Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38633/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38633/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38633/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il primo motivo denuncia "nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., e nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.": nell'atto di citazione di primo grado controparte aveva chiesto la risoluzione del contratto costituito con la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 927/2003, mentre all'udienza di precisazione delle conclusioni aveva domandato la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato il 4 maggio 1992.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2932 c.c, art. 112 c.p, art. 2909 c.c, art. 324 c.p, art. 360 c.p, art. 1183, comma 1 c.c; Ordinanza — n. 38633/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello, nel respingere l'identico motivo, ha rilevato anzitutto l'inammissibilità del medesimo in quanto la doglianza era già stata proposta al primo giudice che l'aveva respinta e nessuna particolare censura era stata posta dall'appellante alla ratio decidendi del primo giudice, e al riguardo nulla oppone il ricorrente. La Corte d'appello ha, poi, rilevato come il primo giudice avesse interpretato la domanda non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma anche considerato il suo contenuto sostanziale e le finalità perseguite dalla parte, plausibilmente concludendo che la domanda e la richiesta attorea erano volte ad ottenere la risoluzione del contratto costituito ex art. 2932 c.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadempimento del locatore mora del conduttore adempimento dell'obbligazione soddisfacimento del credito recesso dal contratto garanzia di locazione non pagata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2932 c.c
927/2003, aveva trasferito ex art. 2932 c.c.
art. 112 c.p
4 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., e nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell'art.
art. 2909 c.c
Il secondo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.
art. 324 c.p
e dell'art. 324 c.p.c., in relazione al n.
art. 360 c.p
3 dell'art. 360 c.p.c.": la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l'efficacia di giudicato, nel presente giudizio, della sentenza del Tribunale di Alessandria n.
art. 1183, comma 1 c.c
art. 1460 c.c
art. 1183 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11049-2016 proposto da: TAVERNA EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PLE DON GIOVANNI MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato ENNIO LUPONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO PORRATI; - ricorrente contro SOC.BOCCHIO DI MARIA CRISTINA BOCCHIO & C. SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FARINA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUGGERO ORGERO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 11868/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS; , 16. R.G. 11049/2016 PREMESSO CHE 1. L'impresa Bocchio chiamava in giudizio Emanuele Taverna innanzi al Tribunale di Alessandria, chiedendo che fosse accertato il grave inadempimento del convenuto e fosse dichiarata la risoluzione del "contratto costituito per effetto della sentenza della Corte d'appello di Torino, n. 927/2003", che fosse ordinato al convenuto l'immediato rilascio del bene e che il medesimo fosse condannato al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile (il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 154/2001, confermata sul punto dalla richiamata pronuncia della Corte d'appello di Torino n. 927/2003, aveva trasferito ex art. 2932 c.c. la proprietà di un immobile, subordinando il trasferimento all'accollo da parte di Taverna della quota di mutuo relativa al bene e al versamento all'impresa Bocchio delle rate di mutuo scadute).

Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 480/2013 ha dichiarato la risoluzione del contratto di vendita, condannando il convenuto al rilascio dell'immobile e al pagamento di euro 127.329,40, e la ditta Bocchio al pagamento di euro 85.125,39, dichiarando la compensazione tra i rispettivi debiti/crediti.

2. Taverna ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Torino - con sentenza 26 ottobre 2015, n. 1868 - ha rigettato il gravame e ha confermato la pronuncia impugnata.

3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione Emanuele Taverna. Resiste con controricorso la società Bocchio s.a.s. di Maria Cristina Bocchio & C. s.a.s. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in sei motivi.

1. Il primo motivo denuncia "nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., e nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.": nell'atto di citazione di primo grado controparte aveva chiesto la risoluzione del contratto costituito con la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 927/2003, mentre all'udienza di precisazione delle conclusioni aveva domandato la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato il 4 maggio 1992.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello, nel respingere l'identico motivo, ha rilevato anzitutto l'inammissibilità del medesimo in quanto la doglianza era già stata proposta al primo giudice che l'aveva respinta e nessuna particolare censura era stata posta dall'appellante alla ratio decidendi del primo giudice, e al riguardo nulla oppone il ricorrente. La Corte d'appello ha, poi, rilevato come il primo giudice avesse interpretato la domanda non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma anche considerato il suo contenuto sostanziale e le finalità perseguite dalla parte, plausibilmente concludendo che la domanda e la richiesta attorea erano volte ad ottenere la risoluzione del contratto costituito ex art. 2932 c.c.

2. Il secondo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c.": la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l'efficacia di giudicato, nel presente giudizio, della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 704/2004, passata in giudicato, sentenza che ha affermato che la sentenza che aveva costituito il contratto di vendita non aveva condannato Taverna a pagare il mutuo, ma si era limitata ad apporre al trasferimento dell'immobile una condizione, prevedendo che l'effetto traslativo non si sarebbe compiuto, se non quando Taverna si fosse accollato il mutuo e avesse rimborsato le rate già versate.

Il motivo non può essere accolto. Come ha chiarito la Corte d'appello nella sentenza impugnata, la richiamata pronuncia del Tribunale di Alessandria n. 704/2004 si è limitata a respingere l'opposizione proposta da Bocchio avverso l'esecuzione forzata promossa da Taverna, in forza della sentenza che aveva costituito il contratto di vendita, in relazione alla condanna di Bocchio alle spese di lite. In tale pronuncia il Tribunale di Alessandria si è limitato ad osservare che a carico di Taverna non vi era stata una condanna a pagare il mutuo, ma che era stata apposta una condizione al trasferimento del bene, cosicché il capo del dispositivo contenente la condanna alle spese a carico di Bocchio non era subordinata ad alcuna altra obbligazione (al riguardo v. peraltro la pronuncia di questa Corte n. 4507/2015, su cui infra sub 3).

È evidente, come ha concluso la Corte d'appello nella pronuncia impugnata, che da tale sentenza non può aversi effetto di giudicato sul processo in corso, avente invece ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento di Taverna e la risoluzione del contratto di vendita costituito dal giudice.

3. Il terzo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1183, comma 1, 1460, 2909 e 2932 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": considerato che la sentenza resa dal Tribunale di Alessandria ai sensi dell'art. 2932 c.c. aveva rigettato la domanda dell'impresa di pronuncia della risoluzione del preliminare per preteso inadempimento del promissario acquirente, il pagamento del residuo prezzo che il giudice ha imposto come condizione per il trasferimento non era oggetto di un obbligo, ma di un onere, cosicché il ricorrente aveva il diritto potestativo di acquistare la proprietà pagando il residuo prezzo e l'impresa Bocchio non avrebbe potuto esigere immediatamente la prestazione, ma avrebbe dovuto previamente adire il giudice per la fissazione di un termine ai sensi dell'art. 1183, comma 1 c.c. Il motivo non può essere accolto.

Come ha chiarito questa Corte nella pronuncia n. 4507/2015 (resa nel procedimento nel quale Taverna si era opposto al decreto del Tribunale di Alessandria che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 83.542, 91, sulla base della sentenza n. 154/2001 emessa inter partes dallo stesso Tribunale di Alessandria ai sensi dell'art. 2932 c.c.), è improprio nel caso in esame il richiamo alla figura dell'onere in quanto "la sentenza ex art. 2932 c.c., divenuta definitiva, comporta l'effetto traslativo del bene in questione a prescindere dal pagamento o meno del prezzo di vendita da parte di Taverna", così come improprio è il richiamo all'art. 1460 c.c., in quanto "la mancata previsione di un termine per l'adempimento degli obblighi, nascenti in capo a Taverna in conseguenza della pronuncia di cui all'art.2932 c.c., comporta l'immediata esigibilità del credito, senza che il creditore avesse l'obbligo di costituire in mora la controparte e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c.".

4. Il quarto, il quinto e il sesto motivo censurano la parte della sentenza impugnata che ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione del bene a far tempo dal 6 maggio 1993.

a) Il quarto motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1458 e 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.", in quanto sarebbe erroneo calcolare la decorrenza dell'indennità di occupazione a far tempo dal 6 maggio 1993, data del verbale di consegna dell'immobile, dovendo invece l'indennità decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che ha costituito il contratto di vendita, ossia il 12 gennaio 2004. Il motivo è infondato. L'art. 1458 c.c. dispone infatti che la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti e la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la parte che provochi con il proprio inadempimento la risoluzione del contratto è tenuta al risarcimento del danno in favore di controparte, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione, lasciando che l'occupazione dell'immobile si configuri come sine titulo, "con la conseguenza che il danno, originato dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti né dal pagamento del prezzo né dal godimento dell'immobile, è legittimamente liquidato dal giudice di merito con riferimento all'intera durata dell'occupazione" (v. in tal senso Cass. 24510/2011).b) Il quinto motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art.2697, comma 1 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c.": la Corte d'appello avrebbe confermato la condanna al risarcimento del danno per l'occupazione dell'immobile in mancanza della prova dei pretesi danni, prova di cui era onerata controparte "che non ha specificamente provato che avrebbe locato l'immobile e che avrebbe avuto persone disponibili a prenderlo in locazione alle condizioni da essa pretese".

Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha ritenuto corretta la condanna a pagare una somma corrispondente all'uso e al godimento del bene, parametrata sul canone di locazione dell'immobile, così come individuato nella relazione del consulente tecnico d'ufficio (elaborata in un diverso processo che ha visto coinvolti, in relazione allo stesso immobile, Taverna e un terzo al quale il medesimo Taverna aveva promesso di vendere l'immobile, v. p. 11 del controricorso), relazione tecnica che, prodotta nel presente giudizio, poteva essere utilizzata quale parametro dal giudice di merito.

In tal modo la Corte d'appello ha seguito l'orientamento di questa Corte secondo il quale il danno da occupazione sine titulo di un immobile "va commisurato al presumibile valore locativo dell'immobile illegittimamente occupato, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso" (così Cass. 20708/2019). Non è infine ravvisabile il difetto di motivazione contestato dal ricorrente, non essendoci contraddittorietà tra l'avere riportato il valore dell'immobile indicato nell'originario contratto preliminare e l'avere invece poi fatto riferimento per la quantificazione del risarcimento dovuto per l'occupazione dell'immobile al diverso valore dell'immobile stimato da un consulente tecnico d'ufficio.

c) Il sesto motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2948, 2946, 2943 e 2697 c.c., in relazione al n. 3 dell'art.• - prescrizione quinquennale e in subordine quella di prescrizione ordinaria del diritto al risarcimento del danno per occupazione dell'immobile, avrebbe violato l'art. 2943 c.c. Il motivo è infondato. Il diritto al risarcimento del danno per l'occupazione dell'immobile è diritto che è sorto in favore dell'impresa Bocchio a seguito della risoluzione del contratto di vendita che è stata chiesta nel presente giudizio, giudizio nel quale è anche stato chiesto e poi riconosciuto il pagamento dell'indennità di occupazione, cosicché non è configurabile la prescrizione del medesimo. II. Il ricorso va quindi rigettato. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 6.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così