Cassation court allows appeal against late filing due to prior nullified service attempts and subsequent valid service curing defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's declaration of inadmissibility regarding the late filing of an appeal. The Madia family argued that their service of process was defective because the first attempt used an incorrect address and the second lacked a postal receipt, while the opposing party contended the appeal was untimely. The court ruled that the initial service was null due to the wrong address, the second was null due to missing proof of deposit, but the subsequent valid service cured these defects, rendering the appeal timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327, 330 c.p.c.; Art. 8, comma 4, legge 890/1982: Nullified service attempts due to incorrect address or missing postal receipt are cured by a subsequent valid service, establishing timeliness of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18145-2016 proposto da: MADIA MARIA TERESA, MADIA ANTONIO, MADIA ANTONIA, MADIA ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA, V.P.G.DA PALESTRINA 48, presso lo studio dell'avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, rappresentati e difesi dagli avvocati DOMENICO INFANTINO, LUCIANO VIZZARI; - ricorrenti - 2021 contro 1316 BETON NETO SILA SNC IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI GROTTA PERFETTA 130, presso l'avvocato GIUSEPPE OLIVERIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ULISSE ANTONIO PEDACE; - controrícorrente - contro EUROMERCATO SILANO SAS IN PERSONA DELL'AMM.RE UNICO; - intimata - avverso la sentenza n. 970/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
17. R.G. 18145/2016 PREMESSO CHE Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 916/2013, ha rigettato la domanda fatta valere da Rosa, Antonio, Maria Teresa e Antonia Madia per carenza di legittimazione attiva.
2. I Madia hanno impugnato la sentenza e la Corte d'appello di Catanzaro - con sentenza 14 luglio 2015, n. 970 - ha dichiarato inammissibile il gravame per tardività. Avverso la pronuncia ricorrono per cassazione Rosa, Antonio, Maria Teresa e Antonia Madia. Resiste con controricorso la società Beton Neto, anzitutto eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura. L'intimata Euromercato Silano s.a.s. non ha proposto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di invalidità della procura in quanto "non investirebbe espressamente il difensore del potere di proporre ricorso per cassazione". La procura alle liti conferita dai signori Madia, pur contenendo nel primo paragrafo una generica delega ai difensori a rappresentarli e difenderli, nel secondo paragrafo conferisce "esplicito mandato di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 970/2015 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro". II. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:
1. il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 330 c.p.c. - nonché dell'art. 8, comma 4, della legge 890 del 1982 - notifica regolare e rispetto dei termini per proporre appello";
2. il secondo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 330 c.p.c. sotto ulteriore profilo". I motivi sono fondati. A fronte della scadenza il 4 luglio 2014 del termine per la proposizione dell'appello, i ricorrenti hanno notificato l'atto d'appello alla società Beton Neto presso il procuratore domiciliatario all'indirizzo di via G. Tommasi (Città 2000), Cosenza, a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita in data 19 maggio 2014, raccomandata che non è stata consegnata, ma rispetto alla quale è stato inviato regolare avviso di avvenuto deposito presso l'ufficio postale, avviso del quale è stato depositato l'avviso di ricevimento.
L'indirizzo del domiciliatario si è poi rivelato errato ed è stata effettuata una successiva notificazione in data 19 giugno 2014, rispetto alla quale non è però stato depositato l'avviso di ricevimento di avvenuto deposito presso l'ufficio postale. Una terza notificazione, con consegna avvenuta nelle mani del destinatario dell'atto, è stata effettuata una volta decorso il termine per proporre l'appello. Il giudice d'appello, nel dichiarare tardiva la proposizione del medesimo, non ha considerato che la prima notificazione pur essendo stata effettuata ad un indirizzo errato, in quanto l'avvocato domiciliatario aveva trasferito il proprio studio ad un diverso indirizzo, è notificazione da considerarsi nulla (secondo le sezioni unite, infatti, "il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità", così Cass., n. 14916 del 20/07/2016).
Quanto alla seconda notificazione, va rilevato che il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo del servizio postale è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, come già ritenuto da questa Corte: "l'inesistenza della notificazione non può essere affermata per il solo fatto che l'appellante abbia omesso di depositare l'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale; tale avviso infatti costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, e la sua assenza rende perciò la notifica non inesistente, ma nulla" (Cass. n. 29387/2008).
In presenza di due notificazioni nulle, la costituzione della appellata società Beton Neto ha sanato i vizi, con conseguente tempestività della proposizione dell'appello. III. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione