Ordinanza — n. 40139/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe) ( S(ì ORDINANZA sul ricorso 7537-2017 proposto da: MORINO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 4, presso lo studio dell'avvocato CORRADO SGROI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SPINA; - ricorrente - contro PORCU STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELENA PEPE; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 1437/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/09/2016; _714,1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 92 c.p; Ordinanza — n. 40139/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La stessa Corte d'appello ha avuto di chiarire che, non è applicabile, nella specie ratione ternpon's, il testo attuale dell'art. 92 c.p.c., ma il testo originario, precedente alle modifiche introdotte con la legge n. 263 del 2015. Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (Cass. n. 17816/2019; n. 24531/2019).
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e) ( S(ì ORDINANZA sul ricorso 7537-2017 proposto da: MORINO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 4, presso lo studio dell'avvocato CORRADO SGROI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SPINA; - ricorrente - contro PORCU STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELENA PEPE; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 1437/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/09/2016; _714,1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Firenze, nella lite promossa Porcu Stefano nei confronti di Morino Alberto e Morino Piero ha rigettato il ricorso per reintegrazione nel possesso di una servitù di somministrazione d'acqua a favore del fondo dell'attore a carico del fondo di Morino Alberto. Il ricorrente in possessorio aveva lamentato una molestia consistente nel distacco della fornitura di energia elettrica, operato dall'intestatario dell'utenza Morino Piero, che era subentrato all'originario titolare del fondo servente e dante causa di entrambi i convenuti.
Il Tribunale ha posto le spese di lite sostenute dai convenuti a carico del'attore. La Corte d'appello di Firenze, adita dal soccombente, ha confermato la sentenza nel merito e l'ha invece riformata in ordine alle spese di lite, che ha compensato per intero. In ragione dell'accoglimento dell'appello ha inoltre compensato le spese del grado. Per la cassazione della sentenza Morino Alberto ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo. Porcu Stefano ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il solo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e motivazione apparente.
Si sostiene la palese illogicità della compensazione delle spese di lite, in quanto operata dalla Corte d'appello in base al rilievo della peculiarità della vicenda, «caratterizzata dalla obiettiva privazione dell'esercizio della servitù in danno del Porcu», nel quadro di una ricostruzione dei fatti che aveva portato la stessa Corte di merito a escludere persino la denunzia di un atto di spoglio proveniente dall'attuale ricorrente. Il motivo è fondato. In primo luogo si rileva, in relazione ai rilievi contenuti nel controricorso, che il motivo investe innanzitutto la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha diversamente regolato le spese del giudizio di primo grado, compensandole per Ric. 2017 n. 07537 sez. 52 - ud. 30-09-2021 -2- intero; di riflesso è censurata la decisione anche nella parte relativa alla compensazione delle spese del grado, che la Corte di merito avrebbe erroneamente compensato in conseguenza dell'accoglimento di un motivo d'appello, che non avrebbe dovuto essere accolto.
La stessa Corte d'appello ha avuto di chiarire che, non è applicabile, nella specie ratione ternpon's, il testo attuale dell'art. 92 c.p.c., ma il testo originario, precedente alle modifiche introdotte con la legge n. 263 del 2015. Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (Cass. n. 17816/2019; n. 24531/2019).
Si capisce dalla sentenza impugnata che la Corte d'appello ha ritenuto innanzitutto infondato la domanda nei confronti di 1\lorino Piero, perché il medesimo non era il titolare del fondo servente: quindi secondo la Corte d'appello, la condotta del medesimo, seppure in ipotesi illecita, non assumeva rilievo ai fini dell'azione proposta, di reintegrazione nel possesso di una servitù su fondo appartenente a Morino Alberto. Ha quindi valutato la posizione di 'dorino Alberto, rilevando che, con riguardo al medesimo, il motivo di appello si esauriva nel postulare al consapevolezza del medesimo proprietario circa la eliminazione del contatore, mancando, «anche sul piano assertivo» la denunzia «di un atto di spoglio riconducibile all'appellato.
Nondimeno, secondo la Corte d'appello, in base al rilievo posto che l'attore era stato privato dell'esercizio della servitù, ha riconosciuto che Ric. 2017 n. 07537 sez. 52 - ud. 30-09-2021 -3- ricorrevano giusti motivi di compensazione delle spese anche nei suoi confronti. In questo senso la decisione è realmente illogica, perché i giusti motivi di compensazione, nei confronti di Morino Alberto, sono ravvisati in un pregiudizio oggettivo rispetto al quale la stessa Corte ha escluso qualsiasi concorso o responsabilità del medesimo Morino Alberto nella sua causazione.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; 'invia la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2021. Il ident