Cassation court quashes appeal judgment for failure to evaluate prior judgment's authority on property rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Palermo Court of Appeal's decision, which had dismissed the appellants' claim of pending litigation or preclusion. The lower court failed to properly evaluate the authority of a prior judgment (n. 767/2014) regarding the same property strip, despite its relevance to the current dispute. Consequently, the case was remanded for a new analysis of the property rights established in the earlier decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116 c.p.c.; The court must evaluate the authority of prior judgments on the same property rights; failure to do so violates procedural rules and requires remand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente .2c_ ORDINANZA sul ricorso 15793-2016 proposto da: POLIZZI GIOVANNI, POLIZZI GIUSEPPA e FCLZZI FABIO rappresentati e difesi dall'Avvocato NICOLC' SOLINA e( elettivamente domiciliati nel suo studio in ALACA2,10 ( -P) \/1I- VINCENZO NARICI 45 ricoi'regitj contro ANANIA GIOVANNI e SILVESTRI ALESSANDRA rapp:--esenta,-ti difesi il primo da se medesimo, la seconda dal pr r-lo elettivamente domiciliati, nello studio dell'Avy Ra tae:e Ci,411c), r ROMA, VIA GIULIO RUBINI 4, pal. D _ ltriricoiTenti avverso la sentenza n. 1775/2016 della COTE d'APRE-lie PALERMO, depositata il 27/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella carn,-rz, consiclic 03/06/2021 dal Consigliere Dott.
UBALDO BELLP I FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata in data 6,2.200 -i, i: Tribunale Palermo, Sezione Distaccata di Partinico, in par7:ale accoglimente dell'articolata domanda proposta, con atte c. citazicre 30.8.2000, da GIOVANNI POLIZZI, GIUSEPRI •DOLIZZI, FASIC, POLIZZI nei confronti di GIOVANNI ANANlis. e .ii.LESSANDRi SILVESTRI, condannava questi ultimi alla rìrn:.-zoie degi sborU che aggettavano sullo spazio aereo del fondo ei ttwi. sito 1 - contrada Bosco Falconeria, censito al foglio :-..:3 del N.C.T, Partinico (p.11a 14) e alla rimozione o alliarreti-amEro a Oistanza legale dei pluviali e delle opere idrauliche cicrtte a pag. della C.T.U.; dichiarava che il fondo degli attor -,on era a3servito da servitù di stillicidio in favore del fonc:.) pei convenuti rigettava le domande riconvenzionali dei convenui d condanna al risarcimento dei danni per la distruzioni dl pozzo nerc preesistente all'interno della p.11a 14 e a ri -nozione Ce a recinzione abusiva della medesima p.11a; condr.:.n -ava i convenut alla rifusione delle spese di lite e CTU.
Avverso detta sentenza proponevanc appello soccombenti, al quale resistevano gli appellai. Espletata nuova CTU, con sentenz.:, i 1775/2015 depositata in data 27.11.2015, la Corte d'ApneTh c Paien-nc, parziale accoglimento dell'appello, rigettavr:: .a domanda ;i condanna degli appellanti alla rimozione sporti e aE. rimozione o arretramento dei pluviali e id..-au!,che descritte a pag. 15 della CTU, depos4ii 7.1,2003,. confermando per il resto la sentenza irrIQ .._;r:3te.; dichiarava inammissibili le domande proposte con -E..tto Ci Fq)pr3.1o. compensava le spese del giudizio d'appe , per un terzo condannando Giovanni, Giuseppa e Fabio PoHiz , in solido, rifondere a Giovanni Anania e Alessandra Si:v2s:tri le spese restanti, ponendo a carico degli appellati, in sclido . !e spese ceia CTU espletata nel giudizio di appello.
In via preliminare, la Corte territoriale riteneva non sussistente una .-sii:uazione d, litispendenza o di pregiudizialità tra il giudizio 1-, :mcett.c e quei definito in appello con sentenza n. 767/2014 stessa Corte d'appello, sfavorevole agli appellanti, non esisi:enlo rapporto identità o di pregiudizialità tra l'azione di rì..endicaziore cie proprietà di un bene e l'azione negatoria, primc giudizio, che ha un ambito più ampio del se,.cordo, esige una. dimostrazione piena della proprietà da pa -te cI --ri se ne 3•::fen-rk titolare, che, invece, non è imposta con pari rftiore , a chi esercita un'azione negatoria (Cass. n. 4349 del 2000), né chi si difendi-, da essa, come nella fattispecie.
Nel merito, l Co;-te cl'Appeie richiamava il giudizio del CTU che, all'esito dela r uova ineagine espletata nel corso del giudizio di secondo gracl.:, .e±a giunto ai:i: conclusione che la p.11a 14 rappresentava una 2c,--_e comune ai c p.11e sia di proprietà degli appellanti che dell 3,7)pehati. Ta •e conclusione si fondava in parte sulla nov a dro3uzior documentale degli appellanti (dichiarazione di s:Iccessione ce 26.10.1993) contestuale alla costituzione di esti u turni giudizio, produzione ammissibile perché nece,s, a:-ia ai soli fin della prova (Cass. n. 40 del 2015) e indaisabiie pe?' decisione.
Avverso detta sentenza propongono ricci-so Jer cassazione Giovanni Polizzi, Giuseppa Polizzi e Fabio Pcii:ni su la pase quattro motivi. Resistono Giovanni Anania e Alessadra '3"Ivestr. con controricorso. Entrambe le parti hanno der memorie.RAGIONI DELLA DECISIONLI 1. - Preliminarmente, va dichiarata la iimrisib1iLà oetz. produzione allegata alla memoria di cui all -t, 378 c.p_c. de: controricorrenti [depositata il 20/21.05.2021], •-Doiché, con essa si tenta di introdurre nel presente giudizio un (..; formatos' nel 2014, e quindi prima della sentenza irr. -Ar;rata, in epoca anteriore alla definizione del giudizio di appel: i.
Cass 1524- del 2018, secondo cui, nel giudizio di cassor e, il g udicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilen/ .d'ufficio, nor solo qualora emerga da atti comunque prodoW nel giudizio d merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicati 5 sia 'ornate successivamente alla sentenza impugnata; in ta (.E5G, infatti, produzione del documento che lo attesta non a: ostacolo re divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai docurnert formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, in7ece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato ja pronulez- anteriore a quella impugnata, che non sia scata prodcnta re' precedenti gradi del processo).
In base allo ites3c: princ,pio, invece ammissibile la produzione del giudicato con le memor!c:- dei ricorrenti, trattandosi di giudicato formatos: ne 1018 e quird: dopo la sentenza impugnata [come si meglio s - dir giù aiiaintil. D'altronde, la «garanzia di stabilità, colei,jE,té-. allatt.;azi r( dei principi costituzionali del giusto processo i ce l ragiDnevo:e durata, non trova ostacolo nel divieto posto cat'a,:-t. 37,2 cod proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente a: -documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di [quali quel depositati, nella specie, dai controricorrenti c:o de. 20/21.5.2021], non si estende a quelli attest:ar-: a successiva formazione del giudicato, i quali, comprovano) a :3opravvenutz formazione di una regula iuris cui il giuclic .
Ti il doen-:i d conformarsi, attengono ad una circostanza cne suA) stesse interesse delle parti alla decisione, e sono quirct ai categoria dei documenti riguardanti l'arrrnissi2i tà del ri20'. -SC>,' (Cass., sez. un., n. 13916 del 2006). E' stato altresì affermato che, «nel giudi:io :assazione, i giudicato esterno è, al pari del giudicato rievabe d'ufficio, non solo qualora emerga da atti conlung procodi re, giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cu- IHdicato s si formato [come nella specie] successivamerte 3 ra pronunci. della sentenza [d'appello] impugnata [in cas3aziore]; ta:e elemento non può essere incluso nel fatto, in guant3, pur nor identificandosi con gli elementi normativi astita è 32 e5s. assimilabile, essendo destinato a fissare li: leg,-)la c1,2 cas.c concreto, e partecipando, quindi, della inat3a lei comand giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce n un giucizio mero fatto.
Il suo accertamento, pertante, non costítuise patrimonio esclusivo delle parti, ma, miraH-,:ci, ad ev:tere formazione di giudicati contrastanti, confornemIrte al princip.c del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso tesse piJob=ico: sotteso alla funzione primaria del process:3, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle g:u Aiche attraverso la stabilità della decisione» (Cass, un,, n 1391( del 2006; conf. ex plurimis Cass. n. 1534 del I.E , n 26041 del 2010; Cass. n. 11112 del 2008). 2.1. - Con il primo motivo, i ricorrenti P:iii amentaro i.
«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345. c.Drima 3 c.p.o. dell'art. 184 c.p.c. nella formulazione vigente faione terripori: (inammissibilità della produzione di docurnen: n.evi nel di appello - assenza di richiesta di produ-zke di docurrert nell'atto di appello - mancata specificazoii€ lei docJrrert nell'atto di appello - decadenza di conti-opta -1e produrre nuovi documenti - assenza del requisín (. ella, novità: ce. documenti prodotti da controparte)». Rilevav, - r: lcorrenti la sentenza impugnata aveva riformato quel. ci primo gract traendo elementi decisivi dai nuovi docurr ,=2.nti prodotti cadi, appellanti in sede di gravame.
Tali docurne t ror potevarc essere presi in considerazione in quanto la )1- PciuziT/le re giudizio di appello è inammissibile ai sensi 345 (Cass., sez. un., n. 8203 del 2005; Cass. r 5 21 de: 2016• Cass. n. 1990 del 2016). 2.2. - Con il secondo motivo, i ricorent deducone «Violazione e/o falsa applicazione dell'ad. -IV? ).c., 329 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. (il J:i'aipoelio illegittimamente deciso e riformato un capo nl:Ti irt,,ugrato deR- prima sentenza - non ha tenuto conto dell'acc.jeenza oar -zia..c di controparte - capo coperto da giudicato)».
Co -. I ai:to di aPpei c i coniugi Anania-Silvestri chiedevano esclusiva, --,e,--,:e ci rifurnare la sentenza che li aveva condannati alla deg,i sport, aggettanti sulla p.11a 14, mentre non era impu: naì..a la pr, -.)nolzR: che li aveva condannati alla rimozione o I a:Tetrarrento distanza legale dei pluviali e delle opere idratuide [descritte pag. 15 della CTU]; pertanto la Corte distret:u3Ie :Aveva ',./iUat.c. l'art. 112 c.p.c. andando oltre i motivi speci, propost dadl appellanti. 2.3. Con il terzo motivo, i ricor-e-.,:i «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29!1;c c. in reazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (giudicato promamArLsr.-: sentenza.767/2014 prodotta in giudizio - accertarrient() fE:3:ite stato cl -,e Anania Giovanni non ha diritti sulla pila i4 dché la Corte_ territoriale non aveva tenuto conto del gI:..'cat„.) prorrianante dalla sentenza 767/2014 della Corte d Palermo, pendente tra le stesse parti, che si era lunziata suHE controversia relativa agli immobili oggetto del !:j u zio ed aue' esaminato tematiche analoghe, spiegando ch. l'trania non erE titolare di alcun diritto reale sulla p.11a 14 c.-3i -icorrenti _ La sentenza suddetta doveva ritenersi passa:
é.3 ir gludt:ato r: mancanza di prova della sua impugri:v..o -1 - , l'accertamento in essa contenuto faceva statc • ccii &fatto trE, le parti. 2.4. - Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentarc l'«Omesso esame circa un punto decisivo - promanante dalla sentenza 767/2014 - oggetto di discusi-icle ie :Darti» giacché la Corte territoriale aveva omesso o e are i1 valor di giudicato promanante dalla suddetta ser•lonast:Inte l'immediata decisività del suddetto giudicato, La Lurte. d appe, c. revocava l'ordinanza con cui aveva rimesso la sul ruolo pe - li richiamo del CTU al fine di fornire chiaL proprio seguito alla produzione della sentenza n. 767/21 - relLAienla del 20.6.2014 (prima utile). 3. - In considerazione della loro stretta co,-,n25.51311e: giuridica, i motivi terzo e quarto vanno Esaminati e decis. congiuntamente; detti motivi sono fondati e :o,,sequentemente vanno accolti, con assorbimento del primo e E E e :c.:ndo motvc. 3.1.
Con le memorie autorizzate [: dati: 6.11.2020 e in data 13.05.2021] i ricorrenti ri(H -11..) prodctto. altri atti e documenti, la sentenza n. 797/21114, ca Corte d'Appello di Palermo e passata ir ftricicato datz, 2.3.2018, a seguito della relativa pronunci .:. di questa Corte (Cass. n. 4875 del 2018), con riguardo alla ita contrcive-si pendente tra le stesse parti, con la quale era s'latc accertato che gli Anania/Silvestri non avevano diritti sui f: (IC riccrrert Polizzi [cfr. foglio 103 particella 14 del Cornui-it:, d La Corte distrettuale - a fronte delle «e-i• ricicre procedurale formulate dagli appellati [Pol -;.LL 31Vatto ce. z, precisazione delle conclusioni sull'assunto deift .-sistenza di arz-. situazione di litispendenza o, in alternativa„ c pregiud:z.:aIta .r, senso tecnico tra il presente giudizio e quel,o .:e:Ato ii E. ,Dpe con la sentenza n. 767/2014 di questa C:ci-t):, s;•-a icrev'aie aci odierni appellanti [Anania/Silvestri]» - da un come non esistesse «rapporto di identità né rqiudizalit Sr: senso proprio tra l'azione di rivendicazione della prdprietà dS ur bene e l'azione negatoria, intesa ad esclude- diritti vantati da altri sullo stesso bene» (selit,i- imp..Arsta pag. 5); e, dall'altro lato, ometteva di :IEle -isposta a e_ conclusioni degli appellati, e quindi di dove-dia verificare la situazione di pregiudizialità dichiarancla « a itsperiden2i• rispetto al giudizio avente ad oggetto rivendicazione separatamente proposta da .1n3 -iia contro gli odierni appellati, definito con la serr:eriza n. 7€7,f201zi che ha confermato la sentenza n. 142/U :le:
Tribunale d Palermo [...] e quindi ha rigettato la dornari.ra proposta dé--r Anania Giovanni il quale rivendicava la propri:7a esclusi\i'a striscia di terreno - larga m. 1,50 - che insiste :;_:11:3 :particella 14 domanda del tutto corrispondente a qu€ a rniLlata ne presente giudizio» (sentenza impugnata pag.3.3. - Ciò premesso, effettivamente la CoTe rritcle t violato le disposizioni fissate dagli artt. 115.1. 11.3 c.p:c., impongono al giudice di porre a fondamentc •l:3 decisone cl elementi probatori acquisiti in giudizio e l'ob ...31,.]:) Ci valutaziore T. delle prove acquisite .\,e -rrorr'av tenuto c:11,.:c, né altrimert valutato l'autorità promanante dalla evocata se:enza T57 da. . 2014, prodotta nel processo de quo, nella prrra uelle da. 20.06.2014, omettendo di tenerne conte di valutar a. nonostante la sua valenza fosse stata subitc a: ,prez :ata, glacch: in quella stessa udienza la Corte distrettua_e aveva revocate l'ordinanza fissata per la riconvocazione de T. chiari7nent;
•,evidentemente.m tivata dal fatto che il tenere le la, senten2.a n 767/2014 avesse superato la necessità di -- -3o.-rere i rel:,--W1 chiarimenti richiesti al CTU. Laddove, esseo evoc.ati: l'autorità di detta sentenza nel presente pm.::e.c ., la Corte l. appello avrebbe semmai dovuto applicare 3 7.. 337 c.p.c. prendere in esame l'opportunità di sospender .E postt che contro di essa era stato proposto ricorso ,)er a3sazione, pD dichiarato inammissibile (Cass. n. 4875 del 2ce. .), 3.4. - Va dunque compiuto un nuovo ana SLIHE scorti del detto giudicato, in ordine alla proprietà particella delle terreno in oggetto. 4. - In conclusione, vanno accolti il L ed il -quarte motivo di ricorso; con assorbimento del orini.: 3 del secolo motivo.
La sentenza impugnata deve essere tlric L2 cassata, relazione ai motivi accolti, e rinviata ad altra selicre della Corte d'appello di Palermo, che provvederà and- e al a I quidaziore delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto ricorso, ccA assorbimento dei restanti. Cassa, in relazione n ceivi accoLi, (- rinvia ad altra sezione della Corte d'appell:: cht. provvederà anche alla liquidazione delle