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Ordinanza — n. 39385/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the appellant with consent of all parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39385/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's voluntary withdrawal, which was accepted by all other parties. The procedural outcome involved the immediate termination of the litigation and the cancellation of the judicial demand's registration. The court ruled that since the appeal was withdrawn rather than rejected, the statutory provision requiring the appellant to pay an additional contribution did not apply.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The cassation procedure is extinguished upon the voluntary withdrawal of the appeal, provided such withdrawal is accepted by the opposing parties, thereby terminating the litigation without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings consent of opposing parties cancellation of judicial demand no contribution unificato due to withdrawal legittimazione a contestare licenza azione di manutenzione legittimazione dei vicini

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 23175/15
10-11-2021 -2- o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
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Testo completo

uente 5S- ORDINANZA sul ricorso 28236-2016 proposto da: CIOFI GIULIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO GURRADO, FRANCESCO SINANTE COLUCCI; - ricorrente- contro FRONTICELLI BALDELLI ANNA, rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Bardani; GIANNICO RAFFAELLA, FORNARI LUCA, elettivamente domiciliati in Roma, piazza dell'Orologio 7 (studio avv. Stefania Pazzaglia), rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Bagianti; FORNARI GIUSEPPE, CASTELLINI ILARIA elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cola di Rienzo 92, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Dominici;

SURIANO EMANUELA, elettivamente domiciliata in Torna, via Giunio Bazzoni 3, rappresentata e difesa da se stesso ai sensi dell'art.86 c.p.c.; - controricorrend - LUCIANI MARIAPIA; - intimata - avverso la sentenza n. 394/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO; sentito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. LUISA DE RENZIS, che ha concluso per l'estinzione del giudizio di legittimità; sentita l'avv.

Stefania Pazzaglia, su delega, per i controricorrenti Giannico Raffaella e Fornari Luca. Considerato: -che con, con atto depositato il giorno 8 novembre 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese e di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo eseguita in favore della medesima ricorrente (attuale rinunciante); -che l'atto è stato sottoscritto per adesione da tutti i controricorrenti; -che occorre quindi provvedere in conformità, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità; -che va disposta inoltre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in favore; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità Ric. 2016 n. 28236 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -2- o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione; ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascrizione eseguita l'Agenzia del Territorio di Perugia il 24 marzo 2010 al n. 7680 di Registro Generale e al n. 4577 di Registro particolare in favore di Ciofi Giuliana e contro Fornari Luca e Giannico Raffaella, con esonero del Conservatore dei da ogni responsabilità al riguardo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 novembre 2021. Il Presidente \tt/t. \P r•nipT- 7 L D}