Cassation court dismisses appeal as litigation ended by parties' settlement agreement and mutual withdrawal of claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation matter extinguished following a settlement agreement signed by the parties in June 2020. Although the appeal challenged a lower court's rejection of claims regarding fictitious agency and restitution of funds, the parties subsequently withdrew their respective appeals and counterclaims. The court granted the request to terminate the proceedings and offset the litigation costs accordingly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137: When parties sign a settlement agreement resolving all disputes and mutually withdraw their appeals, the court must declare the extinction of the subject matter of the controversy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1106-2019 proposto da: COCCO FABIO, COCCO PIERO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SANT'ANGELA MERICI 96, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PANZAROLA, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro ENTERPRISE COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114-B, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MELUCCO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO COLELLA giusta procura in calce al controricorso; DI FELICIANTONIO GIORGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 18, presso lo studio dell'avvocato EMILIO NICOLA RICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE RAIMONDI giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - (12;( avverso la sentenza n. 6065/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2018;
Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. LUISA DE RENZIS, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio; RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 21/2012 ha rigettato la domanda avanzata da Cocco Piero e Cocco Fabio, con la quale si chiedeva di accertarsi che la vendita di un appartamento sito in Colleferro alla via degli Oleandri n. 35, intervenuta tra la Enterprise Costruzioni S.r.l. e Di Feliciantonio Gloria, con atto del 31/3/2005, era in realtà oggetto di interposizione fittizia di persona, essedo gli attori gli effettivi acquirenti del bene.
In citazione chiedevano, altresì, di dichiarare la piena proprietà degli immobili solo formalmente intestati alla Di Feliciantonio, e ciò anche in virtù della scrittura privata conclusa con le controparti, nella quale la Di Feliciantonio riconosceva di essere solo intestataria formale dei beni, in quanto semplice prestanome degli attori. Deducevano, tuttavia, che tale scrittura era stata sottratta furtivamente dalla convenuta, che, in possesso di una seconda chiave, aveva aperto l'autovettura all'interno della quale era custodita. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che non fosse stata fornita la necessaria prova per iscritto dell'interposizione fittizia e che nemmeno poteva farsi applicazione della previsione di cui all'art. 2724 co. 3 c.c., mancando adeguata prova sia dell'avvenuta sottrazione sia del fatto che la perdita fosse stata incolpevole, avuto riguardo alle modalità con le quali il Ric. 2019 n. 01106 sez..52 - ad. 10-11-2021 -2- documento era stato custodito (e ciò in quanto l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe sconsigliato di conservare la controdichiarazione all'interno di un'autovettura per circa un anno).
La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 6065 del 26/9/2018, ha rigettato l'appello, ritenendo condivisibile il giudizio circa la mancata prova della simulazione relativa soggettiva del contratto in assenza di un valida controdichiarazione redatta in forma scritta, non ricorrendo le condizioni per l'ammissibilità della prova testimoniale volta a documentarne il contenuto. Inoltre, pur ritenendo che effettivamente il tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria delle somme versate dagli attori per l'acquisto dell'appartamento, la Corte distrettuale perveniva al rigetto della domanda, mancando la prova che alla base di tale versamento vi fosse un sottostante rapporto di mutuo con la Di Feliciantonio.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione Cocco Fabio e Cocco Piero sulla base di due motivi. Resistono con separati controricorsi Di IFeliciantonio Giorgio ed Entreprise Costruzioni S.r.l. Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva la Corte che in data 21 luglio 2021 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, con accettazione delle controricorrenti, atto nel quale si dà atto che le parti in data 15 giugno 2020 hanno Ric. 2019 n. 01106 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -3- sottoscritto una transazione con cui hanno composto tutte le controversie correnti tra le stesse.
Per l'effetto, le parti hanno fatto congiunta richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere alla luce della sopravvenuta regolamentazione dei rapporti in base all'atto di transazione. Ritiene il Collegio che tale richiesta debba trovare accoglimento e che quindi debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la concorde richiesta anche su tale punto. Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 Il Presidente i ( , , ,(