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Ordinanza — n. 39340/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding inheritance partition, ruling lack of heirs' participation invalidates prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39340/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Miriana and Rossana Marini against a lower court ruling on inheritance partition. The core issue involved whether the ten-year prescription period for accepting an inheritance had expired against the heirs of three deceased brothers, Adamo, Antonio, and Cherubino Marini. The Court held that the lower court erred by failing to ensure the heirs of these deceased brothers were parties to the proceedings, as the prescription defense is a personal right that requires their direct participation to be validly extinguished.

Regesto Legislator

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Art. 480, Art. 674 c.c.: The prescription of the right to accept an inheritance cannot be established in the absence of the heirs of the decedent from whom the right derived, as such prescription is a personal defense requiring their direct participation in the proceedings.

Parole chiave

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inheritance prescription heirs participation communal property division tacit acceptance judicial contradiction statute of limitations succession law petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 480 c.c.
Ciò in quanto la delazione ereditaria comporta il sorgere del diritto di accettare l'eredità, diritto che si estingue per rinuncia o per prescrizione ai sensi dell'art. 480 c.c., la quale ultima, a sua volta, non può essere accertata in pregiudizio del chiamato che non sia partecipe al giudizio.
Art. 674, first paragraph, c.c.
Di riflesso, finché la prescrizione del diritto di accettare l'eredità non è accertata nel modo suddetto, non si determina a favore dei (restanti) partecipanti alla comunione l'accrescimento (art. 674, primo comma, c.c.) che il motivo di ricorso implicitamente deduce.
Art. 96 c.p.c.
- Non ricorrono, invece, le condizioni per la condanna di queste ultime ai sensi dell'art. 96 c.p.c., poiché il motivo esaminato, che segue una sua, sia pur infondata, logica- giuridica, non presenta alcun connotato di temerarietà.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
- Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico delle ricorrenti, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art.
art. 143 c.p
Assegnato il ricorso alla trattazione camerale, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Alvana Marini, integrazione effettuata, poi, con notificazione eseguita con le forme dell'art. 143 c.p.c.
art. 112 c.p
- Col secondo motivo è dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 480 c.c
Ciò in quanto la delazione ereditaria comporta il sorgere del diritto di accettare l'eredità, diritto che si estingue per rinuncia o per prescrizione ai sensi dell'art. 480 c.c., la quale ultima, a sua volta, non può essere accertata in pregiudizio del chiamato che non sia partecipe al giudizio.
art. 354 c.p
846/15 del 25.6.2015, in accoglimento del primo motivo d'impugnazione dichiarava nulla la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
art. 96 c.p
- Non ricorrono, invece, le condizioni per la condanna di queste ultime ai sensi dell'art. 96 c.p.c., poiché il motivo esaminato, che segue una sua, sia pur infondata, logica- giuridica, non presenta alcun connotato di temerarietà.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12.

Giurisprudenza citata

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n. 1564/69
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 19285-2016 proposto da: MARINI MIRIANA, MARINI ROSSANA, rappresentate e difese dall'avv. DARIO VISCONTI; - ricorrenti - contro MARINI ARMIDA, rappresentata e difesa dall'avv. FABIO ARCANGELI; - controricorrente - contro ALVANA MARINI - intimata - avverso la sentenza n. 846/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 25/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata 1'1.7.2006 Miriana e Rossana Marini, eredi di Orazio Marini, deceduto nel 1995, esponevano che quest'ultimo, insieme con i fratelli Adamo, Antonio, Cherubino, Ottavio ed Olimpia, quest'ultima a sua volta deceduta nel 1958, era erede del padre, Innocenzo Marini, deceduto nel 1951. Pertanto, Miriana e Rossana Marini domandavano a) che fosse dichiarata aperta la successione ereditaria di Innocenzo, Olimpia e Orazio Marini;

b) lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi sui beni indicati nella narrativa della citazione, comunione nella cui massa attiva chiedevano che fossero compresi gli immobili donati con atto pubblico 2.4.2004 da Ottavio Marini a Maurizio Ciccone e Adriana Miocchi. Ciò in quanto detta donazione era da ritenersi inefficace, perché posta in essere sul falso presupposto che il donante fosse proprietario esclusivo dei beni donati. Nel costituirsi in giudizio, Ottavio Marini contestava la dedotta inefficacia della donazione, domandando in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione della proprietà dei beni che ne formavano oggetto.

Il giudice disponeva la separazione della causa di divisione (RG n. 1000/06) da quella avente ad oggetto sia il diritto alla stessa sia la domanda d'inefficacia della predetta donazione (RG n. 372/08). A seguito del decesso di Ottavio Marini il processo era interrotto, per poi essere riassunto nei confronti delle eredi di lui, Alvana e Armida Marini, e di Maurizio Ciccone e Adriana Miocchi. Nuovamente interrotto per la morte dei convenuti Antonio, Cherubino e Adamo Marini, "avvenuta, però, prima dell'originaria citazione", il processo era riassunto da Miriana e Rossana Marini, ma nei confronti soltanto di Alvana ed Armida Marini e di Maurizio Ciccone e Adriana Miocchi, non anche nei confronti degli eredi dei predetti tre deceduti, in quanto Alvana ed Armida Marini avevano eccepito la prescrizione del diritto di questi ultimi di accettare l'eredità.

Il Tribunale, quindi, decideva la causa avente ad oggetto il diritto alla divisione e la domanda d'inefficacia della donazione con sentenza n. 820/13, pubblicata il 17.12.2013, con la quale, respinta l'eccezione di usucapione, "riteneva" (recte, dichiarava) inefficace la donazione del 2.4.2004 e dichiarava che solo Miriana, Rossana, Alvana ed Armida Marini avevano diritto allo scioglimento della comunione ereditaria di Innocenzo Marini, in quanto non era risultato che Adamo, Antonio, Cherubino e Olimpia ne avessero mai accettato l'eredità. Avverso detta sentenza la sola Armida Marini proponeva appello innanzi alla Corte distrettuale dell'Aquila, articolando quattro motivi: (i) violazione o falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c., sia in quanto le attrici avevano adottato il relativo rito notificatorio in assenza delle richieste prescritte, sia perché vi avevano fatto ricorso per citare soggetti già deceduti; (ii) violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale deciso sia il giudizio stralciato (id est, il presente, recante in primo grado il n. di RG 372/08), sia il giudizio "principale" (riguardante lo scioglimento della divisione e recante in primo grado il n. di RG 1000/06), sospeso in attesa della definizione del primo e mai riunito giudizio, con la conseguente nullità della sentenza di primo grado «in tutte le parti in cui la stessa decideva in merito all'efficacia della donazione effettuata da Marini Ottavio in beneficio di Ciccone Maurizio e Miocchi Adriana ed alla dichiarazione del diritto a succedere in capo a Marini Miriana, Rossana, Alvana ed Armida»; (iii) mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti; (iv) violazione dell'art. 480 c.c., dovendosi dichiarare prescritto il diritto di Miriana e Rossana Martini di accettare l'eredità in questione, come da eccezione sollevata nella comparsa di costituzione dell'1.1.2007.

La Corte d'appello, con sentenza n. 846/15 del 25.6.2015, in accoglimento del primo motivo d'impugnazione dichiarava nulla la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Osservava, in particolare, che sia la domanda di divisione, sia quella di usucapione sia quella di "rivendica" erano connotate da litisconsorzio necessario dei comproprietari; che, nello specifico, la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, in quanto effettuata a persone già decedute era giuridicamente inesistente; che non erano stati, per contro, evocati in giudizio gli eredi di Antonio, Cherubino e Adamo Marini; e che, sebbene sia la nullità della citazione che l'inesistenza della relativa notifica non consentissero, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'applicazione dell'art. 354 c.p.c., non di meno la causa doveva essere rimessa al giudice di primo grado, poiché il rapporto processuale era stato validamente instaurato nei confronti degli altri convenuti.

Avverso tale sentenza Miriana e Rossana Marini propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la sola Armida Marini. Assegnato il ricorso alla trattazione camerale, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Alvana Marini, integrazione effettuata, poi, con notificazione eseguita con le forme dell'art. 143 c.p.c. il 20-28.5.2021.La controricorrente ha depositato memoria. Nell'imminenza della nuova adunanza camerale Armida Marini ha presentato un'istanza intesa ad ottenere "l'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 300 comma cpc" (sic) per la morte di Alvana Marini, che sarebbe avvenuta in Toronto (Canada) il 22.9.2020, luogo di ultima residenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - In via preliminare va senz'altro respinta l'istanza di parte controricorrente, datata 9.11.2021, volta all'interruzione del processo per la morte di Alvana Marini, che si dichiara avvenuta il 22.9.2020, essendo detto istituto notoriamente inapplicabile al giudizio di cassazione (cfr. fra le tante e più recenti, le pronunce nn. 1757/16, 24635/15 e 22624/11). 2. - Sempre preliminarmente, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte suprema, inaugurata da SU n. 6826/10 e successivamente seguita anche per i casi d'infondatezza prima facie del ricorso (cfr. tra le ultime, la n. 11287/18), non mette conto, per le ragioni di seguito esposte, valutare né la validità della notificazione dell'atto d'integrazione del contraddittorio, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., né la ricorrenza o meno delle condizioni per riattivare il procedimento notificatorio ai termini di SU n. 14266/19. 3. - Il primo motivo di ricorso denuncia, "in relazione all'art. 360 n. 4 e 5" c.p.c., la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.

Poiché l'azione di riduzione e/o di restituzione alla massa ereditaria di donazioni (o disposizioni testamentarie) lesive è azione personale che non dà luogo a litisconsorzio necessario, la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare il capo della decisione di primo grado avente ad oggetto l'inefficacia della donazione del 2.4.2004 e di "confermare" in parte qua la sentenza di primo grado. 4. - Col secondo motivo è dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c. "in relazione all'art. 360 n. 5" c.p.c., per non aver la Corte territoriale rilevato, quanto alla domanda d'inefficacia della donazione del 2.4.2004, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello "sul punto", non avendo l'appellante (Armida Marini: n.d.r.) citato in giudizio i beneficiari del predetto atto di donazione, Maurizio Ciccone e Adriana Miocchi. 5. - Il terzo mezzo espone la violazione degli arti. 102 c.p.c. e 480 c.c., perché la parte che eccepisce un difetto d'integrità del contraddittorio non può limitarsi a lamentarlo genericamente, ma ha l'onere di indicare i litisconsorti pretermessi.

Nella specie, prosegue parte ricorrente, proprio l'appellante aveva dedotto che dei cinque figli di Innocenzo Marini, «Adamo, Antonio e Cherubino si erano trasferiti negli Stati Uniti da prima del 1951 mentre solo Ottavio e Orazio erano rimasti in Italia, rimanendo nel possesso e dividendosi, di fatto, i beni ereditati dal padre Innocenzo». Ne deriva, conclude il motivo, che la Corte «avrebbe dovuto affermare la sussistenza del contraddittorio sostanziale e la mancanza di prova circa la esistenza di altri eredi e, comunque, la mancanza di prova circa la accettazione della eredità da parte degli stessi, da ritenersi prescritta, salva la decadenza», e per l'effetto avrebbe dovuto «rigettare l'appello perché, inammissibile, improcedibile e infondato». 6. - Quest'ultimo motivo, che essendo dotato di pregiudizialità logico-giuridica va esaminato prioritariamente, è infondato.

È vero che nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria legittimati passivi sono gli eredi del de cuius, vale a dire coloro i quali espressamente o tacitamente abbiano accettato l'eredità, e non già i soggetti che, chiamati alla successione (quale che sia il tipo di delazione ereditaria), non abbiano manifestato l'accettazione (cfr. nn. 8391/98 e 13571/06, che nell'analoga situazione dell'interruzione del processo per morte di una parte, hanno chiarito che la relativa legitimatio ad causam si trasmette — salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c. — non al semplice chiamato all'eredità, bensì, ed in via esclusiva, all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nell'ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del de cuius, occorrendo, pur sempre, la materiale accettazione dell'eredità).

Principio, quest'ultimo, che a sua volta va coordinato con quello secondo cui non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario — e non sussiste perciò, l'esigenza di integrare il contraddittorio nelle fasi di impugnazione del giudizio di divisione ereditaria — nei confronti di quei chiamati, dei quali il diritto di accettare l'eredita sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato e che, a causa della conseguente caducazione della delazione ereditaria con efficacia ex tune, non sono partecipi della comunione formatasi fra gli altri chiamati all'eredità, che l'hanno, invece, accettata (così, n. 1564/69).

Ciò in quanto la delazione ereditaria comporta il sorgere del diritto di accettare l'eredità, diritto che si estingue per rinuncia o per prescrizione ai sensi dell'art. 480 c.c., la quale ultima, a sua volta, non può essere accertata in pregiudizio del chiamato che non sia partecipe al giudizio. La sola constatazione del decorso del termine decennale di cui al primo comma dell'art. 480 c.c. dall'apertura della successione non basta a produrre l'effetto estintivo del diritto in oggetto, perché l'atto con cui si solleva l'eccezione di prescrizione deve, per il suo carattere recettizio, essere partecipato al titolare del diritto stesso o, in caso di decesso successivo all'apertura della successione, agli eredi di lui.

E questi ultimi, a loro volta, divenuti parte del processo in cui, in via d'azione o di eccezione, sia stata sollevata la questione di prescrizione di cui all'art. 480 c.c., hanno facoltà di dimostrare il contrario, per effetto dell'interruzione del termine o dell'avvenuta accettazione, tacita o espressa, effettuata dal de cuius. Di riflesso, finché la prescrizione del diritto di accettare l'eredità non è accertata nel modo suddetto, non si determina a favore dei (restanti) partecipanti alla comunione l'accrescimento (art. 674, primo comma, c.c.) che il motivo di ricorso implicitamente deduce. 6.1. - Ne deriva, nella specie e quanto alla causa avente ad oggetto il diritto alla comunione, che il contraddittorio non può ritenersi integro, non essendo stata accertata nei confronti degli eredi di Adamo, Antonio e Cherubino Marini la prescrizione del diritto di questi ultimi di accettare l'eredità del loro padre, Innocenzo. 7. - Il giudicato interno sull'effetto processuale della rimessione della causa al primo giudice osta al riesame officioso della relativa questione. 8. - I restanti due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanti aventi ad oggetto questioni (la natura personale dell'azione di riduzione e, quanto al capo di domanda avente ad oggetto l'inefficacia della donazione del 2.4.2004, l'integrità del relativo contraddittorio) rimaste entrambe assorbite nella pronuncia di rimessione della causa al giudice di primo grado. 9. - In conclusione il ricorso va respinto. 10. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico delle ricorrenti in solido tra loro. 11. - Non ricorrono, invece, le condizioni per la condanna di queste ultime ai sensi dell'art. 96 c.p.c., poiché il motivo esaminato, che segue una sua, sia pur infondata, logica- giuridica, non presenta alcun connotato di temerarietà. 12. - Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico delle ricorrenti, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della controricorrente delle spese, che liquida in € 5.200,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge.Sussistono a carico delle ricorrenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Co