Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and improper fact review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify how the lower court's decision violated property law provisions. The appellant argued that usucapion occurred despite an alleged agricultural association, but the court found the criticism vague and focused on factual disputes rather than legal errors. Consequently, the appeal was rejected as an impermissible attempt to re-evaluate the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 366 n. 4 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds cited are too general to identify the specific legal violation or if they improperly challenge factual findings instead of legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21765/2016 R.G. proposto da PULITANO' MARIA, rappresentata e difesa dall'Avv. GWlia Ceratti, con domicilio eletto in Roma, via F. Nardini n. 1/C, presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro CORRADO STEFANO e CORRADO TOMMASO, RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'Avv. Renata Sansalone del foro di Locri, con domicilio eletto in Roma, piazza Capranica n. 95, presso lo studio dell'Avv. Antonino Palamara; -con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 183 depositata il 16 giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2021 dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Locri, con sentenza n. 958/2015, accoglieva la domanda proposta da Maria Pulitanò nei confronti dei germani Tommaso e Stefano Corrado, aventi causa di Tiberia Giurato, dichiarando ' l'attrice proprietaria per intervenuta usucapione dell'immobile sito nel Comune di Casignana, identificato nel Catasto Terreni al foglio 13, particelle 18 e 19, per essere costei subentrata già a partire dal 1990 al padre, Domenico Pulitanò, nel possesso del terreno in oggetto e disponendo la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; sul gravame interposto dai germani Corrado, la Corte d'appello di Reggio Calabria, nella resistenza di Maria Pulitanò, accoglieva ' l'appello, riformando integralmente la sentenza impugnata e rilevando che le dichiarazioni rese dai testi non fornivano elementi univoci atti a dimostrare in capo a Domenico Pulitanò, prima, e alla figlia, dopo, il possesso ad usucapionem, denotando "piuttosto l'esistenza di un'originaria detenzione del terreno, nell'ambito di un rapporto associativo agrario, mai mutatasi in possesso.
La sola circostanza, riferita dai testi, che da un certo momento in poi Domenico Giurato, su incarico della sorella Tiberia, non si recasse più nel terreno per ritirare il formaggio dal Pulitanò non era, di per sé sola considerata, idonea a comprovare il mutamento della detenzione in possesso; per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria ricorre Maria Pulitanò sulla base di un solo motivo, cui resistono i germani Corrado con controricorso; la parte ricorrente, in prossimità dell'adunanza di camera di consiglio, ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
Atteso che:- con l'unico motivo di ricorso, Maria Pulitanò deduce la violazione e la falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt.832 e 1158 c.c., per non avere la corte d'appello proceduto ad una corretta individuazione del diritto di proprietà alla luce delle risultanze istruttorie e per non aver accertato l'acquisto della proprietà per usucapione, nonostante il possesso continuo ed ininterrotto di Domenico Pulitanò a partire dagli anni '60 e di sua figlia dal '90 in poi. Si contesta la sussistenza di un rapporto associativo agrario, in quanto a seguito della legge n. 203/1982 avrebbe dovuto convertirsi in contratto d'affitto e risultare da atto scritto; si censura la statuizione del giudice di merito nella misura in cui non ha considerato l'inerzia della proprietaria, Tiberia Giurato, né la circostanza che il Pulitanò avesse aperto un passaggio ai terreni oggetto di causa dal terreno limitrofo di sua proprietà, a dimostrazione del suo possesso ad excludendum.
Il motivo è inammissibile sotto molteplici profili e con esso il ricorso. La censura è in primo luogo aspecifica, limitandosi la ricorrente a dedurre la violazione degli articoli relativi al contenuto del diritto di proprietà e all'acquisto per usucapione, senza illustrare sotto quale profilo la pronuncia impugnata contrasterebbe con essi. La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (così Cass. n. 20910/2017).
In secondo luogo, la censura si risolve in un mero ed inammissibile dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti storici e alle motivazioni di merito svolte dalla corte territoriale in ordine alle risultanze probatorie di causa. Sotto la veste di una violazione di legge si censurano in realtà le valutazioni di merito, sottoponendo a questa Suprema Corte inammissibili questioni di fatto.Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (così Cass n. 4293/2016 e Cass. n. 7931/2013).
Del resto il ricorrente si limita a censurare la sentenza gravata solo sotto il profilo dell'asserito possesso del genitore e della condotta tenuta dai proprietari, mentre la Corte di merito argomenta il proprio convincimento tenendo a fondamento della ratio decidendi il possesso della medesima Pulitanò, cui la stessa non rivolge alcuna critica. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrente che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civi