Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of interest due to repetition of first-instance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already presented and rejected in the first instance. The appellate court had dismissed the opposition to the default judgment based on jurisdictional incompetence and the invalidity of the creditor's claim. Since the lower court had already ruled on these points, the appellant lacked the necessary interest to challenge them again at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.; Art. 380bis.1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already decided without specifying new grounds or demonstrating a concrete interest in re-examining the specific rulings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Seguente ORDINANZA Sul ricorso 19602-2016 proposto da: MONTELEONE LUCIO GIULIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII 396, presso lo studio dell'avvocato Antonio Giuffrida, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Giulio Monteleone; - ricorrente - contro Napolitano Mario, elettivamente domiciliato in Roma, Via Di Pietralata 320 D/4, presso lo studio dell'avvocato Gigliola Mazza, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale G. Iannarelli; -controrícorrente - avverso la sentenza N. 548/2016 della Corte d'appello di Bari, depositata il 04/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che: -Lucio Giulio Monteleone impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha dichiarato inammissibile il di lui gravame avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia-Sezione distaccata di San Severo; -egli aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto e notificatogli dal sig.Mario Napolitano, in qualità di erede di Antonio Napolitano per il pagamento di euro 1.858,94, oltre interessi e spese, dovuta a titolo di quota parte della metà delle spese processuali liquidate nella sentenza della Corte d'appello di Bari n.69/1999 e poste a carico degli appellanti fra cui il Monteleone e gli eredi di Antonio Napolitano, deceduto in corso di causa; -il tribunale, per quanto ancora di interesse, aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo fondata sull'incompetenza per valore del tribunale a favore del giudice di pace nonchè sull'infondatezza della pretesa creditoria; -impugnata la decisione di prime cure, la corte barese ha ritenuto inammissibili i motivi del gravame osservando che con essi l'appellante si era limitato a riproporre le deduzione e le ragioni svolte in prime cure; -ha, inoltre, motivato la correttezza della decisione sull'eccezione di incompetenza per valore e ha evidenziato l'incontrovertibile qualità di erede dell'originario appellante Antonio Napolitano in capo a Mario Napolitano, così come la fondatezza dell'azione di regresso esercitata da quest'ultimo nei confronti del Monteleone;
Ric. 2016 n. 19602 sez. 52 - ud. 15-07-2021 -2- -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Lucio Giulio Monteleone con ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso Mario Napolitano; -entrambe la parti hanno depositato memorie ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.; considerato che: -con il primo motivo si censura la statuizione di inammissibilità dell'appello ed il mezzo è articolato, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 , n,.4 e n.5 cod. proc. civ., come violazione e falsa applicazione di legge, nullità della sentenza per violazione di norma processuale, in relazione agli articoli 112,132 e 342 cod. proc. civ., art. 118 disp att. cod. proc. civ., arti 111 comma 6 Cost.; -con il secondo motivo si censura la decisione adottata dalla corte territoriale relativamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore dell'adito tribunale in favore del giudice di pace ed articolata, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ., come violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli art.10,14,112 e 132 cod. proc. civ., art.111, comma 6 Cost .; -con il terzo motivo si censura la decisione della corte territoriale sulla ritenuta qualità di erede di Antonio Napolitano assunta da Mario Napolitano ed articolata, con riferimento all'art. 360, comma 1, n.3, n.4 e n.5, cod. proc. civ., come violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 cod. proc. civ., art. 111 comma 6 Cost.; -con il quarto motivo si censura la statuizione sulla fondatezza della natura solidale del debito e dell'azione di regresso intrapresa da Mario Napolitano, articolata con riferimento all'art. 360, comma 1, n.3, n.4 e n.5, cod. proc. civ., come violazione e falsa applicazione degli articoli Ric. 2016 n. 19602 sez. 52 - ud. 15-07-2021 -3- 752,754,1292,1295 e art. 1314 cod. civ., articoli 110 e 115 cod. proc. civ,. ed art. 111, comma 6 Cost. nonchè omessa motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. ; -il primo motivo è inammissibile; -il ricorrente censura la statuizione di inammissibilità cui la corte territoriale è pervenuta sul rilievo che l'appello si è limitato a riproporre le deduzioni e le ragioni svolte in prime cure, senza indicare i concreti motivi per cui era richiesto il riesame delle specifiche statuizioni del tribunale, statuizioni che vengono richiamate nella stessa sentenza d'appello a mera conferma della puntualità delle risposte date dal primo giudice all'opposizione proposta dal Monteleone e senza che ciò possa giustificare l'interesse della parte ad una loro autonoma impugnazione (cfr.
Cass. Sez. Un. 3840/2007); -ebbenei a fronte di tale puntuale ratio decidendi, nemmeno con il ricorso in esame si è specificato quali erano le critiche mosse con il gravame e in tesi erroneamente dichiarate inammissibili dalla corte d'appello sicchè la declaratoria di inammissibilità della censura appare inevitabile; -l'inammissibilità della censura relativa alla pronuncia di inammissibilità dell'appello comporta r1Jegli altri tre motivi di ricorso, attinenti al merito della decisione di rigetto dell'opposizione; -infatti, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale il giudice si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, ove lo stesso abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione Ric. 2016 n. 19602 sez. 52 - ud. 15-07-2021 -4- pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata (cfr.
Cass. Sez. Un.3840/2007); -in ragione dell'inammissibilità del ricorso e in applicazione della soccombenza il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e dichiara il ricorrente tenuto a rifondere le spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 1800,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 15 luglio