Ordinanza — n. 40070/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso 174-2017 proposto da: CESTARI SILVIA, CESTARI WALTER, quali eredi di CESTARI ANGIOLINO, rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCO COLI; - ricorrenti - contro DONATI ALDA, CESTARI ELISABETTA, CESTARI ROBERTA, CESTARI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO VALENTINI; - controricorrente - kti avverso la sentenza n. 1075/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. Considerato che: -con, con atto depositato il 17 settembre 2021, Cestari Silvia e Cestari Walter, quali eredi dell'originario ricorrente Cestari Angiolino, costituitisi a Wt/V mezzo dell'avv. Francesco Coli, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -Donati Alda, Cestari Elisabetta, Cestari Roberta e Cestari Andrea, quali eredi del controricorrente Cestari Flaminio, costituitisi, a mezzo dell'avv. Alberto Valentini, hanno dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese; -le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15). P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2021. Il idente DEPOSITATO IN CANCELLERIA --------------------- i 5 DIC 2021 . E P . CANCELLIE R Voicenzo Mass,7) R. CAr.C. F PERTO Vincenzo Fio
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40070/2021 — snciv · Corte di Cassazione: FRANCESCO COLI; - ricorrenti - contro DONATI ALDA, CESTARI ELISABETTA, CESTARI ROBERTA, CESTARI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO VALENTINI; - controricorrente - kti avverso la sentenza n. 1075/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. Considerato che: -con, con atto depositato il 17 settembre 2021, Cestari Silvia e Cestari Walter, quali eredi dell'originario ricorrente Cestari Angiolino, costituitisi a Wt/V mezzo dell'avv. Francesco Coli, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -Donati Alda, Cestari Elisabetta, Cestari Roberta e Cestari Andrea, quali eredi del controricorrente Cestari Flaminio, costituitisi, a mezzo dell'avv. Alberto Valentini, hanno dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese; -le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15). P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2021. Il idente DEPOSITATO IN CANCELLERIA --------------------- i 5 DIC 2021 . E P . CANCELLIE R Voicenzo Mass,7) R. CAr.C. F PERTO Vincenzo Fio