Ordinanza — n. 40103/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso 5595-2017 proposto da: FIMIANI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI n. 14, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONIDA MARIA GABRIELI - ricorrente - contro FIMIANI MARIA CONCETTA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI GALLO e LUIGI SALERNO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; STANZIONE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA REGINA MARGHERITA, n. 27, presso lo studio dell'avvocato ANNA DE CARO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO GALIANO - controricorrenti - nonchè contro MATTAROCCI MARIA PIA, MANZO BIANCA e MANZO PAOLO; - intimati - avverso la sentenza n. 508/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40103/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Fimiani Antonio, affidandosi ad un unico motivo. Resistono con separati controricorsi Stanzione Domenico e Fimiani Maria Concetta. Il controricorrente Stanzione ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132, 112, 115, 116 c.p.c., 111 Cost., 1321, 1325, 1326, 2230, 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe reso una motivazione meramente apparente, nella misura in cui avrebbe confermato la decisione di prime cure, dichiarando di condividerne il contenuto, senza fornire alcuna ulteriore spiegazione a sostegno del proprio convincimento.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5595-2017 proposto da: FIMIANI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI n. 14, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONIDA MARIA GABRIELI - ricorrente - contro FIMIANI MARIA CONCETTA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI GALLO e LUIGI SALERNO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; STANZIONE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA REGINA MARGHERITA, n. 27, presso lo studio dell'avvocato ANNA DE CARO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO GALIANO - controricorrenti - nonchè contro MATTAROCCI MARIA PIA, MANZO BIANCA e MANZO PAOLO; - intimati - avverso la sentenza n. 508/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 24.7.1996 Fimiani Antonio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 446/96, emesso dal Tribunale di Salerno, in virtù del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Stanzione Domenico, della somma di lire 61.920.369 oltre iva, a fronte delle prestazioni professionali rese dall'opposto in favore dell'opponente. Quest'ultimo eccepiva, in particolare, di non aver mai conferito alcun incarico allo Stanzione, e che il progetto da quegli predisposto rientrava in un più ampio accordo negoziale, mai realizzatosi, in virtù del quale Fimiani Mario, suo dante causa, si era impegnato, insieme a Fimiani Maria Concetta e Manzo Salvatore, a cedere alla società Edil Romano S.n.c. la proprietà di alcuni immobili siti in territorio del Comune di Mercato San Severino, a fronte della cessione, da parte della società acquirente, della piena proprietà di alcune porzioni dei fabbricati realizzandi sugli immobili di proprietà dei cedenti.
Detto contratto, secondo l'opponente, prevedeva che le spese di progettazione dei realizzandi edifici fossero totalmente a carico della società acquirente. L'opponente lamentava altresì che Fimiani Mario versava, all'epoca della sottoscrizione del contratto di cui è causa, in condizioni di incapacità naturale ed Ric. 2017 n. 05595 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -2- eccepiva la sproporzione tra le prestazioni dedotte nel predetto negozio. Con separato atto di citazione proponevano opposizione al medesimo decreto ingiuntivo anche Fimiani Maria Concetta e Manzo Salvatore, eccependo la mancanza di prova del conferimento dell'incarico, la sproporzione del compenso preteso dal professionista, e comunque la loro carenza di legittimazione passiva, in quanto l'unico avente causa di Fimiani Mario era Fimiani Antonio, e considerato che Edil Romano S.n.c. si era obbligata a far fronte al pagamento di tutti gli oneri tecnici dello Stanzione.
Nella resistenza dell'opposto il Tribunale di Salerno, con sentenza del 12.9.2005, accoglieva in toto l'opposizione proposta da Fimiani Maria Concetta e Manzo Salvatore; accoglieva invece solo in parte quella proposta da Fimiani Antonio, che condannava al pagamento della minor somma di C 27.374,45 oltre accessori. A sostegno della propria decisione, il primo giudice dava atto che non era stata acquisita la prova che l'incarico professionale fosse stato conferito anche da Fimiani Maria Concetta e Manzo Salvatore, mentre era stato dimostrato il suo conferimento da parte di Fimiani Mario, la cui incapacità al momento della stipula del contratto non era stata provata.
Interponeva appello avverso detta decisione Fimiani Antonio e si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, Fimiani Maria Concetta, Manzo Salvatore e Stanzione Domenico, il quale ultimo spiegava a sua volta appello incidentale in relazione al capo della decisione di prime cure che lo aveva condannato alla refusione delle spese in favore di Fimiani Maria Concetta e Manzo Salvatore. Ric. 2017 n. 05595 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -3- r Con la sentenza oggi impugnata, n. 508/2016, la Corte di Appello di Salerno rigettava tanto il gravame principale che quello incidentale.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Fimiani Antonio, affidandosi ad un unico motivo. Resistono con separati controricorsi Stanzione Domenico e Fimiani Maria Concetta. Il controricorrente Stanzione ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132, 112, 115, 116 c.p.c., 111 Cost., 1321, 1325, 1326, 2230, 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe reso una motivazione meramente apparente, nella misura in cui avrebbe confermato la decisione di prime cure, dichiarando di condividerne il contenuto, senza fornire alcuna ulteriore spiegazione a sostegno del proprio convincimento.
Ad avviso della parte ricorrente, ciò evidenzierebbe che il giudice di seconde cure non avrebbe condotto alcuna autonoma disamina del materiale istruttorio, limitandosi ad una generica conferma del giudizio operato dal Tribunale. La censura è inammissibile, in quanto si risolve in una istanza di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie compiuti dal giudice di merito, preclusa in questa sede, perché estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Peraltro, la Corte di Appello dichiara di condividere la valutazione del Tribunale, ma non si ferma affatto a questa affermazione, bensì esamina le dichiarazioni rese dallo Stanzione in sede di interrogatorio, insieme a quelle Ric. 2017 n. 05595 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -4- rese dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria esperita in prime cure (pagg. 8 e s. della sentenza impugnata), spiegando, dunque, in modo coerente ed adeguato la ragione del proprio convincimento. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei confronti delle parti controricorrenti.
Nulla, invece, per le parti rimaste intimate, in ragione del mancato svolgimento, da parte loro, di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente, in C 5.500, di cui C 200 per esborsi, in favore di Stanzione Domenico, ed in C 4.500, di cui C 200 per esborsi, in favore di Fimiani Maria Concetta, in ambo i casi oltre rimborso delle spese generali, in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2017 n. 05595 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -5- Così deciso in Rom