Cassation court rejects appeal on construction defects, upholding lower court's liability award under Article 1669 Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Ascia Costruzioni SRL against the Appellate Court of Catania's decision awarding Matteo Ottaviano €7,000 for construction defects. The lower court found that while the buyer could only claim contract resolution or price reduction under Article 1490, the severity of the defects justified an Article 1669 liability claim instead. The Cassation court ruled that the qualification of the claim did not constitute a change of the bill of complaint and dismissed the appellant's arguments regarding date discrepancies and the specific quantum awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1669 c.c.; Art. 1667 c.c.; Where construction defects are so severe they compromise the work's essential elements, the judge must qualify the claim as extracontractual liability under Article 1669 rather than limiting it to contract-specific remedies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso 9950-2016 proposto da: ASCIA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mario Mascolino con studio in Vittoria (RG) via Ricasoli,117; - ricorrente - contro OTTAVIANO MATTEO; - intimato - Lte- avverso la sentenza n. 1436/2015 della Corte d'appello di 1_01k Catania, depositata il 24/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -il giudizio trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'accertamento (avvenuto mediante atp ex art.696 cod. proc. civ.) dei difetti di costruzione ed alla necessità di eliminarli formulata da Matteo Ottaviano in proprio e in rappresentanza del figlio Ottavio nei confronti della società costruttrice e venditrice dell'immobile da essi acquistato Ascia Costruzioni e sito in Acate; -l'adito Tribunale di Ragusa- sezione distaccata di Vittoria respinse la domanda attorea sul presupposto che gli attori avevano chiesto il risarcimento dei danni connessi all'eliminazione dei vizi della cosa venduta a tutela dell'invocato diritto all'esatto adempimento; tale interesse, tuttavia, ad avviso del tribunale non era tutelato dalle azioni derivanti dalla garanzia ex art. 1490 cod. civ. che prevedono la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, con esclusione dell'azione di esatto adempimento; -proposto gravame da parte dei soccombenti, la Corte d'appello di Catania, per quanto di interesse, ha ritenuto fondata l'impugnazione limitatamente alla posizione di Ottaviano Matteo in proprio argomentando che, avuto riguardo all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori appellanti avevano agito per l'eliminazione dei difetti di costruzione azionando la garanzia ricon«ciuta in caso di venditore-costruttore del bene immobile compravenduto, come desumibile da specifici indici rinvenibili nel corpo dell'atto di citazione e nel petitum; -pertanto e sulla scorta dei difetti di costruzione accertati dal consulente tecnico d'ufficio - nell'ambito dell'accertamento tecnico preventive svolto in primo grado e richiamati in sentenza(cfr. pagg.4-6), la corte territoriale ha riconosciuto il diritto dell'Ottaviano in relazione all'art. 1669 cod. civ. ( per le specifiche motivazioni svolte a pag. 7, secondo cpv.) e liquidato il dovuto per l'eliminazione dei vizi nell'importo di Ric. 2016 n. 09950 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -2- euro 7000,00 provvedendo sulle spese di lite in conformità alla soccombenza; - la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Ascia Costruzioni s.rl. con ricorso affidato a due motivi; - nessuna attività difensiva è stata svolta dall'intimato Matteo Ottaviano; -nelle more del giudizio di cassazione si è costituito il curatore del Fallimento Ascia Costruzioni s.r.l. -con ordinanza interlocutoria è stata disposta l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di entrambi i gradi e rifissata l'odierna adunanza; considerato che: -con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge, in relazione all'articolo 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., per avere la corte territoriale ritenuto ammissibile ed accoglibile la domanda ex articolo 1669 cod. civ., sebbene ad avviso del ricorrente proposta in forma irrituale con mutatici libelli solo nelle conclusioni del giudizio di primo grado; -la censura è infondata; - la critica involge la qualificazione della domanda proposta dall'Ottaviano: la corte territoriale dopo avere evidenziato che l'attore aveva sin dall'atto di citazione in primo grado allegato la circostanza di fatto che la società convenuta era costruttrice- venditrice dell'immobile, ha ritenuto di ricondurre la domanda di eliminazione dei difetti riscontrati, e più latamente di risarcimento dei danni, nel quadro dell'appalto e delle garanzie specifiche previste dalla disciplina codicistica; -la corte territoriale ha poi ritenuto, in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione che in tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del Ric. 2016 n. 09950 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -3- committente; a ciò consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.) (cfr.
Cass. 20184/2019); -ciò posto, non è fondatamente ravvisabile nella qualificazione della domanda operata dalla corte territoriale alcuna mutatio libelli, che, diversamente, presuppone l'allegazione di fatti costitutivi diversi rispetto a quelli inizialmente allegati ed idonei ad introdurre un nuovo campo di indagine (cfr. Cass.32146/2018); -con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed errata motivazione della sentenza così come l'omesso esame di un fatto decisivo e cioè ci si riferisce alla data di consegna dell'immobile risalente alla primavera del 2005, alla data della stipula del rogito nel luglio 2005 (seppure per verosimile errore indicata come 13/7/2015) e alla data di denuncia dei presunti vizi risalente all'ottobre, anche qui indicata per un verosimibile refuso nell'ottobre 2015; -al di là dei due rilevati refusi, la censura è infondata perchè la denuncia dei vizi effettuata ad ottobre 2005 anche ove ritenu la scoperta degli stessi risalente a marzo 2005,)i e quindi precedente al rogito del luglio 2005 ed all'allegata scrittura transattiva, non è comunque tardiva rispetto al termine annuale dalla scoperta previsto dall'art. 1669 cod. civ.; - infine, rispetto al profilo del quantum liquidato, che pure il ricorrente censura, si deve rilevare il difetto di specificità della Ric. 2016 n. 09950 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -4- critica in ordine individuazione ed alla incidenza dei difetti asseritamente oggetto della transazione intervenuta contestualmente al rogito nel luglio 2005; -il ricorso è dunque rigettato; -nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte di Matteo Ottaviano; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 20 maggio 2021. I