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Ordinanza — n. 38346/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against dismissal of fiduciary transfer claim due to ten-year prescription period starting upon refusal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38346/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal of a claim for transfer of co-ownership based on a fiduciary agreement. The plaintiffs argued the contract was merely a preliminary sale, while the defendants contended it was a real transfer with a subsequent fiduciary obligation. The court ruled that the ten-year prescription period for such claims begins only when the fiduciary refuses the transfer request, making the lower court's application of the statute of limitations incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 1470 c.c.: The ten-year prescription period for a fiduciary's claim to restitution of goods begins to run from the date the fiduciary refuses the transfer request, not from the date of the agreement.

Parole chiave

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fiduciary agreement prescription period transfer of co-ownership statute of limitations fiduciary obligation trapasso di proprietà acquisto del possesso locazione, vendita, cessione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2946 c.c.
Art. 1470 c.c.
art. 291 c.p
art. 360-bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19871 del 2009
Cass. n. 14375 del 2001
Cass. n. 1772 del 2012
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Testo completo

seguente EC. ORDINANZA sul ricorso 25290-2016 proposto da: BONI BARBARA (in proprio e quale erede d ca vA-Apric.), l'IC/ IRENE e PICA FRANCESCA (quali eredi F ca do rapprsentate e difese dall'Avvocato LUIGI ISì EJJ VALEIZi EC elettivamente domiciliate presso il suo stuc o 'n RON.A, VII POMPEO UGONIO 3 ricocrenti - contro PICA MARIO, rappresentato e difeso cal17-5 ,v,)calo GIUA ed elettivamente domiciliato presso il su ,) ,stulio VIA GOLAMETTO 4 - conti- 4corren - avverso la sentenza n. 2371/2016 della CO ,. 1-E ,VAPPFL.LC, ROMA, pubblicata il 15.04.2016; udita la relazione della causa svolta nella cam,IrE Ji considlio de 03/06/2021 dal Consigliere Dott.

UBALDO BELLP I FATTI DI CAUSA Con atto di citazione, notificato in Cata -t[00, i coriId VITTORIO PICA e BARBARA BONI conveli, .n coniugi MARIO PICA ed ELENA POSSIDONL Con sentenza non definitiva del 27.6.20U13 i Tribuna ;e Roma, accolta l'eccezione di parte convenuta-. cal difetto legittimazione di Elena Possidoni, già in pani:al€ .acccglimente della domanda, trasferiva in favore degli attori .a ');'opretà oe metà indivisa dell'appartamento sito in Roma, n. 26, scala B, interno 12, e condannava 'l convenutc a_ risarcimento del danno, commisurato al ,!lore OCatiVe dell'immobile dalla data della domanda sino ala prnunca dei sentenza non definitiva, la cui determi,...321(ir3 rirnettevi all'espletanda CTU.

Avverso detta sentenza veniva formulaL. -::;2i- tta. di appei,t all'udienza del 16.10.2003. Con sentenza definitiva del 27.2.2C01, i Tribu:-,ale Roma, respinta ogni domanda proposta nei um.--rund ci Eerz. Possidoni, condannava Mario Pica al pagarne:HA n fa/ore Vittorio Pica e Barbara Boni della somma di C. :g..2. -15,00,.. interessi legali dal 24.5.2003 e al pagamentc, spese r:eL: misura di tre quarti ponendo definitivarrente a ea:lco ciMarc. Pica le spese di CTU. Avverso detta sentenza proponeva Pica, a. quale resistevano Vittorio Pica e Barbara 13:n propcnence altresì appello incidentale con cui chiedev0 L daciarnentc. dell'indennità per il godimento esclusive controparte. dell'immobile sino alla definizione della contro9esia, Con sentenza n. 2371/2016, depositata data 15.4.2016, la Corte d'Appello di Roma, in accognmentb eell'appello„ riforma delle impugnate sentenze, confermate 3c:tanto quanto a rigetto delle domande proposte nei confronti d.

Elena Rossidoni per difetto di impugnazione, e respinto l.:p et) incidentai: proposto da Vittorio Pica e Barbara Boni, rice.b:.3‘a le domanci. proposte da Vittorio Pica e Barbara Ben: inte7vehutis: prescrizione; confermava il rigetto delle doma - cord.orti Elena Possidoni per difetto di impugnazione; ‘."ttor c Pica e Barbara Boni, in solido tra loro, alla resTtuz.cne, ir favoru di Mario Pica, della somma di C 14.759,43, ote gli in::eress: legali dalla data del 28.7.2006 sino al salde, compensava intero le spese di lite di primo e seconc.c.) por -iene:e definitivamente le spese di CTU come già lica.i'dai-e per 'E meG ciascuno a carico di Mario Pica, da una :D atte, v:ttoric Pica Barbara Boni, dall'altra.

In particolare, la 1:2a:t. terito,ia rilevava che dalla sentenza non definitiva risu .t,va che ccr: scrittura privata del 15.4.1981 i germani c e Ma -io Pibi. avavano promesso di acquistare comunerni.:.! ,,:,.2 I: mmobile Maria Virginia Pierro; che alla stipula della r,a-rp.-aien•ita„ data 7.5.1981, Vittorio Pica non era potuto intey .,/elire; che ccr. scrittura privata di pari data i germani Pica :-i:on,)scevano l'une rispetto all'altro la comproprietà dell'imrr..obile: J e il Tribunale. accogliendo la domanda di Vittorio Pica e Bar:ra Eoni, ritenevi -, che la fattispecie andasse qualificata come 'r ozio mediante interposizione reale di persona", per c:-.)veva es,ierc rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto di -itto ci Cttonc Pica a chiedere il trasferimento della comorcprier:à si prescrive' solo dal momento in cui Mario Pica, avutar,=:-.T - iesta, si er rifiutato di ritrasferire la quota, nessuna provd essendo staN-T fornita di una tale richiesta e del relativo dnieco.

La Cprte d'Appello richiamava il principio che, in -,:"le di contratte preliminare di compravendita, il diritto ala :3tipulazione d:.e» contratto definitivo non può essere preteso prirri3 lla scaidenzi del termine previsto per la stipula e che, quirdi 'estinzione de• diritto decorre solo dopo la scadenza del teir-rni,la p-evisto per i: rogito (Cass. n. 19871 del 2009). Aggiungeva i e CI:Crta d rneirift. - che nella scrittura privata del 7.5.1981, cont—ie.:-,-7.e ez parte di Mario Pica di trasferire la comproprie ir favore del fratello Vittorio, nessun termine e evisto per i: contratto di trasferimento della comproprieta EsiEndo previstiH la semplice richiesta di Vittorio Pica, per cui oJesti potev - a esercitare il suo diritto a ottenere il tras'erimerto sr dall'indomani della stessa scrittura privata del 7..3_1981, con conseguenza che alla notifica della citazior.i. d primo grad(' 1'8.1.2000 il diritto di Vittorio Pica a otteriii -E `é,olempirnentc coattivo era ormai prescritto.

Avverso detta sentenza propongono rico -so 96,r cassaziore BARBARA BONI, in proprio e quale erede di Fica. 1:RENE-i PICA e FRANCESCA PICA, quali eredi di Vittoric, Sti i a C:)ase di un motivo, illustrato da memoria. Res:st irio Pica ccr controricorso. RAGIONI DELLA DECISIOrittl 1. - Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di parte controricorrente in ordine alla asserita ovvero nullità insanabile della notifica del ric.:.rs;. rionché aLé: inammissibilità del ricorso medesimo ex art. -165 e art. 36L-bi:: c.p.c. 1.1. - Quanto alla prima eccezione, e it.i'erte rlevare che l'insegnamento secondo cui «l'inesistenza 'leta notificazore del ricorso per cassazione è configurabile, ai principi i strumentalità delle forme degli atti proces ,r. dei giuste processo, oltre che in caso di totale rr ca"1:a mate la dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in E-s,-E.1-€ unattvilz priva degli elementi costitutivi essenziali i:ore: a i-endere riconoscibile un atto qualificabile come notficE,::::une, ricadeice ogni altra ipotesi di difformità dal modello legfte della nullità.

Tali elementi consistono: I wil'attbt.à trasmissione, svolta da un soggetto qualifica -J) cos.ato: in bas:e alla legge, della possibilità giuridica di comp:erl a-t-Uv ta, modo da poter ritenere esistente e indiv luaiple il po.:ere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa en5o lato c3me:.. raggiungimento di uno qualsiasi degli e osit;vi cei notificazione previsti dall'ordinamento (in vHtLI de Livali, ci stessa debba comunque considerarsi, ex rec.:e., ese,;(.P7..a) restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in i l'atto venc,z. restituito puramente e semplicemente al mitt it osì da d i ve reputare la notificazione meramente tentata n ccripLta cioè, in definitiva, omessa» (Cass., sez. un., -_L-5::16 del Ii:133 secondo la quale «il luogo in cui la notificazic ,:e iEl ricuso pe -- cassazione viene eseguita non attiene agli (E.E.ei-:gelti CoStitJtLJ essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla ne anche quando esso si riveli privo di alcun e3amento destinatario, ricadono sempre nell'ambito deK: come tale sanabile, con efficacia ex tunc„ o ungftnente dello scopo, a seguito della costituzione deHa J.Eirte itimat (anche se compiuta al solo fine di ecceph-e conseguenza della rinnovazione della rot1;i:iu.ic re, eC'e7:tuatz spontaneamente dalla parte stessa oppure su :i d ra dei giudice ex art. 291 c.p.c.»).

Nel caso in esame, il ricoiso re ,.:a comunque la firma dell'avvocato [in calce, sotto la procJi -à1 e attesazion: sul notificante. 1.2. - Quanto alla dedotta inammissibili:à loorso pe - mancanza dei fondamentali requisiti di cui aT -s-,rt. 7_6,5 c.p.c., doglianze del controricorrete risultano basat --,_: sa. una 3-sseritz--, contraddittorietà ed illogicità della sua nonché si una generica censura, priva di alcuna specifics A ITI:azio:e cea;11 atti processuali e dei documenti sui quali il fondà,Tebbe laddove altrettanto immotivata risulta Le:::e:3 dell'art. 360-bis c.p.c., trasformandosi così l'à3saa lto di parte : una mera petizione di principio. 2. - Con l'unico motivo, i ricorre.--ti lamentano «Violazione degli artt. 1705 e 2935 c.c, illogicità della motivazione», osservando che ia "attis--ecie esame integra gli elementi caratterizzanti fiduciario, attraverso il quale le parti rnirann a ealizzare (;1 - effetti della loro manifestazione di volor -.11, s:a pure SJ . presupposto che l'acquirente sia obl»gat:., a un L tieriorc trasferimento a favore del beneficiario e el 2:pbectb Secondo i ricorrenti, la Corte di merito iferr C: . errato r. qualificare la scrittura del 7.5.1981 come contrae--.2 preliminare compravendita, e non come parte di un neg:ic ciDrnple-sso re quale si rinvenivano un negozio a effetti reali tra ')aro Pica e :a venditrice e uno di carattere obbligatorio inte -vera a p tra Vttorc e Mario Pica.

Veniva quindi posto in evidenza I -y-incipio ier cJi dall'intestazione fiduciaria nasce un cbbla:,-() ci restluziore - quando si realizzano le condizioni previste ca cai-ti ovvero, difetto di specifica previsione, a semplice rclies.la C.21 fiduciante Non era quindi possibile ipotizzare una co:Thic:i nne in mori: prima della richiesta di trasferimento dell'immc. 2.1. - Il motivo è fondato. 2.2. - La fattispecie integra gli element de: c.d. negozio fiduciario con il quale un s&:- c trasferisce o fa acquistare a un altro soggeLc (1-;:luciario) uN, posizione di titolarità o di potere giuridic _--; pegn:31do fiduciario a ritrasferire quella titolarità allo stegse appena saranno venute meno le cond zichl che hanro r -esc necessario e opportuno il trasferimento.

Co: tEl cont: ittL) parti mirano dunque a realizzare gli de,la lorc manifestazione di volontà, sia pure sul p --es, ip2ost:o l'acquirente sia obbligato a un ulteriore trasferi cito a favor( del beneficiario finale del rapporto (cfr. circa e re.::uiari:à ce figura negoziale in esame; nonché quarto él ,:ifi'ererze cc analogie con la simulazione, avuto riguavic !pe.!cifi..::. a c: iterposizione fittizia o reale di persona: Cass_ del 199:. - Cass. n. 535 del 1985; Cass. n. 6423 del 1984). Nel caso di specie, ricorrevano tutte le o.-:indizioni ca negozio fiduciario [Vittorio Pica non poteva :f'!'"if r re al 'atto; i trasferimento avveniva in forma reale e VittDro i O consegr la metà del prezzo di acquisto, oltre alle nota(Hi i registro direttamente al fratello, che provvede.'.: -Kersare aL venditrice perfezionando così l'acquisto; racq(.Le.n.:e si orb:rc,a ,„i- a ritrasferire la metà dell'immobile a Vittork) o a - suoi avert causa non appena questi avesse ritenuto rrE:!nc condizioni che avevano impedito la sua parucip azione all'acquisto].

Secondo i ricorrenti errava la CD -.:e 7,1 mer to r.3 qualificare la scrittura del 7.5.1981 piuttosto ,=)-ne contr attc. - preliminare di compravendita, e non come pw-t:! -,eopzic complesso nel quale si rinvenivano un negozi,: Fedi tra Mario Pica e la venditrice e uno di car: .ere cbbligatorc intervenuto tra Vittorio e Mario Pica (pertart: it cern:e:TE:n:e i richiamo a Cass. n. 19871 del 2009 che fE contratto preliminare di compravendita). 2.3. - Come correttamente ritenuto dal -.Tri:;tsrale,1.1 prm grado, il contratto stipulato in data 7.5.192 -1 ,Icriloura.va jr ipotesi di interposizione reale, accompagnata nella stessa data, di una scrittura privata, -.V cabile pactum fiduciae, con cui Mario Pica [fiducian)-:rterponentel impegnava a ritrasferire, "in qualsiasi rriort-1---1() .H sr-npilic:( richiesta, per atto pubblico, la compropriet.:,-: ::k!1 Irnrnobile. fratello Vittorio" [fiduciante iterposto], esrr i sort.) cali scrittura privata del 7.5.1981, in capo a Mar:c) obbligo 1 trasferimento della comproprietà a richiesta del fiduciante Vittorio Pica.

Sicché, s.-111-a base di tal - considerazioni, il Tribunale aveva rigetta•:1 'eccezi:Ine prescrizione sollevata dai convenuti, considera:: ,.-te il cli;-ittp Vittorio Pica a chiedere il trasferimento delk, ;:orriprcpr et a s prescriveva con il passaggio del termine or:ira -i) dechriale decorrente soltanto dal momento in cui Iv1 1 ca, Hktutar( richiesta si era rifiutato di ritraferire la qt:ol ..rie-ssuna ly o'. essendo stata fornita di una richiesta in tal ser 3c, del rel&i,, diniego precedenti alla domanda gLit-. l (sentenlé: impugnata, pag. 3). 2.4. - Secondo la giurisprudenza di diritte. del fiduciante alla restituzione dei beni intes.3 t. 3- fduciaric- prescrive, dunque, con il decorso dell'.-:rc 't ::ermire decennale, che decorre, in difetto di una "31- previsiDne re pactum fiduciae, dal giorno in cui il fiduciaria, .rilhiesta abbia rifiutato il trasferimento del bene» (C...3si; 14375 de: 2001; cfr. altresì, quanto all'analoga previsio -w decorren.n: del termine prescrizionale, Cass. n. 1772 del Li ;- , ViCeVCr'Sd ., massima di legittimità evocata dalla Corte di 3 _:- -)e-.1c) 19871 del 2009) si riferisce ad altra ipotesi a terzi Ce; bene] e, quindi, non è pertinente nella specie. 3. - In conclusione il ricorso va acccIt: e la senteruz.J: impugnata deve essere cassata e rinviata ad Elir 3ezione ce. ,z Corte d'appello di Roma, che, attenendos provvederà anche alla liquidazione delle Jel giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la ser.:?.. :r.z r-Tipu:;:la-la (- rinvia alla Corte d'appello di Roma che, in d.ve,--s-a provvederà anche alla liquidazione delle pr ,.sent. -:€ giudizio. Così deciso in Roma, nella ca