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Ordinanza — n. 38808/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by plaintiff's unilateral withdrawal without defendant's acceptance required.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38808/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's unilateral withdrawal. Although the plaintiff submitted a withdrawal act signed by both parties and their lawyers, the Court held that in cassation proceedings, such an act is effective unilaterally without requiring the opposing party's acceptance. Consequently, the judgment under review became final and binding, eliminating the interest to contest it.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: In cassation proceedings, a plaintiff's withdrawal is a unilateral act that extinguishes the process immediately upon submission, rendering the opposing party's acceptance unnecessary for the withdrawal to take effect.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation procedure extinction of process judicial finality costs liability difetti di costruzione azione di contestazione ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
Art. 306 c.p.c.
- nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
23840/2008)- -gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 306 c.p
- nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
art. 390 c.p
306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
art. 391 c.p
23840/2008)- -gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass.
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- -gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art.
Cass. n. 2317/2016
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Ordinanza — n. 36458/2021 — snciv
Italian court dismisses revocation appeal against bankruptcy insolvency proceedings judgment. The court rejects the claim that the lower court erred in declaring the appeal inadmissible due to bankruptcy. The ruling upholds the principle that bankruptcy proceedings absorb ordinary litigation regarding creditor claims. The court finds the alleged factual errors to be mere errors of judgment, not errors of fact. Consequently, the revocation appeal is declared inadmissible. The decision reinforces the strict procedural rules governing bankruptcy insolvency proceedings. The court emphasizes the vis attractiva of bankruptcy proceedings on pending ordinary litigation. The ruling clarifies that bankruptcy proceedings absorb ordinary litigation regarding creditor claims. The court finds the alleged factual errors to be mere errors of judgment. The decision reinforces the strict procedural rules governing bankruptcy insolvency proceedings. The court emphasizes the vis attractiva of bankruptcy proceedings on pending ordinary litigation.
Ordinanza — n. 292/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal against bankruptcy opposition due to lack of prior price reduction claim and expert evidence.
Sentenza — n. 33647/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal against construction defect damages, upholding appellate court's finding of non-habitable basement and necessary remediation costs.
Ordinanza — n. 4909/2026 — snciv
Cassation appeal dismissed as withdrawn with counterparty consent, extinguishing proceedings under Art. 390 c.p.c.
Decreto — n. 7166/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the lawsuit under CPC articles 390 and 391.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA C le't sul ricorso 15742-2016 proposto da: RINA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FRIGGERI 82, presso lo studio dell'avvocato MARIO FIANDANESE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO DORE, giusta delega in atti; - ricorrente - contro CONDOMINIO PUNTA NEGRA ALGHERO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTABELLA 23, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO LAVITOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA PIREDDA, giusta delega in atti; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 76/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI di SASSARI, depositata il 23/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/09/2021 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; sentito P.M. IN PERSONA DEL SOST. PROC. GEN. DOTT. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese; Rilevato che: - la Corte d'appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza N.76/2016 ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Sassari e condannato la società Rina Costruzioni s.r.l. al pagamento in favore del condominio Punta Negra , a titolo di risarcimento dei danni ex art.1669 c.c.; - la Rina Costruzioni s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello sulla base di quattro motivi; - il condominio Punta Negra ha resistito con controricorso; - il Pubblico Ministero, in persona del Dott.

Alessandro Pepe ha depositato le conclusioni scritte ed ha concluso per il rigetto del ricorso; - con atto del 30.8.2021, la Rina Costruzioni s.r.l. ha rinunciato al ricorso, comunicato al Condominio Punta Negra, che ha sottoscritto l'atto di rinuncia; Ritenuto che: - ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- -gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.

Cass. n. 2317/2016). - ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. -nella specie, l'atto di rinuncia è stato sottoscritto dalle parti e dai loro difensori; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il P