Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38643/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38643/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38643/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5760-2017 proposto da: IL NEGOZIO SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MALVASI e ILARIA M_ACCHIONE; - ricorrente - LUGLI DAVIDE, LUGLI MONICA, ROSSI MILVA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICANTONIO SILIPO; - controricorrenti — ricorrenti incidentali — RUGGERINI MAURIZIO; - intimato - avverso la sentenza n. 10/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 327 c.p, art. 334 c.p; Ordinanza — n. 38643/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che: Il ricorso principale è inammissibile. Esso, infatti, è stato proposto decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 c.p.c. nel testo originario, applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009. La modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dall'art. 46 della 1. n. 69 del 2009, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 19979/2018).

Parole chiave

Generato dall'IA
ipoteca legale del venditore negozi immobiliari beni d'occasione contenzioso commerciale opposizione tardiva termine di prescrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 327 c.p
Esso, infatti, è stato proposto decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 c.p.c.
art. 334 c.p
È inefficace il ricorso incidentale tardivo (art. 334 c.p.c.), senza che da ciò derivi il c.d.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5760-2017 proposto da: IL NEGOZIO SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MALVASI e ILARIA M_ACCHIONE; - ricorrente - LUGLI DAVIDE, LUGLI MONICA, ROSSI MILVA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICANTONIO SILIPO; - controricorrenti — ricorrenti incidentali — RUGGERINI MAURIZIO; - intimato - avverso la sentenza n. 10/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO; Ritenuto che: Il Negozio s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna, resa nel contraddittorio con Lugli Ennio e altri in relazione a preliminare di vendita di immobile. Lugli Davide, Lugli Monica e Rossi Milva, nella qualità di eredi di Lugli Ennio, hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo. I controricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che: Il ricorso principale è inammissibile. Esso, infatti, è stato proposto decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 c.p.c. nel testo originario, applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009. La modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dall'art. 46 della 1. n. 69 del 2009, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 19979/2018).

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 5 gennaio 2016; per cui il termine lungo di un anno, tenuto conto della riduzione della durata del periodo di sospensione feriale, attualmente decorrente dal 1 0 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della 1. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del dl. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla 1. n. 162 del 2014, applicabile dall'anno 2015 (Cass. n. Ric. 2017 n. 05760 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -2- 30053/2020), scadeva lunedì 6 febbraio 2017. Si evidenzia che la stessa sentenza d'appello è stata pronunciata nel vigore della nuova disciplina della sospensione feriale ( Cass. n. 17949/2021).

Consegue la tardività del ricorso. Infatti, risulta dal timbro apposto sull'originale dell'atto notificato che esso è stato consegnato per la notificazione, poi avvenuta a mezzo del servizio postale, il 16 febbraio 2017, oltre il decorso del termine lungo di impugnazione. È inefficace il ricorso incidentale tardivo (art. 334 c.p.c.), senza che da ciò derivi il c.d. raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 13348/2017; n. 1343/2019). Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.260,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15P/o, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della I ; CC qk sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del O ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione LU civile della Corte suprema di cassazione, il 21