957 c.c., nonché art. 69 c.p.p..
art. 2957, comma 2 c.c
La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio per il quale la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957 cod.
art. 24 Cost
art. 2957 cod. civ
La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio per il quale la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 15295 del 2014
Tale principio va qui ribadito anche dopo la pronuncia a Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 15295 del 2014).
Cass., sez. un., n. 18088 del 2013
15295 del 2014)» (Cass., sez. un., n. 18088 del 2013; conf.
Cass. n. 4595 del 2020
Cass. n. 27798 del 2018
(Cass. n. 27798 del 2018; con, Cass.
Cass. n. 10531 del 2013
27798 del 2018; con, Cass. n. 10531 del 2013;
Cass. n. 4548 del 2014
Cass. n. 13401 del 2015
civ., va individuata con riferimento all'espletamento bel contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura ad litem, che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte (Cass. n. 13401 del 2015).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA C _ sul ricorso 1614-2017 proposto da: GIACOMO MANCINI, junior, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE LEPORACE ed elettivamente domidiiato presso il suo studio in ROMA, VIA degli SCIPIONI 268/A - ricorrente contro GIOVANNA BUTTURINI, rappresentata e difesa dall'Avvocato RODOLFO FOLLIERO ed elettivemente domiciliat3 presso Io studio dell'Avv. Dora Vencia, in ROMA, VIA MACEDONIA 37 - contro ricorrente avverso la sentenza n. 1397/2015, della CORTE di APPELLO di CATANZARO pubblicata il 4.11.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 09/07/2021 dal Consigliere Dott.

UBALDO BELLINI FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, notificato in data 8/11.6.2005, l'avv. TOMMASO SORRENTINO, esponendo di avere difeso GIACOMO MANCINI senior nell'ambito di più procedimenti penali riguardanti diversi reati asseritamente commessi anche nell'esercizio delle funzioni di Sindaco di Cosenza, conveniva in giudizio il COMUNE di COSENZA e GIACOMO MANCINI junior, quest'ultimo nella qualità di erede dell'originario assistito, pe. - sentirli condannare in solido tra loro al pagamento dei compensi professionali maturati, per un importo complessivo di C 230.192,09.

Si costituiva in giudizio Giacomo Mancini Junior, resistendo alla domanda attorea ed eccependo la prescrizione presuntiva del credito, in ragione dell'avvenuto decorso del termine triennale ex art. 2956 c. c., dal novembre del 1999, data di pubblicazione della sentenza del GUP del Tribunale di Catanzaro dichiarativa del "non doversi procedere"; parte convenuta negava altresì di aver mai ricevuto missiva di messa in mora datata 31.10.2003. Si costituiva l'Amministrazione Comunale, negando la propria legittimazione passiva in ragione della mancata conclusione per iscritto di contratto d'opera professionale.

Con sentenza n. 2695/2009 del 2.12.2039, il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda nei confronti de l'Amministrazione Comunale in ragione della mancata conclusione tra l'ente e l'attore di un contratto scritto d'opera professionale; in accoglimento della domanda proposta contro Giacomo Mancini junior, lo condannava al pagamento della somma di C 230.192,09, oltre interessi e spese legali. Avverso detta sentenza proponeva appello Giacomo Mancini junior, il quale denunciava l'errore in cJi sarebbe incorso il Tribunale per non aver ritenuto che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2956 c.c. fosse rinvenibile nella data di emissione della sentenza del GUP del novembre 1999 e non già nel giorno di pubblicazione della definitiva decisione resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 12.7.2002.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto corto che nessuna attività professionale era stata svolta dall'avv. Sorrentino dopo il 1999, stante il decesso dell'assistito Giacomo Mancini senior, avvenuto in data 8.4.2002. L'appellante denunciava la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di ripartizione dell'onere probatorio, nonché l'omesso esame del disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della missiva di messa in mora. Infine, evidenziava l'erronea determinazione dell'ammontare indicato nella sentenza di condanna, in quanto il Tribunale non aveva considerato la sua qualità di mero coerede [unitamente alla zia Giuseppina Mancini, figlia del de cuius] con connessa responsabilità pro quota nella misura del 50%.

Si costituiva in giudizio GIOVANNA BLTTURINI, vedova dell'avv. Sorrentino, deceduto nelle more, invocando il rigetto del gravame; e si costituiva anche ELISA SORRENTINO, chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti in ragione della sua mancata qualità di erede del professionista, giusta formale rinuncia all'eredità paterna. Il Comune di Cosenza si costituiva ribadendo l'infondatezza della domanda nei suoi confronti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza n. 1397/2015, depositata h data 4.11.2015, il Giudice del gravame, in parziale accoglimente dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, condannava Giacomo Mancini junior al pagamento in favore di Giovanna Butturini della somma di C 115.096,04, oltre interessi legali dalla messa in mora sino al soddisfo, confermando nel resto l'impugnata sentenza; condannava il medesimo Mancini al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio compensandole per il 50%, nei confronti di Giovanna Butturini; condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di Elisa Sorrentino; compensava le spese processuali del giudizio di appello tra l'appellante e il Comune di Cosenza.

In particolare, la Corte d'appello [richiamando Cass. n. 13401 del 2015, secondo la quale la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dalla pubblicazione della sentenza di apoello] riteneva che l'espletamento del contratto di patrocinio si fosse compiuto con il deposito della sentenza del 12.7.2002 ovvero, in senso ancor più restrittivo, con la presenza all'udienza di discussione del 27.6.2002: in entrambi i casi, il termine triennale non era da considerare consumato, posto che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure era stato notificato 111.6.2005.

Inoltre, il Giudice di secondo grado dava per accertata l'esistenza del diritto alla corresponsione dei compensi professionali; quanto alla loro misura, essa risultava analiticamente indicata in seno alle parcelle professionali, in parte anche vistate dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Aggiungeva il Giudice n d'appello che dalla documentazione versata in atti, unitamente I (‘' alla mancata contestazione circa l'esistenza di altro soggetto chiamato all'eredità, Giuseppina Mancini, era evidente la mancata compiuta prova della sussistenza dell'obbligazione integrale in capo a Giacomo Mancini junior.

Infine, alla luce della fissata decorrenza del termine di prescrizione alla data del 12.7.2002 e della notifica dell'atto di citazione 1'11.6.2005, nessun rilievo assumeva la missiva di messa in mora del 31.10.2003, per cui non ricorrevano i presupposti che giustificavano l'introduzione del giudizio di falso. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Giacomo Mancini junior sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste Giovanna Butturini [quale erede del defunto Tommaso Sorrentino] con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1722, 2956 e 2957 c.c., nonché art. 69 c.p.p.. Violazione e falsa applicazione del principio di "ultrattività del mandato", in relaz,ore all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», rilevando che la sentenza impugnata, avendo ritenuto che la morte del cliente, pur comportando la cessazione del mandato, non implica l'inizio del decorso del termine prescrizionale del diritto al compenso dell'avvocato, in virtù dell'ultrattività del mandato che sposterepbe l'inizio di tale decorso al successivo momento dell'ultima attività processuale svolta, ha violato il principio, da ultimo ribadito da Cass. n. 18808/2015, secondo cui la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, pe - qualsiasi causa, cessa il rapporto con il cliente ivi compresa la morte di quest'ultimo, anche se la regola ce.li'ultrattività del mandato comporta che l'avvocato continui a rappresentare ia parte o a svolgere attività processuale anche dopo la morte del cliente. 1.2. - Con il secondo motivo, il rico - ente deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 e 2957 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c,», per non avere ritenuto la Corte distrettuale che l'«ultima pi-..estazione» da cui «decorre la prescrizione», ai sensi dell'art. 2957, comma 2 c.c., debba interpretarsi come ultima prestazione per la quale è stato richiesto in giudizio il compenso professlonale della cui prescrizione si dibatte, senza alcun rilievo ci eventuale successiva prestazione per cui non è stato richiesto compenso alcuno e che è rimasta estranea all'oggetto della domanda. 1.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699, 2702 e 2703 c.c., nonché degli artt. 214, 221, 222„ 115, 116 e 132 c.p.c. e art. 24 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e/o in relazione all'art. 360, comma 1, n_ 4 c.p.c.», giacché la sentenza impugnata non avrebbe accerta:o e dichiarato il mancato ricevimento da parte del ricorrente cella raccomandata del 27.10.2003 dell'avv.

Sorrentino e, conseguentemente. l'inidoneità di tale missiva a essere considerata come atto interruttivo della prescrizione. 1.4. - Con il quarto motivo, il ricovente lamenta la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2957 e 2959 c.c. Violazione artt. 2233 e 2697 c.c. e dei principi s.uil'onere della prova in tema di compensi professionali. Vi0i2ZiOle artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, i. 3 c.p.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosc'uto l'intero credito vantato per il compenso professionale, senza che l'attore, su cui gravava il relativo onere, avesse svolto alcuna attività istruttoria volta a dimostrare l'effettiva esecuzione delle singole prestazioni professionali asseritamente svolte, e la dovutezza congruità ed adeguatezza delle singole voci di compenso pretese per quelle prestazioni; senza alcuna valutazione alla luce dell'art. 22:33 c.c. 2. - Il primo motivo è fondato.2.1. - Va, infatti, rilevato che la morte del cliente, pu- comportando la cessazione del mandato cori vocato, non implica [perciò solo] l'inizio del decorso del termine prescrizionale del diritto al compenso dell'avvocato stesso in virtù del principio di ultrattività del mandato.

La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio per il quale la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957 cod. civ., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, i/i compresa la morte di quest'ultimo (così, Cass. n. 7281 del 2012; Cass. n. 965 del 1964). Tale principio va qui ribadito anche dopo la pronuncia a Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 15295 del 2014). malgrado questa abbia riaffermato la regola della c.(1.

Jltrattività del mandato. Ed invero, nella medesima pronuncia si dà conto della valenza endoprocessuale di questa regola. La stessa non incide sulla disciplina sostanziale del contratto di patrocirio, disciplinato dalle norme del mandato di diritto sostanz.ale (cfr., Sli quest'ultimo punto, tra le altre Cass. n. 13974 de! 2004), pe - come si evince anche dalla motivazione resa a Sezioni Unite. L'applicazione delle norme del mandato al contratto di patrocinio comporta che la morte del cliente estingua il rapporto e determini quindi l'insorgenza del diritto cleil'avvocato al pagamento delle competenze professionali, -lalgrado la detta estinzione non faccia venire meno, a determinate condizioni, il dovere del difensore di continuare a gestire la lite (cfr.

Cass., sez. un., n. 15295 del 2014, cit.). In coerenza con quanto affermato, va ribadito che «la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest'uit:mc, anche se, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo eve -ito ad opera del difensore costituito in giudizio comporta che questi continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato (secondo i principi espressi da Cass., sez. un. n. 15295 del 2014)» (Cass., sez. un., n. 18088 del 2013; conf.

Cass. n, 4595 del 2020). 2.2. - Ciò chiarito in termini generali, si sottolinea altresì di essere dinanzi ad una (contro)eccezione in senso lato, il cui rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che fatti risultino documentati ex actis, in quanto i regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primil-io dei processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti oer le eccezioni in senso stretto. (Cass. n. 27798 del 2018; con, Cass. n. 10531 del 2013;

Cass. n. 4548 del 2014). Orbene, correttamente, la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appe113, poiché l'ultima prestazione, ex art. 2957, secondo comma, cod. civ., va individuata con riferimento all'espletamento bel contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura ad litem, che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte (Cass. n. 13401 del 2015).

Non altrettanto corretta, in termini di individuazione sicura del termine di espletamento del contratto di r_.atrocinio secondo le premesse sopra poste, è l'affermazione che impone di ritenerlo «compiuto con il deposito della setenza del 12 luglio 2002, ovvero, in senso ancor più restrittivo, con la presenza all'udienza di discussione tenuta tenuta il 27 giugno 2002». Contestualmente, *la Corte distrettuale osserva contraddicendosi come «in entrambi i casi il termine triennale non è quindi da considerare consumato, posto che ratto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure èra stato notificato 1'11 giugno 2005» (sentenza pagg. 9 e 12).

Laddove, infine, non è dato verificare se vi sia stato alcun evento interruttivo del suddetto termine. 3. - In conclusione, va accolto il primo rnoivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi. La sentenza inpugnata deve essere dunque cassata e rinviata alla Corte cappe lo di Torino, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, con assorbimento degli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e r nvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che provvederà anche a