Cassation court dismisses claim of adverse possession due to lack of proof regarding actual possession by title holders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appellant's claim for recovery of property, ruling that the lower court erred in finding adverse possession established. While the appellants provided titles showing a chain of ownership spanning over twenty years, the court found no evidence proving the actual physical possession of the disputed room by those title holders. Consequently, the cassation court quashed the appellate judgment and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 948, 2697, 1158, 112, 115, 116 cod. civ.; The proof required for a claim of recovery of property must demonstrate the actual possession of the good by the title holder or their predecessors, not merely the existence of derivative purchase titles covering the requisite period.
Parole chiave
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e ORDINANZA sul ricorso 2513-2017 proposto da: SCOTTO DI SANTILLO CIRO, rappresentato e difeso dagli avv.ti VITTORIO DI MEGLIO, PASQUALE PACIFICO; - ricorrente - contro LUBRANO LAVANDERA VINCENZO ESPOSITO CARMELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SEBINO 11, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CAIANIELLO, rappresentati e difesi dagli avvocati UMBERTO CORVINO, LUIGI MURO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1858/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Consigliere e Presidente Dott.
SERGIO GORJAN; Fatti di causa Vincenzo Lubrano Lavandera e Carmela Esposito evocarono in giudizio, avanti il Tribunale di Napoli, Ciro Scotto di Santillo deducendo che il convenuto, titolare del diritto di proprietà su alloggio confinante con il loro in edificio sito a Procida, aveva abusivamente occupato un vano pertinente invece al loro alloggio, regolarmente acquistato con rogito del 1997. Resistette Ciro Scotto di Santillo, il quale deduceva d'esser nel possesso del vano conteso da lungo tempo come accertato in sede di procedimento possessorio azionato in precedenza dagli attori.
Il Giudice partenopeo ebbe ad accogliere la domanda di rivendica mossa dai consorti Esposito-Lubrano e lo Scotto di Santillo interpose gravame avanti la Corte d'Appello di Napoli. Il Collegio partenopeo rigettò l'impugnazione osservando come gli originari attori avevano provato il loro titolo di acquisto e, mediante l'indicazione dei titoli d'acquisto dei loro danti causa, avevano anche data la prova della concorrenza del tempus prescritto per l'acquisto mediante usucapione in capo ai loro danti causa. Avverso la sentenza resa dalla Corte napoletana Ciro Scotto di Santillo ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
I consorti Lubrano Lavandera-Esposito resistono con controricorso. Ragioni della decisione Il ricorso proposto da Ciro Scotto di Santillo s'appalesa fondato e va accolto. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente denunzia violazione delle norme portate negl'artt. 948 e 2697 cod. civ. poiché il Collegio partenopeo ha ritenuto rilevante, ai fini della necessaria rigorosa prova a sostegno della domanda di rivendica, non già il possesso per tutto il periodo richiesto ex art 1158 cod. civ. ad usucapire, come insegna costantemente il Supremo Collegio, bensì la sola osservazione che la sequela degli acquisti derivativi provata con i titoli copriva periodo superiore al ventennio.
Con la seconda ragione di doglianza lo Scotto di Santillo rileva nullità della sentenza impugnata per la violazione delle norme ex artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. poiché la Corte napoletana ebbe a ritenere provato che il dante causa a tiolo derivativo degli originaria attori aveva posseduto il bene per oltre vent'anni benché un tale fatto non allegato dagli attori e nemmeno altrimenti provato, bensì solo apoditticamente ritenuto dal Giudice. I due motivi di censura in quanto attingono la medesima questione da profili diversi cogliono la testa del chiodo e vanno accolti.
Difatti è insegnamento costante di questo Supremo Collegio - Cass. sez.2 n° 21940/18, Cass. sez. 2 n° 25043/14 - che, ai fini della prova rigorosa richiesta a sostegno della domanda di rivendica, non basta l'allegazione del titolo d'acquisto di propri danti causa, succedutisi nell'arco del ventennio, bensì deve anche esser fornita la prova che questi possedettero effettivamente il bene, oggetto di domanda. Il Collegio partenopeo non ha rispettato detta regola iuris poiché ha assegnato dirimente rilevanza alla dimostrazione documentale, fornita dai resistenti, del titolo di loro acquisto dal loro dante causa immediato e del titolo di acquisto da parte di questo da soggetto che, a sua volta, aveva acquistato il bene a titolo derivativo nel 1951, senza anche la prova che effettivamente questi soggetti erano nel possesso del bene oggetto di causa, ossia il vano occupato dal ricorrente.
Difatti nella sentenza impugnata vien dato atto che gli originari attori dettero prova, mediante atti d'acquisto a titolo derivativo, della copertura del ventennio utile all'usucapione, ma nulla viene detto circa la prova offerta dell'effettivo possesso da parte dei titolari del diritto in base ai titoli.Anzi in sentenza viene dato atto che la prova orale fu espletata al solo fine di dar prova dell'abusiva occupazione del vano da parte dell'impugnante e non anche per confermare il possesso in capo ai danti causa del vano rivendicato. Non supera la rilevata carenza l'osservazione da parte dei Giudici napoletani che l'odierno ricorrente non ebbe a contestare il tenore dei titoli d'acquisto versati in causa dai resistenti, posto che ciò che assume rilevanza ai fini della prova in rivendica è l'effettivo possesso del vano oggetto di domanda da parte del titolare del diritto in base al titolo, come visto dato non evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata.
Concorre dunque la violazione delle norme richiamate dall'impugnante, poiché ai fini della rivendica la prova da offrire deve afferire il possesso del bene per oltre un ventennio o proprio o dei propri danti causa e, non già, la mera esistenza di titoli di acquisto derivativo che coprano periodo eccedente il ventennio. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli, altra sezione, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità, ex art 385 comma 3 cod. proc. civ.
P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli, altra sezione, che anche disciplinerà le spese di questa lite di legittimità. Così deciso in Roma nell'adunanza di camera di consi