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Ordinanza — n. 40294/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses private claim for property acquisition due to lack of tacit de-emancipation of public road.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40294/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by Coato sisters against the appellate court's partial dismissal of their usucapion claim. The lower court found that while the land was public, the specific 72 sqm road segment lacked evidence of tacit de-emancipation, as the municipality had not clearly renounced its public use. Consequently, the court held the land remained public and thus ineligible for private acquisition via usucapion.

Regesto Legislator

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Art. 822 c.c.; Art. 281-sexies c.p.c.: Tacit de-emancipation of a public road requires univocal acts or facts incompatible with public use; mere passage is insufficient to establish private ownership via usucapion.

Parole chiave

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tacit de-emancipation usucapion of public roads public road status municipal property rights property acquisition claims strada comunale terreno comunale proprietà pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 822 c.c.
258 era risultata inglobata, per il tempo necessario ad usucapire, nell'area cortilízia pertinenziale al fabbricato delle medesime parti appellate e non era emerso che essa fosse stata utilizzata quale "strada" nell'accezione di cui all'art. 822 c.c. .
Art. 281-sexies c.p.c.
1419/2014 (pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.), accoglieva la domanda attrice, considerando provata la sdemanializzazione tacita degli immobili oggetto di controversia, con conseguente condanna del soccombente ente pubblico territoriale al pagamento delle spese giudiziali.
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza che debba adottarsi alcuna pronuncia sulle spese non avendo l'ente intimato svolto alcuna attività difensiva in questa sede.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1-bis DPR n. 115/2002
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza che debba adottarsi alcuna pronuncia sulle spese non avendo l'ente intimato svolto alcuna attività difensiva in questa sede.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 281-sexies c.p
1419/2014 (pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.), accoglieva la domanda attrice, considerando provata la sdemanializzazione tacita degli immobili oggetto di controversia, con conseguente condanna del soccombente ente pubblico territoriale al pagamento delle spese giudiziali.
art. 822 c.c
258 era risultata inglobata, per il tempo necessario ad usucapire, nell'area cortilízia pertinenziale al fabbricato delle medesime parti appellate e non era emerso che essa fosse stata utilizzata quale "strada" nell'accezione di cui all'art. 822 c.c.
artt. 2909 c.c
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c.
art. 115 c.p
- il vizio di nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c.
artt. 115 c.p
e degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 822 c.c., contestando l'impugnata sentenza nella parte in cui, nonostante non ne sussistessero le condizioni, aveva qualificato la suddetta strada vicinale come strada comunale e, quindi, pubblica, negando la sua usucapibilità.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4827/2016
Cass. n. 22569/2020
4827/2016 e, da ultimo, Cass. n. 22569/2020).
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Testo completo

a seguente Diritti reali - ORDINANZA sdemanializzazione sul ricorso (iscrittoal N.R.G. 102/2017) proposto da: di beni pubblici COATO ealatiliNG* ( C . F. : CTO PMR 56B53 1109P ) e COATO MARIA RAFFAELLA (C.F.: CTO MRF 63E59 I109M), rappresentate e difese, in virtù di nuova memoria di costituzione, dagli Avv.ti Stefano Baciga e Rossi Giampaolo ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via Valadier n.53; - ricorrenti - contro COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO (C.F.: 00261520233), in persona del sindaco pro- tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2367/2016 (pubblicata il 20 ottobre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato; letta la memoria della difesa delle ricorrenti depositata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato Primarosa Coato e Maria Raffaella Coato convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, il Comune di San Pietro in Cariano al fine di ottenere l'accertamento dell'acquisto, per usucapione, del diritto di proprietà di una porzione di terreno di mq. 139,00, costituente parte del mappale n. 270 del foglio 4 del C.F. dello stesso Comune confinante con il mappale n. 258 di loro proprietà, nonché di una diversa porzione di terreno, corrispondente ad un tratto di strada vicinale detta "del Quaiotto", anch'essa confinante con il citato mappale n. 258. Si costituiva il citato Comune, che insisteva per il rigetto della domanda, deducendone l'infondatezza. L'adito Tribunale, con sentenza n. 1419/2014 (pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.), accoglieva la domanda attrice, considerando provata la sdemanializzazione tacita degli immobili oggetto di controversia, con conseguente condanna del soccombente ente pubblico territoriale al pagamento delle spese giudiziali.

2. Decidendo sull'appello formulato dal Comune di San Pietro in Cariano e nella costituzione di entrambe le appellate, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2367/2016 (pubblicata il 20 ottobre 2016), accoglieva parzialmente il gravame, rigettando la domanda di usucapione delle Coato relativa al suddetto tratto di strada vicinale (avente la superficie di mq. 72), confermando nel resto l'impugnata sentenza e compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado. A sostegno dell'adottata decisione la Corte veneta rilevava che il menzionato tratto di strada non poteva ritenersi oggetto di intervenuta sdemanializzazione, mentre la porzione di mq. 139 costituente parte del mappale n. 270 del foglio 4 del C.F. dell'indicato Comune confinante con il loro mappale n. 258 era risultata inglobata, per il tempo necessario ad usucapire, nell'area cortilízia pertinenziale al fabbricato delle medesime parti appellate e non era emerso che essa fosse stata utilizzata quale "strada" nell'accezione di cui all'art. 822 c.c. .

3. Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, Primarosa Coato e Maria Raffaella Coato. L'intimato Comune di San Pietro in Cairano non ha svolto attività difensiva in questa sede. La difesa delle ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 e 329 c.p.c., sul presupposto dell'asserita acquiescenza alla pronuncia di primo grado relativa al riconoscimento dell'acquisto per usucapione anche del tratto di strada vicinale "del Quaiotto", poiché la sentenza di primo grado era stata fondata su due autonome "rationes decidendi" che non erano state entrambe impugnate dal Comune appellante. In particolare, a loro avviso, il citato Comune non aveva impugnato il capo della sentenza del Tribunale di Verona con il quale si era affermato che non risultava fornita la prova dei requisiti necessari per poter ritenere la natura pubblica della strada vicinale in questione o la sua destinazione ad un uso pubblico, nel mentre aveva costituito oggetto di gravame solo il capo - da considerarsi autonomo - con il quale era stata statuita l'ammissibilità della sdemanializzazione tacita di un bene demaniale.

2. Con la seconda censura le ricorrenti hanno prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - il vizio di nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 822 c.c., contestando l'impugnata sentenza nella parte in cui, nonostante non ne sussistessero le condizioni, aveva qualificato la suddetta strada vicinale come strada comunale e, quindi, pubblica, negando la sua usucapibilità.

3. Con la terza doglianza le ricorrenti hanno denunciato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 822, 824 e 829 c.c. per aver la Corte di appello erroneamente escluso la configurabilità di una sdemanializzazione tacita del controverso tratto di strada vicinale ("del Quaiotto").

4. Con il quarto ed ultimo motivo le ricorrenti hanno censurato l'impugnata sentenza - in ordine all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - per asserita illegittimità della disposta compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio e dell'accollo, per metà, degli esborsi occorsi per la c.t.u., chiedendo la condanna della controparte alla restituzione di quanto già riscosso in forza di tale titolo in virtù delle sentenze di merito.

5. Rileva il collegio che il primo motivo è privo di fondamento e va respinto. Occorre, infatti, osservare che, per quanto emergente "ex actis", con l'atto di appello il del Comune di San Pietro in Cariano aveva contestato in senso complessivo la sentenza di primo grado relativa alla porzione immobiliare controversa denunciando che, comunque, essa avrebbe dovuto considerarsi demaniale e che non fossero intervenuti alcun procedimento o evoluzione fattuale implicanti una sua possibile sdemanializzazione tacita, in tal modo ponendo in discussione in generale il carattere demaniale di tale bene così come ritenuto dal Tribunale di Verona, donde non può ritenersi configuratasi la prospettata acquiescenza, dal momento che - diversamente da quanto prospettato con la censura in esame - l'impugnata decisione di prime cure era basata su un'unica complessiva "ratio decidendi".

6. Ad avviso del collegio sono infondati anche il secondo e terzo motivo del ricorso, esaminabili congiuntamente siccome all'evidenza tra loro connessi, attenendo alla medesima questione della contestazione riguardante la ritenuta demanialità della controversa porzione immobiliare della superficie di mq 72 coincidente con un tratto della strada vicinale denominata "del Quaiotto". Va premesso che una strada rientra nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato "jure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico.

E', altresì, indiscutibile nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio secondo cui la sdennanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un atto formale di sciassificazione o di inclusione o meno nell'elenco comunale delle strade, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione (cfr., ad es., Cass. n. 4827/2016 e, da ultimo, Cass. n. 22569/2020). Orbene, alla stregua di tali principi, la Corte di appello ha idoneamente accertato la natura pubblica (comunale) della strada, la obiettiva demarcazione della stessa e, perciò, l'esistenza di un suo percorso (ancorché sterrato) materialmente visibile, ancorché privo di pubblica illuminazione, nonché, soprattutto, la mancata emergenza di una prova pacifica - sulla scorta dei suo prudente apprezzamento - circa l'esternazione da parte dell'anzidetto Comune di una sua volontà univocamente dismissiva e, quindi, come tale, implicante una rinuncia in via definitiva all'uso pubblico della strada.

Da qui il giudice di secondo grado ha desunto - in base ad un accertamento sufficientemente motivato e, quindi, incensurabile nella presente sede di legittimità - l'insussistenza dei presupposti comportanti l'intervento di una sdemanializzazione della porzione di terreno (pertanto inusucapibile) interessata dall'attraversamento della strada vicinale in questione avente natura pubblica.

7. Il quarto ed ultimo motivo è anch'esso da respingere poiché la Corte di appello, tenuto conto della natura della causa e degli accertamenti resisi necessari, ha adottato un'adeguata motivazione sulla compensazione delle spese giudiziali, anche per effetto dell'accoglimento, all'esito dei due gradi di merito, di una sola delle due domande di usucapione proposte dalle odierne ricorrenti.

8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza che debba adottarsi alcuna pronuncia sulle spese non avendo l'ente intimato svolto alcuna attività difensiva in questa sede.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella