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Ordinanza — n. 38807/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on condominium roof ownership, upholding lower court's factual finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38807/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Orazio Arancio against the Second Instance Court's ruling confirming the communal nature of a basement. The lower courts found that structural elements, water tanks, and access routes proved the basement was a common area rather than exclusive property. The Supreme Court upheld this decision, stating that the trial judge's evaluation of evidence falls within their prudent discretion and cannot be overturned on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1117 cod. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: The court's determination that a basement constitutes a common property based on structural features and utility functions is a factual assessment protected by the principle of prudent evaluation of evidence.

Parole chiave

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condominium ownership basement classification prudent evaluation of evidence common property determination appellate review limits structural features proof water tanks evidence unità di proprietà per piani

Disposizioni normative citate

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Art. 1117 cod. civ.
civ., la violazione dell'art. 1117 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
14, primo capoverso) degli atti di trasferimento cioè a partire dal 1929 in poi fino al 2003; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
art. 1117 cod. civ
civ., la violazione dell'art. 1117 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 20867/2020
Cass. Sez. Un. 20867/2020); -il ricorso è pertanto rigettato e , in applicazione della soccombenza il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della con- troricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art.
Sez. Un. 20867/2020
Sez. Un. 20867/2020); -il ricorso è pertanto rigettato e , in applicazione della soccombenza il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della con- troricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17587-2016 proposto da: ARANCIO ORAZIO, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avvocato Vito Branca, del Foro di Catania, e dall'avvocato Pietro Paternò Raddusa del Foro di Roma; - ricorrente - contro GRASSO GRAZIA nella persona dell'Amministratore di sostegno CLARICI MARIA LETIZA, rappresentata e difesa dall'avv.Rossella Giamogante del Foro di Rieti ; - controricorrente - nonchè contro ARANCIO ANNELISE; - intimata - avverso la sentenza n. 501/201e della Corte d'appello di Catania, de- positata il 25/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dalla consigliera ANNAMARIA CASADONTE; rilevato che: -la sig.ra Grazia Grasso aveva chiesto al Tribunale di Catania di ac- certare nei confronti di Annelise Arancio e Orazio Arancio la natura condominiale del sottotetto dell'edificio ove si trovano rispettivamente al primo piano ed al piano terra le due unità immobiliari di cui è pro- prietaria; allegava che l'unità immobiliare posta al secondo piano del medesimo edificio era di Annalise Arancio e che nell'edificio era altresì presente un sottotetto condominiale, ove erano situate due serbatori d'acqua al servizio degli immobili del primo e secondo piano; allegava inoltre che di detto sottotetto si era appropriata la convenuta Annelise Arancio nel 2002, prima di cedere l'unità nel 2003 ad Orazio Arancio; -si costituivano i convenuti resistendo alla domanda e, in particolare, Annelise Arancio deducendo in via preliminare il difetto di legittima- zione passiva; -l'adito tribunale riconosceva la legittimazione passiva della convenu- ta Annelise Arancio e dichiarava la natura condominiale del sottotetto evidenziando, a fronte della presunzione di condominialità dello stes- so, la mancata prova, da parte dei convenuti, dell'asserita proprietà esclusiva di detta porzione di edificio; -conseguentemente condannava entrambi i convenuti al ripristino dello status quo ante e solo Orazio Arancio al rilascio del sottotetto mentre respingeva la domanda di risarcimento dei danni; -i convenuti hanno proposto separati appelli poi riuniti e l'attrice, a sua volta, ha articolato appello incidentale; -per quanto ancora rileva, la Corte d'appello di Catania ha respinto l'appello principale proposto da Orazio Arancio ribadendo la mancata prova dell'atto originario costitutivo del condominio g dal quale evin- - 2 - cere l'estensione dei diritti comuni dei condomini e le reciproche limi- tazioni, con specifico riguardo al sottotetto in questione; -inoltre la corte territoriale ha ritenuto di ribadire l'inclusione del sot- totetto nei beni condominiali ex art. 1117 cod. civ. e ciò in ragione delle caratteristiche strutturali di esso, degli strumenti idraulici ivi contenuti nonché delle prove testimoniali assunte dal primo giudice, che hanno portato ad escludere la funzione di intercapedine del me- desimo, secondo il criterio interpretativo delineato dalla giurispruden- za in materia; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dal sig.

Orazio Aran- cio con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso, illu- strato da memoria, Grazia Grasso nella persona dell'amministratore di sostegno Maria Letizia Clarici; -non ha svolto attività difensiva l'intimata Annelise Arancio; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per non ave- re la corte territoriale ravvisato negli atti allegati all'atto di citazione in appello l'atto originario costitutivo del condominio ed attraverso il quale ricostruire la distinzione fra le parti di proprietà esclusiva e quella condominiale; -la censura è inammissibile perché manca la trascrizione dei docu- menti allegati alla citazione in appello (cfr.

Cass. 19138/2004; id.21224/2010; id.19985/2017) ed inoltre perché non risulta impu- gnata la statuizione di tardività della produzione medesima (cfr. pag. 14, primo capoverso) degli atti di trasferimento cioè a partire dal 1929 in poi fino al 2003; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.2967 cod. civ., art.115 e 116 cod. proc. civ. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio in capo - 3 - all'appellante e riguardante la prova dell'atto costitutivo del condomi- nio; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 1117 cod. civ., per avere la corte territoriale ritenuto che il sottotetto fosse bene oggettivamente con- dominiale; -il secondo ed il terzo motivo, concernenti la critica della ritenuta pro- va della natura condominiale del sottotetto, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati; -la corte territoriale ha posto in evidenza come a favore della presun- zione di condominialità del sottotetto risultavano decisivi gli aspetti strutturali, la presenza dei due serbatoi d'acqua per le unità immobi- liari poste al primo ed al secondo piano nonché la presenza dei lucer- nari fonte di luce per il corpo scala condominiale dalla quale solo si poteva accedere al sottotetto; -si tratta di un accertamento di fatto che è stato ritenuto rilevante ai fini della presunzione di condominialità invocata a fondamento della domanda proposta dalla sig.ra Grasso e che non è stata superata dal sig.

Arancio con la prova della proprietà esclusiva del sottotetto; -la conclusione non presenta i denunciati vizi di legittimità per la cui ammissibilità occorre, come pure chiarito dalla Corte i che si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamen- to", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valo- re che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigo- - 4 - rosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr.

Cass. Sez. Un. 20867/2020); -il ricorso è pertanto rigettato e , in applicazione della soccombenza il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della con- troricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara il ricorrente tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 5300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera d