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Ordinanza — n. 39380/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules anti-usury law applies to penalty interest, overturning lower court dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39380/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the Tribunal of Trento's decision, which had dismissed claims regarding excessive penalty interest in a loan contract. The lower court incorrectly held that anti-usury regulations applied only to contractual interest rates, excluding penalty interest. The Supreme Court corrected this error by establishing that anti-usury rules must cover all interest components to prevent usury, thereby invalidating the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 1284 comma 4 c.c.; DLGS n. 231/2002; Art. 1815 comma 2 c.c.; Art. 644 c.p.; Art. 1 comma 1 DL n. 394/2000; Art. 2 comma 4 legge 108/1996: The anti-usury discipline applies to penalty interest rates, not just contractual interest, and usurious penalty interest must be recalculated based on legal limits.

Parole chiave

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anti-usury law penalty interest usury threshold consumer protection interest capitalization loan contract cassation review interessi di mora

Disposizioni normative citate

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Art. 1284 comma 4 c.c.
1.3 Col terzo motivo si denunzia la violazione dell'art. 1284 comma 4 cc e del DLGS n.
DLGS n. 231/2002
1284 comma 4 cc e del DLGS n. 231/2002 per avere il giudice di appello omesso di considerare che la legittimità del tasso moratorio applicabile ex art.
Art. 1815 comma 2 c.c.
Per le stesse ragioni, ha altresì respinto l'appello incidentale della cliente che si doleva della mancata applicazione della disciplina dell'art. 1815 comma 2 cc (gratuità del rapporto di mutuo).
Art. 644 c.p.
Art. 1 comma 1 DL n. 394/2000
1.2 Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art.644, commi 1,3,4,5 c.p., dell'art. 1 comma 1 DL n. 394/2000 (convertito in legge n.
Art. 2 comma 4 legge 108/1996
24/2001), nonché dell'art. 2 comma 4 della legge 108/1996, rimproverando al giudice di appello di avere ritenuto che la disciplina antiusura non sia applicabile agli interessi moratori.

Giurisprudenza citata

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Sez. U - Sentenza n. 19597 del 18/09/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 15416-2017 proposto da: MAMBELLI DENISA, rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI LAURO; - ricorrente - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA FORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE AVINO;- controri corrente - avverso la sentenza n. 1207/2016 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 07/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

RITENUTO IN FATTO

Nella lite sul rapporto di mutuo fondiario erogato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa alla cliente Denisa Mambelli, il Tribunale di Trento, con sentenza 7.12.2016, accogliendo l'appello della Banca, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Mezzolombardo, ha respinto le domande di accertamento del superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, di illegittimo anatocismo, di restituzione della somma di C. 4.512,10, di ricalcolo della rata di canone senza interessi e spese, nonché la domanda di invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori nonché di quelli anatocistici con relativa capitalizzazione.

Il giudice di appello ha motivato la decisione osservando che la disciplina antiusura si applica egli interessi corrispettivi ma non anche a quelli moratori. Per le stesse ragioni, ha altresì respinto l'appello incidentale della cliente che si doleva della mancata applicazione della disciplina dell'art. 1815 comma 2 cc (gratuità del rapporto di mutuo). 2 Contro tale sentenza la Mambelli ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso dalla Banca. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'adunanza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo si censura la motivazione della sentenza caratterizzata, a dire della ricorrente, da argomentazioni fortemente e insanabilmente contraddittorie. 1.2 Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art.644, commi 1,3,4,5 c.p., dell'art. 1 comma 1 DL n. 394/2000 (convertito in legge n. 24/2001), nonché dell'art. 2 comma 4 della legge 108/1996, rimproverando al giudice di appello di avere ritenuto che la disciplina antiusura non sia applicabile agli interessi moratori. 1.3 Col terzo motivo si denunzia la violazione dell'art. 1284 comma 4 cc e del DLGS n. 231/2002 per avere il giudice di appello omesso di considerare che la legittimità del tasso moratorio applicabile ex art. 1284 cc e DLGS n. 231/2002 è circoscritta unicamente alla fattispecie relativa alle transazioni commerciali. 1.4 Col quarto ed ultimo motivo, infine, la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 1815 comma 2 cc per avere il Tribunale negato che la non debenza degli interessi, prevista dall'ad 1815 comma 2 cc, possa trovare applicazione anche agli interessi moratori. 2 Ragioni di priorità logica rendono opportuno partire dall'esame del secondo motivo che, ad avviso del Collegio, è fondato.

Le sezioni Unite, infatti, intervenute nel 2020 sulla questione, hanno affermato il seguente principio di diritto: la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.

Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett.

f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 Rv. 658833). La sentenza impugnata, che invece è pervenuta a conclusioni opposte, va pertanto cassata rendendosi necessario un nuovo esame da parte del giudice di merito sulla scorta dell'esposto principio, a cui il Collegio intende dare seguito (non ravvisandosi nella memoria della ricorrente argomentazioni tali da porne in dubbio la applicabilità al caso di specie). Resta così logicamente assorbito l'esame di tutti gli altri motivi. Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di Trento in persona di diverso magistrato, pronuncerà all'esito anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente