Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40425/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses usucapion claim as mere possession lacks animus possidendi and full exercise of dominium.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40425/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Brigida Di Palma's appeal regarding her usucapion claim over a property she occupied for over twenty years. The lower courts found her actions constituted only a gratuitous loan (comodato) rather than ownership, noting she lacked proof of full dominium exercise. The appellate court upheld this by ruling that mere occupation, repairs, and tax payments do not demonstrate the intent to acquire exclusive property.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1141 c.c.; Art. 1090 c.c.: The burden of proof for usucapion requires demonstrating both physical possession and the intent to acquire ownership; mere detention or contractual enjoyment without clear acts of dominium precludes the acquisition of title.

Parole chiave

Generato dall'IA
usucapione immobile animus possidendi comodato gratuito possesso pieno onere della prova corpus possessorium Corte di Cassazione comodatario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1141 c.c.
Non risulta - inoltre - violata né la presunzione di possesso pieno ex art. 1141 c.c., né il principio secondo cui la prova della detenzione è a carico di chi contesti l'altrui possesso.
Art. 1090 c.c.
D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 2727 c.c
Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 2727 c.c., ai sensi dell'art.
artt. 1140 c.c
Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1140 c.c.
art. 1141 c.c
Non risulta - inoltre - violata né la presunzione di possesso pieno ex art. 1141 c.c., né il principio secondo cui la prova della detenzione è a carico di chi contesti l'altrui possesso.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14092/2010
Cass. 22667/2017
Cass. 15145/2004
22667/2017; Cass. 15145/2004).Su tale profilo, la sentenza ha logicamente evidenziato che l'occupazione dell'immobile con arredi, l'effettuazione di ristrutturazioni e il pagamento delle imposte sui rifiuti non potevano considerarsi atti di esercizio del possesso pieno.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

h e 1--) ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16732/2017 R.G. proposto da DI PALMA BRIGIDA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dino Salati e Giovanni Di Domenico, elettivamente domiciliatg in Roma, Via Belli n. 39, presso l'avv. Francesco Mangano. - RICORRENTE- (/ contro DONZELLI MARIO, LOSA ANTONELLA, DONZELLI LUIGIA, DONZELLI CARLA, DONZELLI MARTINO, DONZELLI AMANDA DONZELLI PIERANGELO FABIO, DONZELLI CARLA, DONZELLI GABRIELLA, DONZELLI FAUSTO AUGUSTO, DONZELLI CLORINDA. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4188/2016, depositata in data 29.12.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22.11.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Brigida Di Palma ha evocato in giudizio dinanzi al tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, Donzelli Carla, Donzelli Gabriella e Donzelli Fausto Carlo, eredi di Donzelli Lino Vittorio, sostenendo di aver usucapito l'immobile ad uso abitazione ed annesso cortile, catastalmente identificato al foglio 21 del mappale 83 del Comune di Nerviano, avendolo posseduto ininterrottamente e pacificamente per oltre vent'anni.

I convenuti -ad eccezione di Donzelli Clorinda e Donzelli Pierangelo - si sono costituiti, eccependo che il bene erano stato concesso in comodato. Hanno proposto riconvenzionale per il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno. Il contraddittorio è stato integrato nei confronti di Donzelli Amedeo, Donzelli Mario, Donzelli Luigia, Donzelli Clorinda, Donzelli Carla, Andretto Maria Grazia, Donzelli Martino, Donzelli Amanda, Donzelli Pierangelo, Losa Antonella e Andretto Maria Grazia, altri eredi di Lino Vittorio Donzelli. Acquisite le prove documentali e assunte le dichiarazioni dei testi, all'esito il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che la Di Palma avesse ottenuto la disponibilità del bene in forza di un contratto di comodato, che ha dichiarato risolto per morte del comodante - Lino Vittori Donzelli -ordinando il rilascio dell'immobile.

La pronuncia è stata confermata dal giudice distrettuale, ponendo in rilievo che "alla luce della diversa qualificazione della detenzione del bene affermata dai convenuti, che hanno sostenuto l'esistenza di un rapporto di comodato gratuito, in origine intercorso tra il loro dante causa ed il padre della Di Palma, cui costei sarebbe successivamente subentrata, l'appellante ha opposto una generica contestazione, senza nulla replicare, né provare in merito alla diversa e non qualificata modalità di apprensione del bene, limitandosi a richiedere prove sull'esistenza di condotte che non presentano alcuna connotazione distintiva, essendo di comune appartenenza al comodatario, quanto al possessore iure proprio.

Nulla, infatti, è dato sapere sugli avvenimenti, che avrebbero condotto l'attrice ad occupare il bene per anni, senza il consenso del Donzelli e nel suo disinteresse, mentre quanto provato, ovvero la protratta A occupazione dell'immobile con propri arredi e suppellettili, l'esecuzione di lavori di manutenzione, ristrutturazione e miglioria ed anche il pagamento dei tributi sui rifiuti, è riconducibile a circostanze tutte compatibili con l'esistenza di un contratto di comodato". La cassazione della sentenza è chiesta da Brigida Di Palma con ricorso in tre motivi.

Le controparti non hanno svolto difese.

2. Va dato atto che il ricorso non è stato notificato a Maria Grazia Andretto, che è stata parte del giudizio d'appello. Non è necessario regolarizzare il contraddittorio: dato l'esito del presente giudizio, tale adempimento appare superfluo, dovendo prevalere le esigenze di celere definizione e di ragionevole durata del processo.

3. Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 2727 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, contestando alla Corte di merito di aver ritenuto pacifica la conclusione di un contratto di comodato sulla base solo delle eccezioni formulate dai convenuti, benché della concessione in godimento gratuito dell'immobile da parte di Lino Donzelli non vi fosse alcuna prova. La sussistenza del primo contratto era contestata ed era sfornita di prova, non essendovi neppure elementi per ritenere concluso un secondo contratto di comodato tra la ricorrente e gli eredi di Lino Vittorio Donzelli.

Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1140 c.c. e 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il giudice di merito desunto la sussistenza del comodato dal fatto che la Di Palma non era stata in grado di provare il possesso ad usucapionem, sebbene fosse onere dei convenuti dimostrare che il bene era utilizzato a titolo di detenzione. Inoltre, ove fosse stata accertata la sussistenza del comodato, occorreva comunque stabilire se il bene fosse stato occupato oltre il termine di scadenza del contratto e verificare la durata della successiva occupazione, potendosi comunque configurare una situazione possessoria.

La ricorrente sostiene - infine - di aver posto in essere atti di interversione del possesso, avendo manifestato chiaramente la volontà di voler esercitare il possesso uti dominus. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c., assumendo che, non essendoci prova del comodato, l'esercizio del potere di fatto andava qualificato come possesso ad usucapionePi Occorreva inoltre considerare che l'immobile era stato abbandonato e che gli eredi del Donzelli non ne avevano il possesso, come provava una missiva ifensore dei resistenti prodotta in giudizio.

I tre motivi - che vanno esaminati congiuntamente, attesa la connessione delle questioni sollevate - sono inammissibili. Appare più volte ribadito nella sentenza di appello che non poteva ritenersi sussistente alcuna prova dell'esercizio del possesso pieno da parte della ricorrente (cfr. sentenza pag. 8), ossia del compimento di attività di esercizio uti domini del potere di fatto, con modalità esteriori capaci di manifestare ìanche agli occhi del titolari, la volontà di acquistare l'esclusiva proprietà dell'immobile. La pronuncia ha chiarito che tutte le attività svolte dalla Di Palma si esaurivano in condotte compatibili con il contenuto di un mero rapporto di detenzione, senza affatto riconoscere l'esistenza di un contratto di comodato con l'originario titolare dell'immobile e senza affatto ricondurre il potere di fatto concretamente esercitato dalla ricorrente ad un titolo di godimento di natura personale.

Non risulta - inoltre - violata né la presunzione di possesso pieno ex art. 1141 c.c., né il principio secondo cui la prova della detenzione è a carico di chi contesti l'altrui possesso. La pronuncia appare conforme all'indirizzo di questa Corte secondo cui chi agisce per far accertare l'usucapione della proprietà è tenuto a dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e quindi sia del corpus che dell'animus possidendi, sicché la carenza di prova di uno solo di essi di per sé giustifica il rigetto della domanda (Cass.14092/2010;

Cass. 22667/2017; Cass. 15145/2004).Su tale profilo, la sentenza ha logicamente evidenziato che l'occupazione dell'immobile con arredi, l'effettuazione di ristrutturazioni e il pagamento delle imposte sui rifiuti non potevano considerarsi atti di esercizio del possesso pieno. Le ulteriori argomentazioni svolte in ricorso, riguardo al fatto i Donzelli non avessero la materiale disponibilità dei beni o che la Di Palma avesse comunque esercitato un potere pieno, oggettivamente riconoscibile come tale anche per la sua durata, sollecitano una diversa valutazione delle risultanze processuali, che è compito riservato al giudice di merito, sottratto al controllo di legittimità.

Il ricorso è quindi respinto. Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in