Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40105/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40105/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40105/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso 29157-2016 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLA PERITORE, giusta delega in atti; - ricorrente - contro 2021 GAETA MARIA IGNAZIA, SIRCHIA FRANCESCO, MANNINO 3111 1715 ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE SANTA TERESA 23, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GRIMALDI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANCARLO GRECO, giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 138/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere SERGIO GORJAN; / Fatti di causa L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 1 di Agrigento ebbe ad evocare avanti il Tribunale di Palermo i consorti Mannino-Gaeta per ottenere dagli stessi il rilascio dell'alloggio sito in Palermo Piazza Marina, goduto in forza di subentro all'originario conduttore, relativamente al quale però da tempo non era corrisposto il canone.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40105/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Solo in relazione alla pretesa di acquisto mediante usucapione, avanzata dal Sirchia, era stata da esso Ente lumeggiata l'esistenza originaria di un rapporto di locazione, che tuttavia non fondava l'originaria pretesa di rilascio svolta contro gli occupanti abusivi. Pertanto il Collegio panormita aveva alterato la causa petendi posta dalla parte alla base della sua pretesa e, comunque, s'era astenuto dal pronunziare sulla domanda di rivendica, che è possibile proporre anche in situazione, che trova origine in rapporto contrattuale quando da tempo venuto meno il diritto obbligatorio dell'accipiens - come nella specie -, siccome insegna questo Supremo Collegio.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di riprendere il possesso della cosa diritto di ritenzione del locatore garanzia di locazione non pagata azione di mantenimento restituzione di fondo azione di manutenzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 29157-2016 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLA PERITORE, giusta delega in atti; - ricorrente - contro 2021 GAETA MARIA IGNAZIA, SIRCHIA FRANCESCO, MANNINO 3111 1715 ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE SANTA TERESA 23, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GRIMALDI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANCARLO GRECO, giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 138/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere SERGIO GORJAN; / Fatti di causa L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 1 di Agrigento ebbe ad evocare avanti il Tribunale di Palermo i consorti Mannino-Gaeta per ottenere dagli stessi il rilascio dell'alloggio sito in Palermo Piazza Marina, goduto in forza di subentro all'originario conduttore, relativamente al quale però da tempo non era corrisposto il canone.

Alessandro Mannino, Giuseppina Mannino e Maria Ignazia Gaeta contestarono la pretesa dell'Ente pubblico poiché il bene era da loro goduto per concessione di Francesco Sirchia, soggetto che ne aveva acquistata la proprietà mediante usucapione, soggetto che intervenne in causa domandando l'accertamento del suo acquisito. Il Tribunale panormita, espletata la trattazione istruttoria, ebbe a dichiarare l'AUSL proprietaria del bene, rigettando la pretesa spiegata dal Sirchia; ma rigettò anche la domanda di rilascio, svolta verso i consorti Mannino-Gaeta.

L'Ente pubblico propose gravame e, resistendo Alessandro Mannino, Maria Ignazia Gaeta e Francesco Sirchia, la Corte d'Appello di Palermo rigettò l'impugnazione posto che l'AUSL n° 1 di Agrigento ebbe ad azionare domanda di restituzione del bene fondato su titolo contrattuale non rispettato e, non già, azione di rivendica, sicché la mancata proposizione della domanda di risoluzione del patto impediva l'accoglimento della domanda di rilascio. L'AUSL n° 1 di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione, articolando unico motivo, illustrato anche con nota difensiva.

La Gaeta ed il Sirchia hanno resistito con controricorso, mentre Alessandro e Giuseppina Mannino, ritualmente evocati, sono rimasti intimati. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 1 di Agrigento s'appalesa fondato nei limiti di motivazione ed in tali limiti va accolto. I Con l'unico mezzo d'impugnazione svolto, l'Ente pubblico ricorrente denunzia nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme ex art. 99 e 112 cod. proc. civ., poiché la Corte panormita ha ritenuto svolta in causa contro i consorti Mannino-Gaeta domanda di rilascio fondata su titolo contrattuale, le cui obbligazioni non erano state osservate da tempo, mentre in effetto era stata svolta domanda di rivendica, tanto che i convenuti ricollegarono il loro godimento a concessione di Francesco Sirchia - poi intervenuto -, che vantava acquisto mediante usucapione dell'alloggio di causa.

Solo in relazione alla pretesa di acquisto mediante usucapione, avanzata dal Sirchia, era stata da esso Ente lumeggiata l'esistenza originaria di un rapporto di locazione, che tuttavia non fondava l'originaria pretesa di rilascio svolta contro gli occupanti abusivi. Pertanto il Collegio panormita aveva alterato la causa petendi posta dalla parte alla base della sua pretesa e, comunque, s'era astenuto dal pronunziare sulla domanda di rivendica, che è possibile proporre anche in situazione, che trova origine in rapporto contrattuale quando da tempo venuto meno il diritto obbligatorio dell'accipiens - come nella specie -, siccome insegna questo Supremo Collegio.

Inoltre - pag. 7 e segg. del ricorso - l'Ente pubblico sanitario osserva come la Corte panormita nemmeno ebbe ad esaminare la questione correlata all'attuale vigenza del rapporto obbligatorio, temuto conto della speciale disciplina afferente la locazione di beni pubblici specie con riguardo alla riconduzione tacita del rapporto ed alla disciplina della cessione del contratto. La censura ha fondamento giuridico quanto al secondo profilo prospettato ed in tale misura il ricorso va accolto. Il primo profilo di censura svolto non appare aver fondamento posto che si compendia in buona sostanza nella prospettazione di ricostruzione giuridico- fattuale alternativa rispetto all'opzione adottata dalla Corte di merito circa la natura dell'azione proposta: rivendica per abusivo godimento di proprio bene senza titolo alcuno ovvero rilascio a seguito del venir meno di un titolo abilitativo al godimento del bene.

Viceversa coglie nel segno il profilo di critica afferente all'omessa valutazione dell'effettiva situazione del rapporto contrattuale, posto all'originaria base del godimento del bene pubblico da parte degli attuali detentori, siccome ritenuto dalla Corte panormita e ragione fondante il rigetto della pretesa restitutoria svolta dall'AUSL di Agrigento. Difatti i Giudici d'appello, pur dando specifico atto che l'Ente pubblico sanitario aveva argomentato anche con riguardo al fatto che il rapporto locatizio originario era da tempo venuto a scadenza, sicché gli attuali occupanti detenevano il bene solo in via di fatto, tuttavia ha ritenuto dirimente la natura della domanda svolta - restituzione e non già rivendica - in quanto fondata sull'esistenza di un titolo abilitante il godimento del bene, alla cui sola risoluzione o cessazione poteva essere svolta la domanda proposta in questa causa.

La soluzione non soddisfa posto che l'AUSL acragantina non già ebbe a postulare che con i consorti Mannino-Gaeta era stato instaurato un rapporto locativo, bensì che la detenzione attuale del bene da parte loro era la conseguenza del rapporto di locazione stipulato tra il precedente titolare del bene ed altro soggetto, al quale subentrarono nella detenzione del bene via via altri soggetti sino agli attuali detentori. I quali tuttavia mai ebbero a pagare il canone di locazione ed anzi proposero - attraverso il Sirchia - domanda di acquisto per usucapione, così lumeggiando l'assenza di un loro diretto rapporto contrattuale con l'Azienda sanitaria attrice.

Dunque l'originaria parte attrice lumeggia, bensì, che gli attuali occupanti del proprio immobile siano dei meri detentori, ma anche che questi non subentrarono in un rapporto quale parte contrattuale, bensì in via di mero fatto a contratto già cessato. Allora non appariva necessario al fine di accogliere la domanda di restituzione - che i Giudici di merito hanno ritenuto proposta dall'AUSL n° 1 di Agrigento - che anche fosse proposta domanda tesa a rilevare la cessazione del rapporto contrattuale in quanto la prospettazione svolta dall'Ente originario attore era che l'attuale occupazione del bene immobile era priva di titolo poiché quello originario da tempo venuto meno e trasmessa agli attuali occupanti, non già, una posizione contrattuale bensì la mera detenzione di fatto del bene.

Al fine di procedere alla valutazione di detta prospettazione la causa va rimessa alla Corte d'Appello di Palermo altra sezione, che anche disciplinerà le spese di questo procedimento di legittimità. P. Q. M. Accoglie il ricorso nei limiti di motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Palermo, altra sezione, che anche regolamenterà le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell'adunanza in camer