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Sentenza — n. 40036/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 40036/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40036/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3352/2016 R.G. proposto da PARAVIDINO ANNAMARIA, rappresentata e difesa dall'Avv. DI SCIPIO MASSIMILIANO, con domicilio eletto in Roma, via G. ANTONELLI, n. 15, presso lo studio dell'Avv. MAZZONE OLIVIERO; - ricorrente - contro ZANETTI PAOLA vedova CASORATI, CASORATI NATALIA e CASORATI GIULIA, quali eredi di CASORATI FRANCESCO, rappresentate e difese dall’ Avv. IANNUZZI LORENA e dall’Avv. REY CRISTINA, con domicilio eletto in Roma, via Attilio Regolo, n. 19, presso lo studio dell'Avv. SERANGELI CLAUDIO, ; - controricorrenti - nonché contro CASORATI CHIARA ADRIANA - intimata - F i r m a t o D a :

Regesto Legislator

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art. 783 c.c, art. 1161 c.c, articolo 380 bis c.p, art. 378 c.p, art. 112 c.p, art. 111 della Costituzione; Sentenza — n. 40036/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso per cassazione della sig.ra Paravidino si articola in quattro motivi. Le signore Paola Zanetti, Natalia Casorati e Giulia Casorati hanno depositato controricorso, mentre Chiara Adriana Casorati è rimasta intimata. La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 24 novembre 2020, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria ex articolo 380 bis c.p.c.; in quella sede è stata rimessa alla udienza pubblica e quindi è stata discussa nella pubblica udienza del 7 luglio 2021 per la quale tanto la ricorrente quanto le controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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donatario donazione mista donazione petizione d'eredità donazione a causa di morte curatela di paternità

Disposizioni normative citate

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art. 783 c.c
art. 1161 c.c
articolo 380 bis c.p
art. 378 c.p
art. 112 c.p
4 c.p.c., la Numero di raccolta generale 40036/2021Data pubblicazione 14/12/2021 ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa affermando:
art. 111 della Costituzione
4 e 5 c.p.c., la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la violazione dell’art. 111 della Costituzione, degli artt.
art. 2697 c.c
artt. 1140 c.c
4 c.p.c., la sig.ra Paravidino deduce violazione e falsa applicazione degli artt.112-115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1140 c.c.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3352/2016 R.G. proposto da PARAVIDINO ANNAMARIA, rappresentata e difesa dall'Avv. DI SCIPIO MASSIMILIANO, con domicilio eletto in Roma, via G. ANTONELLI, n. 15, presso lo studio dell'Avv. MAZZONE OLIVIERO; - ricorrente - contro ZANETTI PAOLA vedova CASORATI, CASORATI NATALIA e CASORATI GIULIA, quali eredi di CASORATI FRANCESCO, rappresentate e difese dall’ Avv. IANNUZZI LORENA e dall’Avv. REY CRISTINA, con domicilio eletto in Roma, via Attilio Regolo, n. 19, presso lo studio dell'Avv. SERANGELI CLAUDIO, ; - controricorrenti - nonché contro CASORATI CHIARA ADRIANA - intimata - F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 3352/2016 Numero sezionale 1809/2021 avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. Numero di raccolta generale 40036/2021Data pubblicazione 14/12/2021 1516/2015 depositata il 05/08/2015 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere Antonello Cosentino; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso.

Udito l’Avvocato MASSIMILIANO DI SCIPIO, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si è riportato alle memorie depositate; Uditi gli Avvocati LORENA IANNUZZI e CRISTINA REY, difensori della ricorrente, che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alle memorie depositate; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig.ra Annamaria Paravidino ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di rivendica del dipinto “Ritratto della sorella Elvira”, del pittore Felice Casorati, da lei proposta nei confronti del figlio ed erede del pittore, signor Francesco Casorati, e proseguita nei confronti delle eredi di quest'ultimo (deceduto in corso di causa), signore Paola Zanetti, Natalia Casorati, Giulia Casorati e Chiara Adriana Casorati.

Per la migliore intelligenza delle censure mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata è opportuno esporre, nei limiti di quanto ancora interessa in questa sede di legittimità, la vicenda da cui ha avuto origine il contenzioso tra la signora Paravidino ed il signor Francesco Casorati. Il dipinto “Ritratto della sorella Elvira” venne rubato nel 1963, insieme ad altre opere d’arte, dalla villa di campagna dello stesso Autore, il Maestro Felice Casorati. In ragione della fama del Maestro, il furto fu reso noto al pubblico da notizie di stampa.F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 3352/2016 Numero sezionale 1809/2021 Nello stesso anno 1963 il dott.

Enrico Paravidino, odontoiatra Numero di raccolta generale 40036/2021Data pubblicazione 14/12/2021 torinese, e la sua consorte, sig.ra Maria Lucia Ferrando, acquistarono detto dipinto, nell'ambito di un lotto complessivo di 14 quadri, da un imprenditore e collezionista d'arte genovese, sig. Mario Carena. I coniugi Paravidino vendettero sei quadri di tale lotto al gallerista Antonio Russo e trattennero per sé i rimanenti otto, tra i quali il “Ritratto della sorella Elvira”. Nel 1965 i dipinti venduti al gallerista Russo vennero a costui sequestrati e affidati in custodia alla vedova ed al figlio del Maestro Casorati, frattanto deceduto.

A seguito della denuncia penale conseguentemente sporta dal Russo nei confronti dei coniugi Paravidino e Ferrando, l'Autorità giudiziaria dispose il sequestro degli altri otto quadri che questi ultimi avevano acquistato dal signor Carena e tenuto per sé, compreso il “Ritratto della sorella Elvira”; la custodia di tali quadri, tuttavia, fu affidata agli stessi coniugi Paradivino, presso i quali le opere si trovavano. Il procedimento penale a carico dei coniugi Paravidino e Ferrando per il delitto di ricettazione si concluse nel 1967 con un decreto di archiviazione e con il dissequestro degli otto quadri sequestrati, che quindi rientrarono nella libera disponibilità della famiglia Paravidino.

Il contenzioso civile instauratosi tra gli eredi Casorati ed il gallerista Russo sulla proprietà dei sei quadri a quest'ultimo sequestrati fu a propria volta definito nel 1971 con sentenza della Corte d'appello di Torino, passata in giudicato, che accertò il diritto di proprietà del Russo, sul presupposto della buona fede del suo acquisto. Nel 2007 il “Ritratto della sorella Elvira” venne nuovamente sequestrato nell'ambito di una seconda indagine per ricettazione, questa volta a carico della figlia di Enrico Paravidino, sig.ra Annamaria Paravidino, la quale - essendo nel possesso del dipinto F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 3352/2016 Numero sezionale 1809/2021 (che deteneva nella casa in cui abitava insieme a suo marito Numero di raccolta generale 40036/2021Data pubblicazione 14/12/2021 Giorgio Varini) - lo consegnò spontaneamente ai Carabinieri.

Anche il procedimento per ricettazione a carico di Annamaria Paravidino si concluse con una archiviazione, ma, all'esito del dissequestro del quadro, quest’ultimo venne consegnato a Francesco Casorati, quale unico erede del Maestro Felice Casorati. La sig.ra Annamaria Paravidino convenne quindi in giudizio, di fronte al Tribunale di Torino, il sig. Francesco Casorati con azione di rivendicazione, richiedendo, appunto, l’accertamento della proprietà del dipinto (frattanto detenuto dalla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino in base ad un contratto di comodato sottoscritto concordemente da Francesco Casorati e dai coniugi Annamaria Paravidino e Giorgio Varini).

La sig.ra Paravidino indicava tre titoli distinti, e tra loro alternativi, del diritto di proprietà da lei vantato sul dipinto de quo; in primo luogo deduceva di aver acquistato tale dipinto nel 1986, in virtù di donazione disposta in suo favore da sua madre, sig.ra Ferrando, dopo la morte di Enrico Paravidino (avvenuta del 1982); in subordine deduceva di aver acquistato la proprietà del dipinto jure successionis, quale erede del padre; in ulteriore subordine deduceva di aver acquistato tale proprietà a titolo originario, per usucapione, avendo posseduto l’opera pubblicamente e pacificamente per oltre venti anni dal 1986 al 2007 (allorquando la stessa venne sequestrata per ordine dell’Autorità giudiziaria).

Il sig. Francesco Casorati si oppose alla domanda dell’attrice e propose a propria volta una domanda riconvenzionale di accertamento della sua proprietà del dipinto. Il Tribunale di Torino respinse le domande della sig.ra Paravidino e, in accoglimento della riconvenzionale del convenuto, accertò la proprietà del dipinto in capo a Francesco Casorati. La Corte d’appello di Torino, adita dalla sig.ra Paravidino nel contraddittorio delle eredi di Francesco Casorati, qui F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 3352/2016 Numero sezionale 1809/2021 controricorrenti, ha confermato la sentenza di primo grado Numero di raccolta generale 40036/2021Data pubblicazione 14/12/2021 argomentando, per quanto qui interessa, che la sig.ra Paravidino non aveva acquistato il dipinto de quo: - né a causa della donazione della madre del 1986, dovendosi giudicare detta donazione nulla per difetto di forma scritta e non potendosi utilmente richiamare il disposto dell’art. 783 c.c., in difetto di prova tanto della modicità del valore del dipinto quanto della traditio del medesimo; - né per usucapione decennale ex art. 1161 c.c., difettando la prova della necessaria buona fede, né per usucapione ordinaria ventennale, difettando la prova del possesso continuo nel ventennio anteriore al 23 gennaio 2007 (data in cui la sig.ra Paravidino consegnò il quadro ai Carabinieri), in ragione delle incertezze relative alla data ed alle modalità di inizio del di lei possesso; - né jure successionis, difettando la prova dell’appartenenza del bene alla massa ereditaria relitta da Enrico Paravidino.

Il ricorso per cassazione della sig.ra Paravidino si articola in quattro motivi. Le signore Paola Zanetti, Natalia Casorati e Giulia Casorati hanno depositato controricorso, mentre Chiara Adriana Casorati è rimasta intimata. La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 24 novembre 2020, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria ex articolo 380 bis c.p.c.; in quella sede è stata rimessa alla udienza pubblica e quindi è stata discussa nella pubblica udienza del 7 luglio 2021 per la quale tanto la ricorrente quanto le controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONEF i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 3352/2016 Numero sezionale 1809/2021 Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 n. 4 c.p.c., la Numero di raccolta generale 40036/2021Data pubblicazione 14/12/2021 ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa affermando:

«non è oggetto del presente giudizio l’accertamento della insussistenza dello stato di buona fede, al momento dell’acquisto, in capo a tale soggetto (Enrico Paravidino, n.d.r.)» (pag. 15, secondo capoverso, della sentenza). La ricorrente - evocando la pronuncia del tribunale di Torino con cui i suoi genitori erano stati assolti dal delitto di ricettazione dei quadri venduti al Russo (e da loro acquistati insieme al “Ritratto della sorella Elvira”) sul presupposto della loro buona fede - lamenta l’omessa pronuncia del Giudice d’appello rispetto all’accertamento della buona fede in capo ai suoi danti causa.

Il motivo è infondato. Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/21). La Corte territoriale si è pronunciata, rigettandola, sulla domanda della Paravidino di accertamento del suo diritto di proprietà sul quadro e tanto ha fatto in relazione a ciascuno dei titoli di acquisto dalla stessa dedotti, ossia la donazione dalla madre (pag. 8 e segg. della sentenza), l’usucapione (pag. 17 e segg. della sentenza) e la successione al padre (pag. 24 e segg. della sentenza).

Non c’è, dunque, alcuna omessa pronuncia (cfr. Cass. n. 5730/20: «Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 3352/2016 Numero sezionale 1809/2021 argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, Numero di raccolta generale 40036/2021Data pubblicazione 14/12/2021 relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio»).

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c., la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la violazione dell’art. 111 della Costituzione, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. La sig.ra Paravidino, con tale motivo, lamenta che il giudice d’appello non abbia considerato il fatto che, nel corso del procedimento penale in cui i coniugi Paravidino – Ferrando vennero indagati per ricettazione, il dipinto, in un primo momento sequestrato, fu poi dissequestrato e restituito agli stessi.

La ricorrente afferma, quindi, che il quadro sarebbe pacificamente appartenuto al patrimonio della sua famiglia per decenni. Inoltre, nel medesimo motivo, la sig.ra Paravidino assume che la domanda di petizione dell’eredità intentata da Francesco Casorati mancherebbe del presupposto necessario per l’accoglimento, non essendo state adeguatamente valutate le prove che indicherebbero, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, l’appartenenza del quadro al patrimonio della famiglia Paravidino-Ferrando. Il motivo è inammissibile perché il fatto di cui vi si lamenta l’omesso esame («la famiglia Paravidino /Ferrando era certamente proprietaria del quadro in questione per averlo legittimamente acquistato», vedi pag. 13, in fine, del ricorso) non è un fatto storico ma un giudizio di diritto, relativo alla titolarità del diritto di proprietà; un giudizio, per di più, avente ad oggetto un diritto di cui non si specifica il titolare, posto che l’espressione “la famiglia” non identifica alcun soggetto giuridico e allude indistintamente al padre, alla madre, al padre e alla madre in comunione, o al padre alla madre e ai figli in comunione.F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 3352/2016 Numero sezionale 1809/2021 Privo di concludenza è, poi, il riferimento ai verbali di Numero di raccolta generale 40036/2021Data pubblicazione 14/12/2021 restituzione ai Paravidino dei quadri loro sequestrati nel 1965, non potendo l’accertamento della proprietà discendere da un decreto di archiviazione penale e dai verbali della polizia giudiziaria di restituzione dei beni in sequestro al soggetto presso cui essi furono sequestrati; egualmente privi di concludenza, infine, sono i riferimenti alle dichiarazioni rilasciate alla stampa da Francesco Casorati o alla contezza che il medesimo aveva della permanenza del quadro nella materiale disponibilità dei Paravidino.

In definitiva il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio inammissibile nel giudizio di legittimità. Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 n. 4 c.p.c., la sig.ra Paravidino deduce violazione e falsa applicazione degli artt.112-115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1140 c.c. e ss., 2699 c.c. e ss. e «alle norme e ai principi in materia di successione legittima». In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nel rigettare la domanda di usucapione per mancanza di certezze sull’epoca della traditio e sulla persona del tradens, non avrebbe adeguatamente valutato i dati che emergevano dalle stime del dipinto (expertise) e dalle polizze assicurative, datate 1986, che confermavano il possesso del dipinto a quel tempo.

La doglianza si risolve in una inammissibile sollecitazione al riesame del merito (vedi pag. 19 del ricorso, rigo 8: «l’assunto di cui sopra si pone in contrasto con le risultanze documentali in atti»; rigo 13: «è presente in atti probante documentazione che attesta che proprio nel 1986 il dipinto in questione … veniva fatto assicurare»), che, peraltro, non si misura con il rilievo che la Corte territoriale ha esaminato sia gli expertise che le polizze (pagg. 22/23 della sentenza gravata), pur non traendo da tale esame le conseguenze auspicate dalla ricorrente.

Nel motivo in esame, inoltre, si sottolinea come la Corte territoriale abbia disatteso l'assunto della sig.ra Paravidino di aver F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 3352/2016 Numero sezionale 1809/2021 acquistato il dipinto de quo per successione ereditaria al padre Numero di raccolta generale 40036/2021Data pubblicazione 14/12/2021 sull’argomento che non vi sarebbe stata prova che tale dipinto rientrasse nell'asse ereditario di Enrico Paravidino e si sostiene che tale argomento sarebbe in contraddizione con l’affermazione contenuta a pag. 15, secondo capoverso, della sentenza impugnata secondo cui il fatto che Enrico Paravidino avesse acquistato il dipinto nel 1963 da Mario Carena non era contestato.

Anche questa seconda censura è infondata, sotto un duplice profilo. In primo luogo, perché - come sottolineato nello stesso brano della sentenza impugnata richiamato dalla ricorrente (secondo capoverso della pag. 15) - il fatto che non fosse contestata la conclusione del contratto di compravendita Carena/Paravidino non significa che non fossero contestati «gli effetti e le conseguenze giuridiche» (vale a dire, l’efficacia traslativa del diritto di proprietà sul quadro) di tale contratto. In secondo luogo, perché, quand'anche fosse stato pacifico che il quadro era entrato nella proprietà di Enrico Paravidino per effetto del contratto di compravendita da lui stipulato con il sig.

Carena, ciò non necessariamente implicava che tale quadro fosse ancora nel patrimonio di Enrico Paravidino al momento della di lui morte. Il terzo motivo va dunque, conclusivamente, rigettato. Con il quarto motivo, riferito all’articolo 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2721 ss. c.c., lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto non raggiunta la prova dell’usucapione senza, tuttavia, ammettere i capitoli di prova testimoniale volti a dimostrare il possesso continuato dell’opera nella dimora della ricorrente per il ventennio antecedente al 23 gennaio 2007 (data, come già accennato, in cui la sig.ra Paravidino consegnò il quadro ai Carabinieri).

In particolare la ricorrente censura l'argomentazione sviluppata nella pag. 21 dell'impugnata sentenza, là dove si legge: «l'incertezza di fatto circa la data e le modalità del conseguimento F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a :

C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 3352/2016 Numero sezionale 1809/2021 della disponibilità del quadro da parte della Paravidino … oltre a Numero di raccolta generale 40036/2021Data pubblicazione 14/12/2021 non consentire la prova del requisito temporale del possesso ininterrotto utile all'usucapione, impedisce altresì l'applicazione della presunzione del possesso intermedio tra i due estremi temporali, uno dei quali, in specie quello iniziale, non può ritenersi accertato»; secondo la Corte torinese, infatti, i capitoli di prova dedotti dalla ricorrente sarebbero generici, e non temporalmente determinati, proprio in relazione all'individuazione delle circostanze di tempo.

Nel motivo di ricorso in esame, per contro, si sottolinea come i capitoli di prova testimoniale dedotti dalla difesa della sig.ra Paravidino, là dove facevano riferimento alla presenza del quadro nella casa di quest'ultima in via Eustachi 12 ed alla stipula di una polizza assicurativa sul medesimo, implicitamente contenevano un inequivocabile riferimento cronologico, legato alla data del contratto assicurativo prodotto in atti. Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha chiarito, che l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori (Cass. 11765/19; in termini, Cass.14979/21, non massimata).

La Corte territoriale non si è attenuta a tale principio, perché ha esaminato i capitoli di prova articolati dal ricorrente sub nn. 2, 4, 5 e 1c, debitamente trascritti alle pagine 26 e 27 del ricorso per F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a :

C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 3352/2016 Numero sezionale 1809/2021 cassazione, dando esclusivo rilievo alla loro formulazione letterale Numero di raccolta generale 40036/2021Data pubblicazione 14/12/2021 e, quindi: - per quanto riguarda i capitoli nn. 2 («vero che il dipinto per cui è causa - prod. n. 10-12-14 da rammostrarsi al teste - è stato appeso alle pareti delle abitazioni ove ha vissuto la signora Paravidino ovvero dapprima in V.

Eustachi 12 e successivamente in V.le Gran Sasso 35 a Milano»), 4 («vero che il dipinto del Casorati - prod. n. 10 - è stato periziato dal Malagutti, che lo visionava nell’ appartamento di V. Eustachi») e 5 («vero che il dipinto del Casorati - prod. n. 10 da rammostrarsi al teste - è stato visionato a fini assicurativi dal signor Carlo F. Giancola e dal signor Riccardo Castelli»), ha trascurando di correlare le circostanze capitolate alle complessive argomentazioni e produzioni difensive della sig.ra Paravidino (e, in particolare, alla polizza con la società di assicurazioni Helvetia, del 1986, dalla stessa versata in atti); - per quanto riguarda il capitolo della prova testimoniale n. 1c («vero che a seguito del decesso del signor Paravidino Enrico il dipinto rammostrato al teste fu donato dalla signora Ferrando Maria Lucia alla figlia Annamaria»), non ha tenuto conto della facoltà di chiedere al teste, al di là della nozione giuridica di donazione, se al medesimo risultasse che la signora Maria Lucia Ferrando avesse materialmente consegnato il dipinto de quo alla figlia Annamaria Paravidino nell'anno 1986.

Il ricorso va quindi accolto limitatamente al quarto motivo e l’impugnata sentenza va cassata in relazione a tale motivo, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in altra composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9