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Ordinanza — n. 40075/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-proven claim where documentary evidence clearly showed the contract was with a different company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40075/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giovanni Giovannelli's appeal against the Genoa Court of Appeal's decision rejecting his claim for legal fees. Giovannelli argued that the lower court violated procedural rights by refusing to hear his oral evidence, claiming it would prove his case. The court rejected this, ruling that the documentary evidence already conclusively demonstrated the contract was with a different company, making the oral proof unnecessary and insufficient to overturn the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 115, 184, 188, 356 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal based on the failure to admit oral evidence is inadmissible when the existing documentary evidence alone sufficiently establishes the facts and renders the oral hearing superfluous.

Parole chiave

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non-proven claim dismissal documentary evidence sufficiency oral evidence inadmissibility contractual party identification procedural violation rejection consigliere giuridico indennità di patrocinio negligenza professionale dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 184 c.p.c.
Art. 188 c.p.c.
Art. 356 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
115, :184, 188 e 356 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16850-2017 proposto da: GIOVANNELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA n. 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO PAOLO LUISO e ALESSANDRO PASQUINI - ricorrente - contro VIADANA PADANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato JACOPO DI MARCO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - con troricorrente - avverso la sentenza n. 573/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/05/2016; 2:37-c? 12, t udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Giovannelli Giovanni evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Massa la società Viadana Padana S.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di C 1.136.205,18 a titolo di compenso per l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale prestata dall'attore in favore della convenuta. Nella resistenza della società convenuta il Tribunale, con sentenza n. 740/2010, rigettava la domanda, compensando le spese del grado. Interponeva appello il Giovannelli e si costituiva in secondo grado Viadana Padana S.r.l., spiegando appello incidentale in relazione al capo di decisione relativo alla compensazione delle spese di primo grado.

Con la sentenza impugnata, n. 573/2016, la Corte di Appello di Genova rigettava il gravame principale, accogliendo l'incidentale e condannando il Giovannelli alla refusione delle spese del doppio grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Giovannelli Giovanni, affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso Viadana Padana S.r.l. in liquidazione. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, :184, 188 e 356 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello, confermando la decisione del Tribunale, Ric. 2017 n. 16850 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -2- avrebbe respinto la sua domanda, ritenendola non provata, senza dare ingresso alla prova orale articolata dal ricorrente, la quale, invece, avrebbe consentito di dimostrare la fondatezza della sua tesi difensiva.

La censura è infondata. La Corte di Appello afferma che la domanda non era stata provata, in quanto dai documenti allegati agli atti del giudizio di merito emergeva che l'incarico era stato conferito al Giovannelli dalla IMEG, società diversa da Viadana Padana S.r.l. Aggiunge, inoltre, che le prove orali articolate dall'odierno ricorrente non erano idonee a superare la valenza probatoria dei documenti. Il Giovannelli attinge solo la seconda parte del ragionamento, lamentando che il giudice di merito avrebbe ingiustamente conculcato il suo diritto a dimostrare la fondatezza della domanda svolta, ma dimentica di considerare la prima parte della motivazione della sentenza impugnata, relativa alla valutazione della prova documentale, che di per sé è sufficiente a sostenere la decisione assunta dalla Corte ligure.

Pur non potendosi, sul punto, configurare una doppia ratio, poiché il giudice di merito ha condotto una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, il motivo non si confronta in modo adeguato con la motivazione, in quanto la attinge solo in parte, senza scalfire la considerazione, invero decisiva, secondo cui le evidenze documentali dimostravano, già da sole, che l'incarico professionale era stato conferito al Giovannelli da società diversa dall'odierna controricorrente. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della Ric. 2017 n. 16850 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -3- sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 11.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 03 novembre 2021 Il Prsicente (S. rjan) DEPCTATO IN CANCELLERIA i 5 DIC Zuil (