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Ordinanza — n. 40581/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against territorial incompetence ruling, rejecting 'alternative judgment draft' requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40581/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first-instance judgment admissible and remanded the case for a new hearing on the merits. Pfizer Italia successfully argued that the appeal against the judge of peace's territorial incompetence ruling met the requirements of Article 342 of the Code of Civil Procedure. The court rejected the lower court's insistence on a specific 'alternative judgment draft' format, affirming that a clear statement of grievances and arguments against the first-instance decision is sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The appeal must clearly identify the contested issues and grievances with supporting arguments, without requiring the formal drafting of an alternative judgment project.

Parole chiave

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territorial competence appeal admissibility alternative judgment draft Article 342 CPC remand for new hearing risoluzione del conflitto giurisdizionale declinatoria di competenza limiti della competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. nel testo attualmente vigente, l'appello proposto dalla Pfizer Italia S.r.l.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
342 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla 1. n. 134 del 2012
art. 342 c.p
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U., n. 27199 del 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5883-2017 proposto da: PFIZER ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVONAROLA 39, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PALMIERI, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro MALFITANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato VALENTINO FEDELI, che lo rappresenta e difende; - con troricorren te- gvvenci lii nentenza n: 1790 '70M dei TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. nel testo attualmente vigente, l'appello proposto dalla Pfizer Italia S.r.l. contro sentenza di primo grado del giudice di pace, il quale nel contraddittorio con Malfitano Giuseppe, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla domanda della Pfizer, senza provvedere nel merito. Per la cassazione della sentenza la Pfizer ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, il primo dei quali denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Si fa notare, mediante trascrizione dell'atto di appello, che questo aveva tutti i requisiti per essere considerato ammissibile e conforme a quanto prescrive l'art. 342 c.p,c. Giuseppe Malfitano ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi (secondo motivo: difetto di motivazione; terzo motivo: omesso esame delle richieste istruttorie; quarto motivo: il regolamento delle spese di lite). Il tribunale ha fatto propria la tesi, proposta in passato nella giurisprudenza di merito, secondo cui l'appellante, dopo la modifica dell'art. 342 c.p.c., inserita in sede di conversione del d.l. 83/12, sarebbe tenuto a redigere l'appello come «progetto alternativo di sentenza».

Tuttavia, la tesi che concepisce l'atto di appello quale «progetto alternativo di sentenza» è stata ripudiata dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «Gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla 1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni Ric. 2017 n. 05883 sez. 52 - ud. 07-10-2021 -2- addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio priori s instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., S.U., n. 27199 del 2017).

Occorre poi considerare che, nella specie, l'impugnazione era diretta contro sentenza di primo grado che aveva declinato la competenza per territorio. A un attento esame, l'appellante non aveva altro onere se non quello di indicare le ragioni di ingiustizia di tale decisione. Tale onere è stato pienamente assolto nel caso di specie dalla Pfizer Italia, la quale aveva denunciato l'errore commesso dal primo giudice sotto un duplice profilo: perché il giudice di pace si era dichiarato incompetente per territorio senza indagare sulla propria competenza con riferimento a tutti i fori concorrenti; perché il medesimo giudice aveva rilevato la questione di competenza territoriale d'ufficio.

Il primo motivo è pertanto accolto. La sentenza è cassata in relazione ad esso. Il giudizio è rinviato al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, il quale deciderà il merito dell'appello e liquiderà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di cassazi