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Ordinanza — n. 40579/2021 — snciv Generato dall'IA

Joint withdrawal of appeal extinguishes proceedings unilaterally without opposing party acceptance required.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40579/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint withdrawal of the lawsuit by both parties. Although the withdrawal was signed jointly, the Court ruled that in cassation proceedings, such an act is unilateral and effective without the opposing party's acceptance. Consequently, the judgment became final and the proceedings terminated without any ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: In cassation proceedings, a joint withdrawal of appeal extinguishes the proceedings unilaterally without requiring acceptance by the opposing party, as it produces the effect of finality.

Parole chiave

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joint withdrawal of appeal extinction of proceedings unilateral effect cassation finality of judgment costs allocation rules restituzione e risarcimento compensazione nel fallimento recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
Art. 391 c.p.c.
23840/2008)- - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
art. 306 c.p
-nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
art. 390 c.p
306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
art. 391 c.p
23840/2008)- - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art.
Cass. n. 2317/2016
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 2408-2017 proposto da: CALDARELLA PAOLO SNC DI LUIGI CALDARELLA E CELESTE TERESA, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP-TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato MANUELA MARIA ZOCCARI, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVANA RICCA, GAETANO ZUCCALA'; - ricorrente - 2021 contro 1923 FALLIMENTO ERREGIESSE SRL, rappresentato e difeso Dt- dall'avv. MARCO SPADARO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1889/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/09/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta, innanzi al Tribunale di Siracusa dal Fallimento della Erregiesse s.r.l. nei confronti della società Paola Caldarella s.n.c di Luigi Caldarella e Celeste Teresa; - il Tribunale accolse, per quanto di ragionef la domanda; - La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 15.12.2015, dicharò la nullità della sentenza di primo grado; - la Paola Caldarella s.n.c di Luigi Caldarella e Celeste Teresa ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello sulla base di due motivi; - Fallimento della Erregiesse s.r.l. ha resistito con controricorso; - in data 29.6.2021, le parti hanno fatto pervenire atto di rinuncia congiunta;

Ritenuto che: -ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass.n. 2317/2016). -ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. -nella specie, l'atto di rinuncia è stato sottoscritto, in forma congiunta, dalle parti; -il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcun& statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 7 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Rossana Giannaccari Rosa Maria