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Ordinanza — n. 40073/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Ministry's appeal, confirming office defenders get reimbursement for failed debt recovery costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40073/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's appeal against a lower court order awarding fees to an office defender. The defender argued that costs incurred for unsuccessful debt recovery should not be reimbursable, while the Ministry contended the law only covers expenses from the criminal trial itself. The court ruled that the statutory provision explicitly includes costs for failed recovery procedures as instrumental to the professional activity, thereby validating the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 116 d.P.R. n. 115/2002; The office defender is entitled to reimbursement of costs, rights, and fees related to unsuccessful debt recovery procedures, as these expenses are functionally linked to the professional activity performed in the interest of the State.

Parole chiave

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office defender fees debt recovery costs criminal procedure expenses state reimbursement failed collection procedures recupero dei costi restituzione delle prestazioni indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 116 d.P.R. n. 115/2002
la violazione dell'art. 116 del d.P.R.
Art. 116 d.P.R. n. 150/2011
la violazione dell'art. 116 del d.P.R.
Art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l'unico motivo formulato il ricorrente Ministero della Giustizia ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
17; - controricorrente - avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Pisa in data 8 giugno 2017 emessa ai sensi dell'art. 170 d.P.R.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
17; - controricorrente - avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Pisa in data 8 giugno 2017 emessa ai sensi dell'art. 170 d.P.R.
art. 116 d.P.R. n. 115/2002
la violazione dell'art. 116 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27854/2011
Rileva il collegio che il motivo è manifestamente infondato dal momento che l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni (v., ad es., Cass. n. 27854/2011, Cass.
Cass. n. 30484/2017
27854/2011, Cass. n. 30484/2017 e, da ultimo, Cass.
Cass. n. 22579/2019
Cass. n. 1778/2016
115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione dello Stato (Cass. n. 1778/2016).
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Testo completo

seguente C C. 28/10/2021 ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20591 del 2017) proposto da: Compensi forensi MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: 97591110586), in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro AVV. SACHELI LUISA RITA (C.F.: SCH LRT 75T59 Z133K), rappresentata e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. Roberto Nocent ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.. Francesca Fabbri, in Roma, piazza Alessandria n. 17; - controricorrente - avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Pisa in data 8 giugno 2017 emessa ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. L'Avv. Luisa Rita Racheli proponeva, con ricorso depositato il 24 febbraio 2017, opposizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Pisa ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di liquidazione di compensi ritenuti spettantile quale difensore d'ufficio di Maccioni Simone in un procedimento penale, con specifico riferimento a quelli da ricondursi all'entità delle spese sopportate per l'infruttuoso recupero dei crediti professionali. Il citato Presidente, con ordinanza dell'8 giugno 2017, accoglieva l'opposizione sostenendo che il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura )! esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso delle spese relative in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002, atteso che l'attività recuperatoria costituisce un presupposto della liquidazione in surrogazione.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Ministero della Giustizia, resistito con controricorso dall'intimata Avv. Luisa Rita Sacheli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo formulato il ricorrente Ministero della Giustizia ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 116 del d.P.R. n. 150/2011 (rectius: n. 115/2002), deducendo l'erroneità dell'interpretazione di detta norma come operata nell'ordinanza impugnata, poiché il riferimento congiunto a "onorario e spese" in essa contenuto ed il richiamo, quanto a misura e modalità, all'art. 82, avrebbero dovuto imporre di ritenere che la disciplina della liquidazione riguarda i soli onorari e spese maturati nel procedimento penale in cui il difensore ha prestato il suo ufficio e non anche l'onorario e le "spese" relativi alle procedure inutilmente esperite per il recupero dei crediti professionali.

Rileva il collegio che il motivo è manifestamente infondato dal momento che l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni (v., ad es., Cass. n. 27854/2011, Cass. n. 30484/2017 e, da ultimo, Cass. n. 22579/2019), enunciato il principio secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.

Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002 e con la sua stessa "ratio", poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato, ragion per cui risulterebbe iniquo accollare l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale, dovendosi, perciò, considerare rientranti nell'ambito di quelle che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito , dell'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente, fatto salvo il diritto di ripetizione ad opera dello Stato nei confronti di chi non è stato ammesso al - gratuito patrocinio, ai sensi del secondo comma del citato art. 116.2.

In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della soccombente Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ancorché il ricorso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione dello Stato (Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 28 ottobre 2021. Il Prf dente SeoJ.Djan DEJ-'7'171TO IN CANCELLERIA 1 5 D I