Cassation appeal dismissed as extinguished by plaintiff's unilateral withdrawal without defendant's acceptance required.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's unilateral withdrawal. Although the plaintiff submitted a withdrawal act signed by both parties and their lawyers, the Court held that in cassation proceedings, such an act is effective unilaterally without requiring the opposing party's acceptance. Consequently, the judgment under review became final and binding, eliminating the interest to contest it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: In cassation proceedings, a plaintiff's withdrawal is a unilateral act that extinguishes the process immediately upon submission, rendering the opposing party's acceptance unnecessary for the withdrawal to take effect.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA C le't sul ricorso 15742-2016 proposto da: RINA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FRIGGERI 82, presso lo studio dell'avvocato MARIO FIANDANESE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO DORE, giusta delega in atti; - ricorrente - contro CONDOMINIO PUNTA NEGRA ALGHERO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTABELLA 23, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO LAVITOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA PIREDDA, giusta delega in atti; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 76/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI di SASSARI, depositata il 23/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/09/2021 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; sentito P.M. IN PERSONA DEL SOST. PROC. GEN. DOTT. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese; Rilevato che: - la Corte d'appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza N.76/2016 ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Sassari e condannato la società Rina Costruzioni s.r.l. al pagamento in favore del condominio Punta Negra , a titolo di risarcimento dei danni ex art.1669 c.c.; - la Rina Costruzioni s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello sulla base di quattro motivi; - il condominio Punta Negra ha resistito con controricorso; - il Pubblico Ministero, in persona del Dott.
Alessandro Pepe ha depositato le conclusioni scritte ed ha concluso per il rigetto del ricorso; - con atto del 30.8.2021, la Rina Costruzioni s.r.l. ha rinunciato al ricorso, comunicato al Condominio Punta Negra, che ha sottoscritto l'atto di rinuncia; Ritenuto che: - ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- -gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 2317/2016). - ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. -nella specie, l'atto di rinuncia è stato sottoscritto dalle parti e dai loro difensori; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il P