Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38352/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38352/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38352/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Fatti di causa Denise Alfia Grillo ed altri condomini del Condominio Alba Azzurra sito in Catania evocavano in giudizio avanti il Tribunale di Catania il Condominio Alba Azzurra ed altri condomini per sentir accertare che gli spazi del sottotetto, sovrastanti gli appartamenti all'ultimo piano e dai loro titolari rivendicati, e le aree cortive, occupate dai titolari degli alloggi siti al piano terra, erano in effetti di proprietà comune. Resistettero tutti i convenuti ed intervennero altri condomini, non inizialmente evocati, aderendo alla domanda proposta dagli attori.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 1988 cod. civ, art 1117 cod. civ; Ordinanza — n. 38352/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Osservano i ricorrenti come la nuova formulazione del disposto ex art. 1117 cod. civ. conferma la correttezza della soluzione adottata dal Tribunale, poi riformata dalla Corte etnea, e come, in forza della disciplina regionale, gli alloggi costruiti in cooperativa con le sovvenzioni pubbliche devono essere omologhi tra loro, sicché l'attribuzione ai titolari degli alloggi all'ultimo piano anche delle zone di sottotetto abitabili alterava detta omogeneità stabilita ex lege. La svolta censura appare priva di pregio giuridico in relazione ad ambedue i profili lumeggiati.

Parole chiave

Generato dall'IA
parte comune proprietà per piani piano di ripartizione diritto esclusivo nella comproprietà attribuzione dell'abitazione familiare quota di comproprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 1988 cod. civ
2 n° 10258/13 - che non è applicabile ai diritti reali la norma ex art 1988 cod. civ., la cui efficacia è limitata ai diritti di credito.
art 1117 cod. civ
Con la seconda doglianza parte ricorrente denunzia violazione della norma ex art 1117 cod. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 26871-2016 proposto da: DI SALVO SALVATORE ERCOLE ARTURO, LEONARD' ANNA MARIA, DI MAURO SANTINA, VITALITI GIUSEPPE, MILANA VINCENZO, LONGO IMMACOLATO SALVATORE, ROTTA SILVIA, GRILLO RAIMONDO, LAINERI AGATINO EMILIO, MARICCHIOLO AGATA, ROMANO PATRICIA CONCETTA, SPALLINA GIACOMO ANTONIO, AGOSTA SALVATORE ORAZIO, DI MARIANO DOMENICO, VITALITI MARIA LUCIA ANNA, PULEO ANTONINO, ABATE PROSPERO SALVATORE, BILLA SALVATRICE, MALGERI MATILDE, ORRIGO MICHELE, tutti rappresentati e difesi, anche in via disgiunta, dagli i4 avvocati DARIO SEMINARA, GIUSEPPE MARESCA, CONCETTA LA -41/1 DELFA, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro CANTARELLA SALVATORE, DI MAURO MARIA GIUSEPPINA, COLAIANNI GIULIANA, MERCADANTE RITA, COLAIANNI MONICA, CANTARELLA VINCENZO, GRAVINA LUIGI, MANCA FERNANDO, VIN)C-CSN2-A ARANZULLA ANNA MARIA, ARANZULLA LINA MARIA, SORRENTI MARIA, RUSSO VALENTINA, CAGNO ALBA, NASINI FIORISA, MICALE ANGELO, CORMAGI SILVIO, TRIMARCHI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA VALLE PIETRO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ISGRO', rappresentati e difesi dagli avvocati VITTORIO ANTONIO ANSELMI, NICOLO' LICCIARDELLO; - controricorrenti nonchè contro GRASSO GIUSEPPE, SCAVUZZO WANDA, SERRA ALESSANDRA IVANA, SERRA VALENTINA ROBERTA, CONDOMINIO COOPERATIVA ALBA AZZUZZA VIA DEGLI ULIVI 35-35/A/B/C DI CATANIA; - intimati - avverso la sentenza n. 1330/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

Fatti di causa Denise Alfia Grillo ed altri condomini del Condominio Alba Azzurra sito in Catania evocavano in giudizio avanti il Tribunale di Catania il Condominio Alba Azzurra ed altri condomini per sentir accertare che gli spazi del sottotetto, sovrastanti gli appartamenti all'ultimo piano e dai loro titolari rivendicati, e le aree cortive, occupate dai titolari degli alloggi siti al piano terra, erano in effetti di proprietà comune. Resistettero tutti i convenuti ed intervennero altri condomini, non inizialmente evocati, aderendo alla domanda proposta dagli attori.

All'esito della trattazione istruttoria il Tribunale etneo accolse la domanda con accertamento della natura condominiale e dei vani sottotetto e delle aree cortive ed ordinandone la liberazione ai condomini, che se ne erano appropriati. Ferrando Manca ed altri proposero due distinti atti d'impugnazione avanti la Corte d'Appello di Catania - cause poi riunite - afferenti solo la titolarità dei vani del sottotetto e detto Giudice, resistendo gli altri condomini, accolse il gravame osservando come i vani del sottotetto effettivamente erano pertinenza degli alloggi siti all'ultimo piano dell'edificio della cooperativa in quanto non svolgevano in concreto alcuna funzione d'interesse comune a tutti i condomini, bensì solo di servizio agli alloggi sottostanti.

Avverso detta decisione Prospero Salvatore Abate ed altri 19 condomini hanno interposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, illustrato anche con nota difensiva. Resistono ritualmente Fernando Manca ed altri 15 condomini con controricorso, mentre il Condominio ed altro gruppo di condomini sono rimasti intimati. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dall'Abate ed altri 19 condomini non ha fondamento giuridico e va rigettato. I Con il primo mezzo di impugnazione svolto parte ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., in quanto la Corte etnea non ha esaminato - ritenendola assorbita - la circostanza che, nel corso dell'assemblea condominiale del 16.4.2004 - come attestato nel relativo verbale -, i condomini Manca e Sorrenti - questa rappresentata dal marito - Gravina, Cantarella, Cormagi, Micale ed Aranzulla, titolari degli appartamenti siti all'ultimo piano, ebbero a chiedere di poter acquistare dal Condominio il vano sottotetto rispettivamente sovrastante i loro alloggi, così riconoscendo la titolarità di detti spazi in capo all'Ente collettivo.

L'errore commesso dalla Corte territoriale, nel non esaminare la questione poiché ritenuta assorbita, appare ancor più evidente, ad opinione dei ricorrenti, dal rilievo che tale circostanza era stata posta dal Tribunale alla base della sua statuizione. Va, anzitutto, osservato come in effetti il Collegio etneo, non già, ha omesso di esaminare la questione afferente il motivo di gravame mosso dal Manca - odierno resistente - avverso la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto la natura confessoria, circa la proprietà comune del sottotetto, della proposta fatta in assemblea di voler acquistare dall'Ente collettivo detti vani, bensì l'ha ritenuta assorbita in conseguenza dell'accertamento della pertinenzialità del sottotetto agli alloggi sottostanti in difetto di disposizione al riguardo presente nel piano condominiale o nel titolo d'acquisto.

Dunque una valutazione della questione risulta effettuata nel senso della sua non decisività in relazione alla domanda petitoria svolta in causa. Quindi va osservato come correttamente la Corte etnea ha così ritenuto posto che è costante l'insegnamento di questo Supremo Collegio - Cass. sez.2 n° 8660/90, Cass. sez. 2 n° 10258/13 - che non è applicabile ai diritti reali la norma ex art 1988 cod. civ., la cui efficacia è limitata ai diritti di credito. Inoltre va rilevato come anche la confessione non è istituto che trova applicazione nel caso di specie posto che - Cass. sez. 3 n° 9687/03, Cass. sez. 2 2 n° 2088/92 - la dichiarazione sfavorevole deve attenere a fatto e, non già, a qualificazioni giuridiche, sicché la confessione non è prova in tema di proprietà od altri diritti reali se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Dunque non assume rilievo in relazione al diritto di proprietà dei vani sottotetto la richiesta fatta in assemblea di acquisto di detti spazi, né la mancata impugnazione della delibera assembleare portante il cenno a tale richiesta dei condomini interessati, poiché il diritto reale trova fondamento nel titolo o nelle particolari previsioni di legge in materia. Con la seconda doglianza parte ricorrente denunzia violazione della norma ex art 1117 cod. civ. e 114 legge reg. Sicilia n° 79/75 che disciplina la tipologia degli alloggi costruiti in cooperativa con gli aiuti economici pubblici.

Osservano i ricorrenti come la nuova formulazione del disposto ex art. 1117 cod. civ. conferma la correttezza della soluzione adottata dal Tribunale, poi riformata dalla Corte etnea, e come, in forza della disciplina regionale, gli alloggi costruiti in cooperativa con le sovvenzioni pubbliche devono essere omologhi tra loro, sicché l'attribuzione ai titolari degli alloggi all'ultimo piano anche delle zone di sottotetto abitabili alterava detta omogeneità stabilita ex lege. La svolta censura appare priva di pregio giuridico in relazione ad ambedue i profili lumeggiati.

Difatti anche il nuovo testo dell'art 1117 cod. civ. pone in risalto la necessità per esser bene comune che il sottotetto sia destinato per " caratteristiche strutturali e funzionali all'uso comune ". Nella specie proprio detta destinazione strutturale o funzionale all'uso comune è stata esclusa dalla Corte etnea con ragionamento in fatto che non viene specificatamente censurato in questa sede, sicché la critica portata appare meramente apodittica. Difatti il Collegio siciliano, sulla scorta degli elementi di fatto desunti dalla relazione resa dal consulente tecnico, ha posto in evidenza come i vani sottotetto non erano raggiungibili in alcun modo; come i tubi ed i cavi afferenti a servizi :3 comuni solo attraversavano detti vani in appositi alloggi sicché non era necessario l'accesso nemmeno per la loro manutenzione; come l'unico utilizzo dei vani risultava essere quali intercapedine tecnica al fine di isolare i sottostanti alloggi dal caldo e dal freddo; come le dimensioni abitabili degli spazi erano elemento anodino ai fini di individuarne la destinazione al servizio comune e come gli stessi accorgimenti suggeriti dal consulente per rendere fruibili detti spazi de sottotetto ai condomini importavano lavori così rilevanti e modificativi della struttura degli ambienti da escludere la loro originaria destinazione all'uso comune lumeggiando invece la loro natura di pertinenza degli alloggi sottostanti.

Quanto poi alla disciplina regionale in tema di alloggi costruiti in cooperativa, la stessa attiene al rapporto pubblicistico inerente ai contributi pubblici erogati e, non già, può incidere sui rapporti tra privati inerenti a diritti reali regolati dal codice civile in base alle norme sul condominio, puntualmente osservate dalla Corte etnea. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione verso i resistenti costituiti delle spese di lite per questo giudizio di legittimità, tassate in C 3.200,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo regola di tariffa forense.

Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni processuali per l'ulteriore versamento del contributo unificato. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere ai resistenti, le spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in C 3.200,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.

Così deciso in Roma nell'aduna